Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 febbraio 2021| n. 3587.
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione. (Fattispecie in tema di mancato esame, da parte del giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio da cui emergeva l’inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a fondamento della “exceptio inadimpleti contractus”).
Ordinanza|11 febbraio 2021| n. 3587
Data udienza 26 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Obbligazione – Fornitura merce – Inadempimento – Onere della prova creditore/debitore – Vizio di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27575-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. con socio unico, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1705/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La (OMISSIS) S.p.a. ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. per fornitura non pagata, o, meglio, nuovamente addebitata, di fogli di duralite per la realizzazione di solette per calzature.
La societa’ ingiunta oppose il monitorio.
Il Tribunale di Lucca, espletata consulenza tecnica di ufficio, revoco’ il monitorio.
Su impugnazione della (OMISSIS) S.p.a., nel contraddittorio con la (OMISSIS) S.r.l., la Corte di appello di Firenze ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado e della consulenza tecnica di ufficio a carico della (OMISSIS) S.r.l.
Ricorre la (OMISSIS) S.r.l. con atto affidato a tre motivi di censura.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.a.
La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, e’ stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
I tre motivi di ricorso censurano la sentenza d’appello ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma, nn. 3, 4 e 5, in relazione agli articoli 1460 e 2697 c.c., all’articolo 115 c.p.c. e all’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il ricorso e’ manifestamente fondato in quanto la Corte territoriale non ha adeguatamente esaminato le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, specie nella parte in cui il perito affermava esservi stata una carenza di informazioni, e comunque di istruzioni, da parte della (OMISSIS) S.p.a. nella fornitura, del gennaio-febbraio 2008, dei fogli di duralite, nel senso che non era stato specificato, preventivamente e comunque in una con la effettuazione della fornitura alla (OMISSIS) S.r.l., in quale senso essi dovessero essere incisi e tagliati e colloca male temporalmente la lettera (del maggio 2008 e quindi successiva ai fatti, e segnatamente alla fornitura di fogli di duralite, per i quali e’ causa) diffusa dalla (OMISSIS) S.p.a. ai suoi clienti, con la conseguenza che non viene adeguatamente esaminato un fatto decisivo rilevante ai fini del decidere.
Deve, in materia, essere ribadito il risalente orientamento di questa Corte (Cass. n. 03373 del 12/02/2010 Rv. 611587 – 01): “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiche’ il debitore eccipiente si limitera’ ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovra’ dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sara’ sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformita’ quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.”.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata. Essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, la causa e’ rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che nel deciderla si atterra’ a quanto qui rilevato e regolera’ le spese di lite anche di questa fase del giudizio.
Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilita’ o di improcedibilita’ dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui al T.U.S.G., articolo 13, comma 1 quater, solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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