In tema di rapina e la minaccia costitutiva del reato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 luglio 2021| n. 27649.

In tema di rapina, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa.

Sentenza|16 luglio 2021| n. 27649. In tema di rapina e la minaccia costitutiva del reato

Data udienza 9 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Misura cautelare – Arresti domiciliari – Truffa aggravata – Rapina – Gravità indiziaria – Configurabilità del delitto di rapina – Condotta tipica – Aggravante della minorata difesa – Età anagrafica della p.o. – Insufficiente da sola – Deve essere integrato da manifestazioni di decadimento intellettivo o ridotto livello culturale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – rel. Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. SALEMME Andrea Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/11/2020 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA;
udita la relazione svolta dal Presidente Dott. MIRELLA CERVADORO;
lette le conclusioni scritte ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, della PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata:
letta la memoria del difensore.

In tema di rapina e la minaccia costitutiva del reato

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 15.9.2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza disponeva l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS) per i reati di truffa aggravata e rapina.
Avverso tale provvedimento, l’indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 15.9.2020, accoglieva l’istanza e disponeva la liberazione del (OMISSIS), in considerazione della ritenuta inconfigurabilita’ dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati come contestati.
Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza deducendo: 1) inosservanza di legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione in merito all’insussistenza del reato di rapina, in termini di erronea applicazione di norme di diritto penale sostanziale in relazione alla mancata sussunzione del fatto concreto sotto la fattispecie astratta del delitto di rapina. Nella fattispecie, l’autore del reato, qualificatosi quale Carabiniere, dopo aver ottenuto la consegna della somma di Euro 1000,00 dall’anziana vittima di anni 88, per l’asserito sinistro stradale commesso dal nipote, aveva chiesto alla parte offesa se avesse dell’oro in casa e quest’ultima glielo aveva consegnato, prelevandolo dallo stesso armadio ove erano custoditi i contanti, affermando a riguardo di averlo fatto “perche’ aveva paura che in caso di rifiuto lui potesse essere violento nei suoi confronti”. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame erroneamente ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile il delitto di rapina in quanto “non si rileva alcun particolare comportamento o atteggiamento dell’agente tale da integrare i requisiti della minaccia, anche se larvata, implicita o indiretta pur sempre necessaria per configurare il delitto di cui all’articolo 628 c.p.”; 2) inosservanza di legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione in merito all’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 640 c.p., comma 2 bis. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame, e’ incorso in violazione di legge, in relazione al disconoscimento della sussunzione delle condotte cosi’ come ricostruite sotto l’ipotesi della truffa aggravata, in quanto “entrambe le persone offese hanno dimostrato una vigile attenzione e una prontezza nel raccogliere elementi utili all’identificazione dell’agente, come si evince dalla descrizione dello stesso fornita dalle pp.oo nelle rispettive denunce querele in atti, nonche’ dai verbali di riconoscimento fotografico effettuato dalle due donne, presenti nel compendio investigativo all’attenzione del Collegio, cosi’ conducendo, allo stato, ad escludere la ricorrenza di situazioni che denotino particolare vulnerabilita’ del soggetto passivo dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio”. Il Tribunale ha peraltro adottato una decisione caratterizzata in manifesta illogicita’, e segnatamente da intendersi quale “travisamento della prova per omissione”; la circostanza aggravante infatti derivava dal compendio degli elementi esposti dall’accusa e recepiti nell’ordinanza cautelare e non gia’ dall’intendimento della operativita’ dell’aggravante in ragione di una presunzione assoluta dovuta all’eta’ delle vittime.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

 

In tema di rapina e la minaccia costitutiva del reato

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ fondato.
1.1 Al riguardo deve osservarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di rapina e’ in astratto configurabile quando il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, da cui consegue il totale annullamento della capacita’ del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volonta’ dell’agente (v. Sez. 2, n. 44954 del 17/10/2013 Rv. 257315-01); la minaccia costitutiva del delitto di rapina oltre che essere palese, esplicita e determinata, puo’ manifestarsi in modi e forme differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volonta’ del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalita’ dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (v. Cass. Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010 Rv. 249183-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010 Cc. Rv. 247117-01; Sez. 5, n. 41507 del 22/09/2009 Rv. 245431-01; Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004 Rv. 229727-01). Tale minaccia deve, poi, essere strettamente collegabile alla condotta dell’agente, quale rappresentatasi e voluta dall’agente stesso, che deve porre la controparte in condizione di non avere scelte e di essere costretta a subire la situazione anche implicitamente minatoria, non esistendo alternative alla perdita del bene o dei beni.
1.2 Nel caso di specie, la stessa descrizione della condotta per come ricostruita nell’imputazione (l’autore del reato, dopo essersi introdotto nell’abitazione dell’anziana vittima presentandosi quale appartenente all’Arma dei Carabinieri e aver ottenuto la somma di Euro 1000,00 come indennizzo per un sinistro stradale che il nipote, asseritamente ricoverato in ospedale, aveva cagionato, si faceva consegnare anche vari oggetti e monili d’oro), e non contestata dal Tribunale, esclude evidentemente una seppur limitata possibilita’ della vittima di determinarsi diversamente dal soggiacere alla richiesta in considerazione delle circostanze di fatto (soggetto giovane introdottosi nell’abitazione con la falsa qualifica di Carabiniere, eta’ avanzata della vittima sola in casa, dichiarazioni della parte offesa che ha riferito di aver consegnato i monili d’oro per paura che l’uomo, in caso di rifiuto, potesse essere violento nei suoi confronti). E il Tribunale, omettendo una qualsivoglia valutazione di tutte le circostanze di fatto cosi’ come emergenti dagli atti, ha illogicamente e apoditticamente escluso la sussistenza dell’ipotizzato reato di rapina sulla mera considerazione che “non si rileva alcun comportamento o atteggiamento dell’agente tale da integrare i requisiti di minaccia, anche se larvata, implicita o indiretta pur sempre necessaria per configurare il delitto di cui all’articolo 628 c.p.”

 

In tema di rapina e la minaccia costitutiva del reato

 

2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
Il Tribunale della cautela, ritenendo, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, la non presunzione assoluta di minorata difesa della vittima in relazione all’avanzata eta’ anagrafica (Sez. II, n. 47186 del 22/10/2019 Rv. 277780) ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 640 c.p., comma 2, n. 2 bis, con argomentazioni di fatto che valorizzano la “vigile attenzione e una prontezza nel raccogliere elementi utili all’identificazione dell’agente” da parte di entrambe le parti offese, omettendo pero’ di prendere in considerazione e di valutare la ricorrenza o meno di tutte le situazioni di fatto in atti circa le particolari vulnerabilita’ delle vittime dalle quali l’agente possa aver tratto consapevolmente vantaggio.
Questa Corte, in passato, ha affermato che l’eta’ della persona offesa non puo’ essere ritenuta elemento di per se’ solo sufficiente a integrare l’aggravante in esame, ove non accompagnata da manifestazioni di decadimento intellettivo o da condizioni di ridotto livello culturale tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realta’ (cfr. Cass. Sez. 2, n. 39023 del 17.9.2008, Rv. 241454), aggiungendo altresi’ che, ai fini dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, va comunque considerata anche la debolezza fisica dovuta all’eta’ senile, che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma o altro mezzo intimidatorio (v. Sez. 2, Sent. n. 1790/1983 Rv. 162876).
Dopo la modifica dell’articolo 61 c.p., n. 5, a seguito della L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8/8/2009, in epoca ben antecedente alle condotte contestate, deve oggi ritenersi che l’approfittamento di circostante di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all’eta’ senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare precipua rilevanza a una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilita’ dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio (in tal senso, v. Cass. Sez. 2, Sent. 35997 del 23.9.2010, Rv. 248163).
E pertanto, nella fattispecie in esame caratterizzata dall’eta’ particolarmente avanzata delle persone offese (87 e 88 anni), ai fini della sussistenza o meno dell’aggravante contestata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se si sia o meno in presenza di una menomazione della capacita’ di percezione e della correlativa reazione e contrasto all’azione antigiuridica da parte delle vittime, avuto riguardo alla ipotetica percezione e reattivita’ di una persona giovane nei confronti del finto maresciallo e/o del finto avvocato amico di famiglia, accertando quindi se, astrattamente, in altre condizioni di persona e di luogo, la condotta criminosa posta in essere dall’indagato avrebbe avuto le medesime probabilita’ di riuscita o se sia stata invece agevolata dalla scarsa lucidita’, quindi dalla sostanziale incapacita’ di orientarsi da parte delle vittime nella comprensione degli avvenimenti secondo criteri di normalita’. Avrebbe dovuto altresi’ verificare, alla luce delle circostanze di fatto, se nelle persone offese vi fosse una diminuzione dell’apprezzamento critico della realta’ e una menomata capacita’ di reazione alla condotta antigiuridica posta in essere dall’autore dei reati in questione, e cio’ non trascurando di considerare anche l’eta’ molto avanzata, dalla quale certamente consegue – pur in soggetti mentalmente lucidi e autosufficienti – una maggiore fragilita’ fisica ed emotiva, soprattutto in situazioni di forte ansia e preoccupazione per notizie allarmanti sulla salute dei propri familiari o sul loro coinvolgimento in sinistri stradali e/o altri contesti critici con conseguenze dannose.
Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio degli atti al Tribunale del Riesame di Potenza, affinche’ provveda a riesaminare gli atti, tenendo presenti i principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.

 

In tema di rapina e la minaccia costitutiva del reato

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *