In tema di reati fallimentari è sufficiente ad integrare il dolo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 novembre 2020| n. 32413.

In tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società “cartiera”, in cui la prova del dolo dell’amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato). (Conf. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01).

Sentenza|18 novembre 2020| n. 32413

Data udienza 24 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Bancarotta fraudolenta documentale – Giudizio abbreviato – Reiterazione di censure già scrutinate nel giudizio di merito – Responsabilità dell’amministratore di fatto – Presupposti – Genericità delle censure – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. GIORDANO LUIGI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;
udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14.1.2019 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale (OMISSIS), in qualita’ di amministratore della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS), e’ stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della pluralita’ dei fatti di bancarotta, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, di cui allA L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, e per aver cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della societa’ ex articolo 223, comma 2, n. 2 L. Fall., con un debito erariale di oltre 22 milioni di Euro.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore avv. (OMISSIS), articolando due motivi:
2.1. con il primo motivo deduce la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2 e articolo 223, comma 2, difettando l’elemento soggettivo dei reati contestati, fondandosi la condanna dell’imputato esclusivamente sulla carica formale rivestita, insufficiente per l’affermazione di penale responsabilita’; in particolare, censura l’affermazione della Corte d’appello relativa alla sussistenza di un compenso per l’accettazione della carica, desunta dai giudici di merito in termini meramente congetturali e, comunque, non potrebbe desumersi la partecipazione psicologica dell’imputato ai fatti di cui in imputazione, tenuto conto del titolo di studio posseduto (riconducibile ad un diploma di terza elementare ed allo svolgimento di lavori manuali), nonche’ delle caratteristiche della societa’, quale “cartiera”, solo apparentemente attiva, strumentalizzata nell’ambito di cd. frodi carosello; l’imputato e’ stato del tutto estraneo alle attivita’ gestorie della societa’ che, invece, facevano capo all’amministratore di fatto;
2.2. con il secondo motivo, deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante, alla luce del ruolo ricoperto nella vicenda dall’imputato, inconsapevole delle conseguenze del ruolo rivestito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va respinto, siccome privo di fondamento.
1.Con il primo motivo di ricorso la difesa ripropone in sostanza censure gia’ sviluppate in appello riconducibili all’assenza dell’elemento psicologico dei reati in contestazione, rivestendo l’imputato il ruolo di amministratore di diritto della societa’ fallita solo in via formale. Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, sono infondate nei termini di cui si dira’, e non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appello, che hanno ricavato la consapevolezza dell’imputato del ruolo svolto e dell’attivita’ illecita della societa’ da precisi elementi, idonei al fine di dimostrare l’elemento psicologico in capo allo stesso.
1.1. All’uopo va premesso che i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione dei principi piu’ volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attivita’ illecita, la quale non puo’ dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorche’ si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilita’ penale (arg. ex Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767). Specificamente, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, poi, l’amministratore di diritto risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della societa’ fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purche’ sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754).
Inoltre, in tema di bancarotta fraudolenta, per integrare il dolo dell’amministratore di diritto e’ sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore di fatto compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l’elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (arg. ex Cass. n. 38712/2008 e Sez. 5, Sentenza n. 17670 del 2011).
1.2.Tanto premesso deve rilevarsi come sia il giudice di primo grado- all’esito del giudizio abbreviato- che i giudici d’appello abbiano ricavato la consapevolezza da parte dell’imputato dell’attivita’ illecita svolta dalla societa’ ed, in particolare, dall’amministratore di fatto, non dal ruolo formale rivestito dall’imputato, bensi’ dalle dichiarazioni da lui stesso rese al curatore circa l’elevato fatturato della societa’ (OMISSIS), la quale, a fronte della sistematica sottrazione agli oneri fiscali, e’ stata condotta al completo depauperamento e conseguentemente al fallimento. Sulla piena utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dall’amministratore della societa’ e’ sufficiente richiamare l’indirizzo di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 63 c.p.p., comma 2, che prevede l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese all’autorita’ giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attivita’ non e’ riconducibile alla previsione di cui all’articolo 220 disp. att. c.p.p. che concerne le attivita’ ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664).
Sulla base, dunque, delle dichiarazioni suddette si ricava – come rilevato dai giudici di merito senza illogicita’ – che l’imputato non era all’oscuro delle vicende societarie, ma pienamente consapevole di esse, anche laddove ha affermato che la societa’ non aveva un magazzino e che egli conosceva il soggetto che gestiva la contabilita’ e quantificava il fatturato. Tale consapevolezza appare pienamente sufficiente ad integrare nei confronti dell’imputato l’elemento psicologico, ossia il dolo generico, dei reati in contestazione (fattispecie della tenuta delle scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, nonche’ fattispecie del fallimento conseguente ad operazioni dolose).
1.3. Puo’ dunque affermarsi che ove l’imputato, amministratore formale di una societa’, dimostri di avere contezza -sia pure non nei dettagli – delle attivita’ illecite compiute tramite l’amministratore di fatto dalla societa’ da lui gestita, rivelando al curatore, come nella fattispecie, notizie all’uopo significative, deve ritenersi integrato il dolo generico necessario per la configurabilita’ dei reati fallimentari a lui ascritti, richiedenti appunto tale elemento psicologico.
1.4. In merito, poi, alla percezione di un compenso da parte dell’imputato per l’attivita’ di amministratore svolta, tale evenienza e’ stata addotta dalla Corte territoriale in termini di verosimiglianza, e, comunque, non e’ argomentazione concretamente significativa rispetto a quanto evidenziato in relazione all’elemento psicologico.
2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Ed invero, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto adeguato l’operato giudizio di equivalenza del primo giudice, specie in considerazione del rilevante passivo (oltre 22 milioni di Euro) accumulato dalla societa’. Sul punto e’ sufficiente richiamare i principi piu’ volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimita’ soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza. (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Rv. 258874).
3. In definitiva il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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