In tema di reati contro la pubblica amministrazione

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 maggio 2020, n. 16098.

Massima estrapolata:

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. (introdotta dall’art.4 legge 27 maggio 2015, n.69), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della norma, in quanto soggiace al principio di irretroattività di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen.

Sentenza 27 maggio 2020, n. 16098

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Associazione per delinquere di stampo mafioso – Introduzione clandestina in luoghi militari – Circostanze aggravanti – Falso materiale – Turbata libertà degli incanti – Corruzione – Articoli 319 e 319 bis cp – Condanna – Presupposti – Articolo 260 cp – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Decreto legge 306 del 1992 – Confisca – Articoli 70 e 118 cp – Criteri – Legge 47 del 1948 – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/11/2018 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dr. Stefano Mogini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al delitto di falso di cui al capo 3 e alla sanzione di cui all’articolo 322-quater c.p.;
udito il difensore avvocato (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma, per quanto di interesse, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata a suo carico, ad esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri in ordine ai delitti di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 c.p., comma 1, (capo 1), introduzione clandestina in luoghi militari di cui all’articolo 260 c.p., n. 1), in concorso, aggravata dal nesso teleologico con i seguenti reati (capo 2), falso materiale in atto pubblico di cui all’articolo 476 c.p. aggravato ex articolo 61 c.p., nn. 2 e 9 in concorso (capo 3), turbata liberta’ degli incanti di cui all’articolo 353 c.p. in concorso (capi 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 29), corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, con riferimento alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene, di cui agli articoli 319 e 319 bis c.p. in concorso (capi 5, 8, 13, 18, 21, 24, 27, 30).
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 319 c.p. in riferimento ai capi 5, 8, 13, 18, 21, 24, 27 e 30 dell’imputazione e mancanza o contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati quale corruzione propria. Sono pacifiche le condotte contestate al ricorrente, il quale, in qualita’ di dipendente civile del Ministero della Difesa impiegato presso la Caserma 2 Reparto Lavori Genio Civile dell’Aeronautica Militare di (OMISSIS), personalmente provvedeva a manomettere fisicamente le offerte previo abusivo accesso all’ufficio del comandante del reparto e apertura della cassaforte mediante la chiave illecitamente sottratta ovvero, in un secondo momento, grazie all’intervento di uno scassinatore. Il ricorso indica peraltro che non sono state descritte nelle decisioni di merito – salvo quanto indicato al capo 1 – autonome condotte ascrivibili al concorrente pubblico ufficiale (OMISSIS), ufficiale superiore in servizio presso lo stesso reparto, ne’ e’ stato individuato l’atto contrario ai doveri di ufficio suoi propri per il cui compimento o omissione lo stesso (OMISSIS) sia stato retribuito od abbia accettato la promessa di essere retribuito. In particolare, gli atti individuati e descritti nelle sentenze di merito non appaiono rientrare nelle competenze dell’ufficio cui il (OMISSIS) apparteneva ed in relazione al quale egli avrebbe potuto esercitare una concreta influenza, essendosi semmai il (OMISSIS) abbassato a svolgere funzioni di manovalanza per agevolare le altrui condotte illecite. Pertanto, le condotte attribuite al (OMISSIS) sarebbero state da lui poste in essere “in occasione” dell’esercizio delle sue funzioni, ma senza alcun collegamento funzionale con il suo munus pubblico, sicche’ la sua qualifica pubblica poteva al piu’, nei casi in cui il (OMISSIS) svolgeva il ruolo di presidente della commissione aggiudicatrice, integrare il presupposto per il riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 353 c.p., comma 2, ma non integrare l’atto contrario ai doveri di ufficio che rappresenta il presupposto dell’ipotesi di corruzione propria contestata al ricorrente a titolo concorsuale col citato pubblico ufficiale. La sentenza impugnata mancherebbe di congrua motivazione sul punto, pur a fronte di specifica doglianza formulata nell’atto di appello e con successivo atto di integrazione depositato il 16/3/2017, tale ultima censura attenendo alla denunciata insussistenza di prova circa l’accettazione della promessa di denari da parte del pubblico ufficiale (OMISSIS), i relativi accordi essendo intercorsi in molti casi tra il solo ricorrente e l’imprenditore interessato.
2.2. Violazione dell’articolo 476 c.p. e mancanza o illogicita’ di motivazione con riferimento al reato di falso materiale in atto pubblico contestato al capo 3 con riferimento all’attivita’ di manipolazione delle offerte pervenute al fine di favorire talune delle imprese offerenti. Erronea sarebbe l’affermazione della Corte territoriale secondo cui le offerte oggetto di materiale alterazione costituirebbero atti pubblici per il solo fatto di essere stati ormai formalmente acquisiti alla procedura di aggiudicazione ed essere diventati parte dell’compendio documentale pubblico della procedura di gara, perche’ destinate ad incidere sulle valutazioni comparative della commissione aggiudicatrice, restando esse, al contrario, scritture provenienti da soggetti privati e prive di valore certificativo o fede privilegiata. Ne’ puo’ essere condivisa la motivazione della sentenza di primo grado la’ dove essa indica che la falsificazione della documentazione di gara abbia comportato la falsita’ del verbale di gara nella parte relativa alla percentuale di ribasso, poiche’ il verbale di aggiudicazione non e’ affetto da falsita’ per effetto dell’alterazione delle relative offerte, quest’ultima concretando unicamente il mezzo fraudolento attraverso il quale sono state realizzate le turbative d’asta.
2.3. Errata applicazione dell’articolo 260 c.p. e vizi di motivazione per omessa valutazione del compendio documentale offerto dalla difesa ed acquisito sull’accordo delle parti all’udienza del 26/10/2018, non essendo stata in alcun modo provata la finalita’ spionistica dell’introduzione o trattenimento del ricorrente nella base militare in questione, presso la quale il (OMISSIS) era stato autorizzato a permanere o rientrare anche fuori del normale orario di ufficio, sicche’ la sua presenza nella base nelle occasioni considerate non puo’ ritenersi clandestina e il divieto di accesso nella medesima base non e’ determinato da un interesse militare concernente la sicurezza dello Stato.
2.4. Violazione dell’articolo 416 c.p. e vizi di motivazione mancante o illogica con riferimento al reato associativo contestato al capo 1 e al ruolo di promotore attribuito al (OMISSIS), mancando nel caso di specie un vincolo associativo stabile e destinato a perdurare oltre i delitti programmati, nonche’ un’idonea giustificazione del ruolo associativo ascritto al ricorrente, che la Corte territoriale fa erroneamente rientrare in quello di organizzatore.
2.5. Violazione di legge penale e vizi di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 353 c.p., comma 2, con riferimento ai reati di turbativa d’asta per i quali il ricorrente ha riportato condanna e al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 323 bis c.p., comma 2, per i delitti di corruzione propria a lui ascritti. In particolare, la qualifica soggettiva prevista dalla prima norma poteva essere al piu’ riconosciuta al coimputato (OMISSIS) solo in riferimento all’episodio nel quale quest’ultimo aveva ricoperto l’incarico di presidente della commissione aggiudicatrice, mentre il ricorrente ha assicurato con le sue dichiarazioni un utile ed effettivo contributo all’accertamento dei fatti, anche nei confronti dei coimputati, rilevando del resto positivamente alla stregua del citato articolo 323 bis anche dichiarazioni tardive o parziali.
2.6. Errata applicazione dell’articolo 322 quater c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla condanna del ricorrente alla riparazione pecuniaria in favore del Ministero della Difesa, trattandosi di sanzione civilistica accessoria applicabile unicamente al pubblico ufficiale e non al ricorrente, concorrente extraneus dei delitti di corruzione propria a lui ascritti. Inoltre, tale forma di riparazione pecuniaria e’ stata introdotta con disposizione di legge entrata in vigore il 14/6/2015 e non sarebbe quindi applicabile alle condotte realizzate in epoca precedente a tale data. Di conseguenza, non avrebbe dovuto essere considerato quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale in riferimento ai capi di imputazione 4, 21 e 27.
Mentre immotivata risulterebbe la quantificazione della disposta riparazione pecuniaria.
2.7. Errata applicazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies e vizi di motivazione in riferimento alla disposta confisca dell’immobile gia’ sequestrato al ricorrente, essendo stata dalla difesa dimostrata la congruenza e la lecita provenienza delle disponibilita’ finanziarie utilizzate dall’imputato per l’acquisto dell’abitazione coniugale intervenuto in data 14/11/2013, allorche’ solo uno tra i fatti contestati – e precisamente quello relativo ai capi 20, 21 e 22 per un corrispettivo illecito pari a 11.000 Euro – era stato in precedenza realizzato. Ingiustificata sarebbe poi la mancata limitazione della confisca immobiliare alla sola quota ideale dell’immobile corrispondente all’accertata sproporzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, nei limiti e termini di seguito indicati.
Va rigettato nel resto.
2. Il primo motivo di ricorso, col quale si contesta la qualificazione giuridica dei fatti descritti ai capi 5, 8, 13, 18, 21, 24, 27 e 30 nella fattispecie della corruzione propria di cui all’articolo 319 c.p., e’ infondato.
Ai fini della configurabilita’ del reato di corruzione, sia propria che impropria, non e’ determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma e’ necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 6, n. 20502 del 2/03/2010, Martinelli, Rv. 247373; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060).
Orbene, entrambe le sentenze di merito indicano puntualmente, senza essere in alcun modo contraddette, che il 2 Reparto Lavori Genio Civile dell’Aeronautica Militare di (OMISSIS) – cioe’ l’ufficio nel quale erano incardinati sia il ricorrente, impiegato civile, che il Colonnello (OMISSIS) – si occupava della ricezione, della custodia e del trattamento delle offerte relative alle gare di appalto e del supporto alla Commissione aggiudicatrice, della quale il (OMISSIS) risulta essere anche stato, per talune delle gare incriminate, il presidente. La sentenza in esame dimostra inoltre compiutamente come il (OMISSIS) potesse esercitare un’ingerenza – per effetto delle rilevanti funzioni organizzative e direttive a lui formalmente attribuite e da lui concretamente svolte all’interno del 2 Reparto e di quelle, alle prime collegate, di mero fatto – sulle suddette attivita’ e funzioni, com’e’ ampiamente dimostrato dalle plurime turbative d’asta, gia’ coperte da giudicato, da lui poste in essere, in palese violazione dei suoi doveri di ufficio e col consapevole apporto dei suoi concorrenti, mediante la programmata manomissione e falsificazione delle offerte affidate alla custodia e soggette al trattamento amministrativo proprio del 2 Reparto (p. 81 ss. sentenza di appello). Sicche’ nel caso di specie si rinviene il compimento di una serie di atti contrari ai doveri di ufficio, ciascuno dei quali integra il reato di corruzione propria di cui all’articolo 319 c.p. (Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, Palozzi, Rv. 274984; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266510).
Contrariamente ai generici assunti del ricorrente, risulta altresi’ ampiamente giustificata dalle conformi decisioni di merito la circostanza che le somme di denaro promesse o corrisposte dalle imprese interessate alle gare venissero ripartite tra i sodali, tra i quali il (OMISSIS), e che il conseguimento di tale risultato economico rappresentasse la causa determinante della loro adesione all’associazione di cui al capo 1 e al suo programma delittuoso.
Il Collegio osserva che e’ configurabile il concorso formale tra il reato di corruzione e quello di turbata liberta’ degli incanti, atteso che tali fattispecie criminose tutelano differenti beni giuridici: il primo protegge l’interesse dell’Amministrazione alla fedelta’ e all’onesta’ dei funzionari e, dunque, i principi di corretto funzionamento, buon andamento e imparzialita’ nell’amministrazione della cosa pubblica; il secondo protegge la liberta’ di partecipazione alla gara e la regolarita’ formale e sostanziale del suo svolgimento (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, Rv. 269830). Immune da vizi deve pertanto ritenersi, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata, la’ dove ha riconosciuto, in modo conforme a quella di primo grado, il collegamento funzionale delle condotte illecite poste in essere dal (OMISSIS) con il suo munus pubblico, ritenendo pertanto integrati a carico del (OMISSIS) non solo i fatti a lui contestati di turbata liberta’ degli incanti e la relativa aggravante di cui all’articolo 353 c.p., comma 2, ma anche i delitti di cui all’articolo 319 c.p. a lui ascritti in concorso con (OMISSIS).
3. Il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione al delitto di falso materiale in atto pubblico contestato al capo 3, e’ anch’esso infondato.
La sentenza impugnata ha a tale riguardo dato corretta applicazione alla costante giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa propria, secondo la quale, in tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonche’ quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini, Rv. 249858; Sez. 5, n. 49417 del 06/10/2003, Della Rocca e altri, Rv. 227659), tanto piu’ allorche’ essi, come nel caso di specie, siano tipici ovvero si inseriscano in un “iter” procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale destinato, tra l’altro, ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato (Sez. 5, n. 43512 del 16/11/2010, Catrambone, Rv. 249145; Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012, Serritiello, Rv. 254866). A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimita’ ha precisato che se deve escludersi che una scrittura privata o un altro documento “ab origine” non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtu’ del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell’inserimento di esso nella relativa pratica dell'”iter” conseguenziale occorrente per il provvedimento finale, purtuttavia, allorche’ il documento riceva un contenuto aggiuntivo in virtu’ di successive integrazioni di fonte pubblicistica, esso, per tale successiva parte che abbia autonomia funzionale, diviene atto pubblico, restando cosi’ assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 476 c.p. (Sez. 6, n. 5403 del 15.11.94, Roncaglia, Rv. 201814).
A tale riguardo, questa Corte ha testualmente osservato che “il documento del privato (o dell’incaricato del p.s.), recepito dalla pubblica amministrazione, riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta indubbia autonomia funzionale, e’ qualificabile come atto pubblico, soggetto alla disciplina di cui all’articolo 476 c.p.”, sicche’, in relazione a fattispecie concreta analoga a quella in esame, ha ritenuto integrare il reato di falsita’ materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici la condotta del p.u. il quale manipoli le domande di condono edilizio – redatte da privati, al pari delle offerte in esame modificandole e sostituendo la documentazione allegata dal privato, cosi’ da far conseguire la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione delle domande ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate (Sez. 5, n. 8684 del 23/01/2004, Bertucci, Rv. 228751).
L’alterazione dell’offerta presentata dal privato in relazione a gara di appalto che il pubblico ufficiale realizzi, personalmente o in concorso con altri, come nei fatti di cui al capo 3, attraverso la sostituzione o l’integrazione ex post del relativo documento, lasciato originariamente dal privato intenzionalmente in bianco in alcune parti rilevanti, e/o modificando la documentazione originaria, ha infatti ad oggetto un documento sul quale, pur se proveniente dal privato, si e’ gia’ esplicata, per effetto dell’apposizione del timbro di protocollo all’arrivo della relativa corrispondenza al pubblico ufficio, l’attivita’ certificatrice di un pubblico ufficiale sulla effettiva consistenza della documentazione ricevuta.
L’alterazione va dunque sussunta nell’ambito dell’articolo 476 c.p., poiche’ quella condotta incide sulla formale attestazione di fede circa l’integrita’ di quella specifica offerta, della relativa pratica e dell’osservanza dei tempi e dei modi della loro rispettiva presentazione e formazione.
La Corte territoriale ha quindi compiutamente giustificato la qualificazione giuridica riservata, in conformita’ alla relativa contestazione, alle condotte descritte al capo 3, allorche’ ha sottolineato che l’alterazione delle offerte dei partecipanti alle gare “e’ avvenuta dopo che le offerte stesse erano ormai state formalmente acquisite agli atti della procedura di aggiudicazione, cosi’ divenendo documenti facenti parte integrante (nella loro originaria conformazione testuale) del compendio documentale pubblico della procedura di gara… destinato ad incidere in maniera decisiva sulle valutazioni comparative della Commissione aggiudicatrice della gara di appalto” (p. 82).
4. Il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione al delitto di cui all’articolo 260 c.p., n. 1, contestato al capo 2), e’ nel suo complesso infondato.
Del tutto aspecifica e’ la deduzione relativa alla mancata prova della finalita’ spionistica dell’introduzione o trattenimento del ricorrente nella base militare in questione. La contestazione e il conforme giudizio di colpevolezza cui sono pervenuti i giudici di merito non si riferisce in vero alla fattispecie di cui all’articolo 260 c.p., comma 2, bensi’ a quella, diversa e autonoma, prevista dall’articolo 260 c.p., n. 1.
Le conformi sentenze di merito giustificano altresi’ in modo del tutto congruo il carattere clandestino dei ripetuti accessi del (OMISSIS) nella base militare dell’Aeronautica Militare di (OMISSIS) volti alla realizzazione delle plurime condotte di falso e turbata liberta’ degli incanti ascritte al ricorrente, avvenuti eludendo, anche col concorso dei suoi sodali, i controlli ai cancelli della base e all’interno della stessa al fine di introdursi in maniera non consentita, indebita e occulta negli uffici dove venivano custoditi i plichi delle offerte di gara (pp. 13-29 sentenza impugnata).
All’evidenza, su tali premesse di fatto, nessun rilievo puo’ al riguardo essere attribuito agli ordinari permessi di accesso attribuiti al (OMISSIS) unicamente in vista dello svolgimento della sua attivita’ di servizio all’interno della base. D’altro canto, non v’e’ dubbio che il generale divieto di accesso all’interno di detta base dell’Aeronautica Militare sia oggettivamente imposto nell’interesse militare dello Stato, sicche’, anche sotto questo profilo, non e’ rinvenibile alcuna violazione del disposto dell’articolo 260 c.p., n. 1.
5. E’ infondato anche il motivo proposto nell’interesse del ricorrente con riferimento al reato associativo contestato al capo 1 e al ruolo di promotore attribuito al (OMISSIS). La sentenza impugnata evidenzia infatti congrua motivazione tanto in ordine alla ritenuta sussistenza di un vincolo associativo stabile e di un programma criminoso avente ad oggetto una serie indefinita di delitti di turbativa d’asta, falso e corruzione, che per quanto riguarda il ruolo associativo di promotore contestato al ricorrente e a lui ascritto.
In entrambe le sentenze di merito, che possono essere lette congiuntamente poiche’ costituiscono un unico complesso decisionale, saldandosi quella di appello con quella di primo grado per effetto dei ripetuti richiami a quest’ultima e per l’adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove (da ultimo, tra molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), risulta ampiamente giustificata l’esistenza di un vincolo permanente tra i sodali per la realizzazione di una serie non determinata di delitti in occasione dell’espletamento delle gare d’appalto indette dalla base dell’Aeronautica Militare di (OMISSIS) (pp. 56 e ss. della sentenza di primo grado, ove compiuta indicazione dei plurimi, concludenti elementi di prova dimostrativi di un accordo criminoso destinato a durare nel tempo per la commissione di una serie indeterminata di delitti realizzati sulla base di un collaudato modus operandi e di una stabile organizzazione di mezzi, adeguata allo scopo perseguito, a fronte della corresponsione di somme di denaro destinate ad essere spartite tra i sodali; pp. 82-83 della sentenza impugnata).
Risulta altresi’ dalla lettura congiunta delle sentenze di merito che il (OMISSIS) non solo ha partecipato fin dall’inizio all’associazione criminale in stretto rapporto con gli altri promotori, (OMISSIS) e (OMISSIS), assumendo anche funzioni organizzative e di gestione, ma ha contribuito alla potenzialita’ pericolosa del gruppo gia’ costituito, provocando l’adesione di terzi, in particolare della moglie (OMISSIS), all’associazione ed ai suoi scopi, attraverso un’attivita’ di diffusione del programma ed il coinvolgimento operativo personale e diretto della compagna, sicche’ l’attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore risulta congruamente motivata (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962).
6. I motivi di ricorso proposti in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 353 c.p., comma 2, contestata in riferimento ai reati di turbativa d’asta per i quali il ricorrente ha riportato condanna e al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 323 bis c.p., comma 2, per i delitti di corruzione propria a lui ascritti sono, rispettivamente, infondati e aspecifici.
Quanto al primo profilo, il Collegio osserva che correttamente la qualifica soggettiva di cui all’articolo 353 c.p., comma 2, e’ stata riconosciuta al coimputato (OMISSIS) per tutti i delitti di turbata liberta’ degli incanti a lui ascritti in concorso col ricorrente, e non solo per quelli in cui detto pubblico ufficiale aveva ricoperto l’incarico di presidente della commissione aggiudicatrice. La nozione di “preposto” di cui all’articolo 353 c.p., comma 2, non va infatti determinata con riferimento al solo momento terminale dell’incanto o della licitazione privata, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni nell’intero percorso procedimentale, sicche’ l’indebita influenza sull’andamento della gara puo’ essere esercitata dal preposto non solo in relazione ad un atto tipico, ma anche mediante una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto, sulla procedura (Sez. 6, n. 40890 del 29/05/2018, C., Rv. 274153).
Ingerenza che nel caso del (OMISSIS), e dello stesso (OMISSIS), risulta essersi concretamente e illecitamente dispiegata – come ampiamente motivato dai giudici di merito, anche in ragione delle specifiche competenze attribuite all’Ufficio in cui il (OMISSIS) era incardinato con funzioni apicali – per tutte le condotte in esame (vedi precedente punto 2. del considerato in diritto). La sentenza impugnata e’ sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici anche ove rileva (p. 84) che l’essere preposto dalla legge o dall’Autorita’ agli incanti e’ circostanza soggettiva, concernente le qualita’ personali del colpevole, ma non e’ inerente alla persona del colpevole (che l’articolo 70 c.p., comma 2, limita alla imputabilita’ e alla recidiva), sicche’ non e’ soggetta al regime di inestensibilita’ assoluta previsto dall’articolo 118 c.p., bensi’ a quello di cui all’articolo 59, comma 2, onde si comunica al correo se, come nel caso di specie in riferimento alla qualifica pubblica del colonnello (OMISSIS), dallo stesso conosciuta.
La sentenza impugnata evidenzia inoltre puntuale e adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento al ricorrente, per i delitti di corruzione propria a lui ascritti, dell’attenuante di cui all’articolo 323 bis c.p., comma 2. La sentenza in esame esclude infatti che il contributo informativo, offerto dal ricorrente solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio, abbia permesso di attingere un proficuo risultato probatorio, non altrimenti conseguito, o l’individuazione di altri responsabili (pp. 83-84). Il ricorso si rivela a tale riguardo aspecifico, poiche’ si limita a indicare alcuni frammentari passaggi della sentenza di primo grado senza concretamente allegare l’effettiva, autonoma e decisiva rilevanza probatoria dell’apporto conoscitivo assicurato dal ricorrente, spesso di natura auto-accusatoria, ai fini dell’accertamento dei fatti corruttivi in relazione ai quali e’ stata richiesta l’applicazione dell’attenuante.
7. E’ invece fondato, nei termini di seguito descritti, il motivo proposto in ordine alla condanna del ricorrente alla riparazione pecuniaria di cui all’articolo 322 quater c.p. in favore del Ministero della Difesa.
L’articolo 322 quater c.p., introdotto con la L. 27 maggio 2015, n. 69, prevede che “Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322 bis, e’ sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”. Occorre al riguardo precisare che tale formulazione deriva dalla della modifica apportata con la L. 9 gennaio 2019, n. 3, la’ dove – ai tini della determinazione del quantum della riparazione pecuniaria – ha sostituito il riferimento a “quanto indebitamente ricevuto” dal funzionario pubblico con l’attuale riferimento alla “somma equivalente al prezzo o al profitto del reato”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, Ferraresi, Rv. 275925) e dalla dottrina, l’articolo 323 quater c.p. delinea una forma di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio (restando impregiudicato il risarcimento dei danni), non affidata all’iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad un’espressa richiesta della persona offesa (come, invece, accade, ad esempio, nella riparazione civilistica prevista dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 12 per i casi di diffamazione commessi col mezzo della stampa). Inoltre, la quantificazione dell’ammontare dovuto a titolo compensativo non e’ rimessa all’apprezzamento del giudice, ne’ e’ commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall’amministrazione di appartenenza, ma forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti.
Si tratta, dunque, di una “sanzione civile accessoria” che, nella chiara prospettiva di realizzare un rafforzamento dell’armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, consegue necessariamente (“sempre”) alla condanna per i reati-presupposto di cui al catalogo dello stesso articolo 322-quater c.p. e si caratterizza per una indubbia connotazione punitiva, tanto che la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge e’ stata da questa Corte ricondotta nell’alveo della “pena illegale” (Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, cit.). Essa costituisce, in altre parole, una sanzione patrimoniale che si aggiunge inderogabilmente alla reclusione per ciascun soggetto condannato per uno dei reati elencati nella norma in esame, operando contestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva, anche in sede esecutiva.
Sicche’ infondato deve ritenersi il primo profilo dedotto a tale riguardo dal ricorrente.
Sono invece fondate le ulteriori doglianze del ricorrente relative alla quantificazione della disposta riparazione pecuniaria ex articolo 322-quater c.p.. La sentenza impugnata, nel limitarsi ad un adesivo richiamo alle argomentazioni – sul punto in vero assai laconiche – della decisione di primo grado, evidenzia una motivazione meramente apparente, che omette tra l’altro ogni considerazione circa la collocazione cronologica delle condotte di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (319 c.p.) ascritte al pubblico ufficiale (OMISSIS) e al (OMISSIS) rispetto all’entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69, e alle modifiche apportate all’articolo 322-quater c.p. con L. 9 gennaio 2019, n. 3, dovendosi applicare ai suddetti fatti-reato il generale canone di cui all’articolo 2 c.p., comma 4.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione di cui all’articolo 322 quater c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma affinche’ proceda a nuovo giudizio sui punti e profili critici segnalati, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e discrasie della motivazione.
8. L’ultimo motivo di ricorso – proposto in riferimento alla confisca dell’immobile gia’ sequestrato al ricorrente disposta ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies – e’ anch’esso infondato. La sentenza impugnata (pp. 84-86), che si salda anche a tale riguardo con le ampie, coerenti e giuridicamente corrette argomentazioni spese sul punto dal giudice di primo grado (pp. 74-80), giustifica in modo del tutto congruo l’esistenza di una evidente, amplissima sproporzione tra il reddito dichiarato dal ricorrente e dalla moglie, in vero appena sufficiente a far fronte ai loro elementari bisogni quotidiani, e il rilevantissimo valore economico del bene confiscato, mentre svaluta con argomentazioni immuni da qualsivoglia profilo di illogicita’ le allegazioni proposte in merito all’asserita lecita provenienza di altre disponibilita’ finanziarie utilizzate per l’acquisto della villa confiscata (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226491). In particolare, i giudici di merito hanno sottoposto a coerente, conforme e rigoroso accertamento i termini di raffronto della rilevata, evidente e assai cospicua sproporzione dei valori economici in gioco con specifico riferimento al momento dell’acquisto in questione, ritenendo totalmente sprovvista di positiva prova la pretesa liceita’ della sua provenienza. Tale analisi, condotta in relazione al singolo acquisto, e’ molto dettagliata e dimostra, sulla base delle prove documentali acquisite: l’assoluta sproporzione tra gli attivi leciti della coppia e l’acquisto dell’immobile confiscato; l’esistenza al momento dell’acquisto (e successivamente) di rilevantissime e non giustificate entrate sui conti correnti della coppia e la movimentazione di ingenti e anch’esse non giustificate cifre in contanti sul conto corrente bancario della moglie del ricorrente, coimputata e condannata ad esito di separato giudizio di primo grado; la circostanza che molti versamenti, tra i quali quelli relativi alle somme usate per acquistare l’abitazione confiscata, sono stati effettuati in favore del ricorrente e della moglie, senza credibile e lecita causale, da soggetti a vario titolo coinvolti nei fatti corruttivi oggetto del presente giudizio.
Del tutto pertinente deve altresi’ ritenersi la notazione della Corte territoriale secondo la quale l’acquisto immobiliare in esame comportava all’evidenza per (OMISSIS) e la consorte sua coimputata un’esposizione finanziaria totalmente sproporzionata rispetto alla loro capacita’ reddituale lecita, posto che l’acquisto di un bene mediante l’assunzione di un oneroso impegno finanziario non ne esclude la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell’imputato, ai fini della confisca ai sensi del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, dovendo applicarsi, proprio in ragione dell’onerosita’ di tale impegno, un piu’ ampio margine di ragionevolezza temporale tra il momento di commissione dei plurimi reati ascritti al (OMISSIS) e la realizzazione dell’incremento patrimoniale (Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420; Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753), sicche’ comunque l’interezza di quest’ultimo, e non solo una sua quota parte, deve farsi risalire alle condotte corruttive di cui si e’ reso responsabile il ricorrente, anche se successive all’acquisto (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226490; nonche’, da ultimo, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657).
9. L’annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata, disposto limitatamente alla sanzione di cui all’articolo 322-quater c.p. (vedi sopra, punto 7.), determina, ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., il passaggio in giudicato delle altre disposizioni della sentenza impugnata, come indicato in dispositivo.
10. La Cancelleria provvedera’ alle comunicazioni di cui all’articolo 154 ter disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione ex articolo 322 quater c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata relativamente all’accertamento della responsabilita’, alle pene inflitte e alla confisca.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’articolo 154 disp. att. c.p.p..
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Dr. MOGINI Stefano, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio Dr. Villoni Orlando per impedimento alla firma del Presidente e dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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