In tema di procedimento di sorveglianza

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 18 novembre 2019, n. 46630

Massima estrapolata:

In tema di procedimento di sorveglianza, è legittima la revoca della liberazione anticipata concessa con riferimento al periodo di espiazione in affidamento in prova al servizio sociale, allorché tale ultimo beneficio venga revocato con effetto “ex tunc”, attesa la generale revocabilità dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, in caso di mutamento della situazione di fatto che li aveva giustificati.

Sentenza 18 novembre 2019, n. 46630

Data udienza 25 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/05/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAPPUCCIO DANIELE;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 maggio 2019 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato le ordinanze con le quali il Magistrato di sorveglianza di Padova, nelle date del 5 luglio 2016 e del 31 gennaio 2017, aveva disposto, nella misura complessiva di 135 giorni, la liberazione anticipata di (OMISSIS) con riferimento a tre semestri (compresi tra 11 giugno 2015 ed il 30 novembre 2016) da lui espiati in regime di affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa medio tempore revocata a far data dal 21 maggio 2015.
Il Tribunale ha ritenuto la propria competenza funzionale a pronunziarsi in materia di revoca della liberazione anticipata in ossequio al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza della Sez. 1, n. 9125 del 30/01/2019, in relazione a provvedimento, di identico contenuto, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Padova il 26 giugno 2018 ed annullato senza rinvio.
Nel merito, ha ritenuto l’applicabilita’ del principio generale di revocabilita’ dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione e del magistrato di sorveglianza quando, successivamente alla loro adozione, risulti una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento; di conseguenza, ha preso atto che i periodi della disposta liberazione anticipata coincidono in larga parte con quelli giudicati non utili ai fini dell’espiazione della pena, stante la revoca, con decorrenza dal 21 maggio 2015, dell’affidamento in prova di (OMISSIS) al servizio sociale.
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con il ministero dell’avv. (OMISSIS), articolando due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per abnormita’ del provvedimento impugnato, derivante dall’incompetenza dell’organo che lo ha emanato.
Ripercorso l’iter del procedimento, segnala come la decisione della Corte di cassazione che ha affermato la competenza del Tribunale di sorveglianza attenga alle ipotesi in cui la liberazione anticipata e’ stata revocata ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 54, comma 3, e non anche a quelle in cui e’ mutata la situazione di fatto sottesa al provvedimento da revocare, in tal senso deponendo l’univoco tenore dell’articolo 70 del medesimo testo normativo.
Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca della liberazione anticipata al di fuori dell’unica ipotesi prevista, consacrata dal L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 54, comma 3, ed in assenza di fatti nuovi che giustificassero il superamento del giudicato formatosi sul provvedimento applicativo della riduzione di pena.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. In ordine alla competenza a disporre la revoca dell’ordinanza con cui e’ stata disposta la liberazione anticipata – profilo su cui si incentra il primo motivo di ricorso – la Corte di cassazione, con sentenza di questa Sezione, n. 9125 del 30/01/2019, ha annullato senza rinvio il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Padova il 26 giugno 2018 e sancito la competenza del Tribunale di sorveglianza ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 70, comma 1,.
A fronte di tale nitido enunciato, il ricorrente eccepisce che la pronuncia del giudice di legittimita’, resa in relazione ad ipotesi di revoca della liberazione anticipata ex L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 54, comma 3, ovvero in conseguenza della commissione, successivamente alla concessione del beneficio e nel corso dell’esecuzione, di delitto non colposo, non estenderebbe i suoi effetti alla diversa fattispecie nella quale la revoca consegue al mutamento della situazione di fatto esistente al tempo dell’adozione dei provvedimenti da revocare.
L’obiezione e’ priva di pregio.
In proposito va, in primo luogo, rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha adottato il provvedimento qui impugnato non gia’ in forza di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che ha, come sopra anticipato, annullato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza senza rinvio, ma, piuttosto, in conseguenza dell’iniziativa di quest’ultimo giudice, che ha ritenuto la competenza del Tribunale di sorveglianza anche in relazione alle ipotesi in cui la revoca consegue al mutamento della situazione di fatto esistente al tempo dell’adozione dei provvedimenti concessivi della liberazione anticipata.
Trattasi di una prospettazione senza dubbio corretta, in tal senso deponendo la formulazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 70, successiva all’intervento manipolatore effettuato dalla L. 19 dicembre 2002, n. 277, articolo 2 (portante “Modifiche alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata”) che, nell’assegnare al Tribunale di sorveglianza la competenza per “l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta’, la liberazione condizionale, (…) la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonche’ della riduzione di pena per la liberazione anticipata”, ha esteso le attribuzioni del Tribunale ai casi di revoca o cessazione della riduzione di pena per la liberazione anticipata.
Il tenore letterale della norma, dunque, convince della sua applicabilita’ a tutte le ipotesi di revoca della riduzione di pena per la liberazione anticipata, quale che ne sia la ragione posta a fondamento.
In questa direzione si e’ posta, del resto, la Corte di cassazione nell’annullare, con la citata sentenza n. 9125 del 30/01/2019, l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova in ossequio ad un principio la cui portata generale non ha mancato (cfr., in specie, punto 3 della motivazione) di sottolineare.
3. Parimenti passibile di rigetto e’ il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la revoca sia stata disposta al di fuori dell’unica ipotesi normativamente prevista, sulla scorta di un mero automatismo, in assenza della prescritta valutazione della pregiudizievole incidenza della causa di revoca sull’opera di rieducazione in itinere, e, per di piu’, in violazione del principio di intangibilita’ del giudicato che vige anche in materia di sorveglianza.
E’ pacifico che, nel caso in esame, il condannato, gia’ ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, ha subito la revoca del relativo provvedimento, i cui effetti sono stati retrodatati al 21 maggio 2015.
La predetta revoca e’ stata, quindi, disposta, con effetto ex tunc, per avere il Tribunale di sorveglianza, nell’esercizio della propria discrezionalita’, considerato come non equipollente a pena eseguita anche il periodo trascorso nel formale e apparente rispetto delle prescrizioni, avendo il comportamento tenuto complessivamente da (OMISSIS) nel corso della prova rivelato un sostanziale fallimento in toto, e fin dall’inizio, della prova stessa (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).
Il ricorrente invoca, al riguardo, il principio di intangibilita’ del giudicato sul rilievo che – avendo il legislatore previsto, quale unica causa tipizzata di revoca della liberazione anticipata, la fattispecie disciplinata dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 54, comma 3, – la revoca, sopravvenuta, dell’affidamento in prova al servizio sociale con riferimento ai periodi di espiazione per i quali e’ stato concesso il beneficio non puo’ incidere, per il principio di intangibilita’ del giudicato, sulla pregressa statuizione.
La deduzione non e’ condivisibile, giacche’ trascura che, per giurisprudenza consolidata, i provvedimenti resi dalla magistratura di sorveglianza sono revocabili quando risulti, successivamente alla loro adozione, una situazione fenomenica diversa da quella che li aveva giustificati; cosicche’, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, e’ consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio gia’ negato o per la revoca di altro gia’ concesso, non sussistendo, dunque, alcuna preclusione (Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014, Cammisa, Rv. 259604; Sez. 1, n. 3870 del 03/06/1996, Raineri, Rv. 205589).
Orbene, nel caso in esame, i periodi di liberazione anticipata della cui revoca si discute attengono ad un lasso temporale che, per effetto della revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale, non e’ piu’ compreso nell’espiazione, sicche’ e’ logico ritenere tamquam non esset quella liberazione anticipata, proprio perche’ indissolubilmente collegata ad una esecuzione ormai venuta meno.
Tanto, in coerenza con la possibilita’ di fruire, nell’eventuale ricorrenza delle condizioni di legge, della liberazione anticipata con riferimento alla porzione di pena che (OMISSIS) ha dovuto scontare in conseguenza della retrodatazione della revoca dell’affidamento; ed a prescindere, va aggiunto, dalla contraddittorieta’, sotto il profilo assiologico e sostanziale, del riconoscimento della liberazione anticipata, istituto che presuppone la partecipazione del condannato all’azione rieducativa, in relazione ad un periodo irrimediabimente segnato dal fallimento dell’opera finalizzata alla sua e dalla persistenza del pericolo di ricaduta nel reato.
A quest’ultimo proposito, e’ utile, peraltro, ricordare, con la giurisprudenza di legittimita’, come “Ai fini della concessione della liberazione anticipata all’affidato in prova al servizio sociale, come previsto dall’articolo 47, comma 12 bis, dell’ordinamento penitenziario, occorre, rispetto al normale requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, un “quid pluris”, costituito, in base al testuale tenore della suddetta norma, dall’avere il condannato dato prova di un “concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita’”; il che comporta la necessita’ di una valutazione globale del comportamento tenuto dal condannato nel corso dell’affidamento…” (Sez. 1, n. 10433 del 02/02/2005, Fiorentino, Rv. 230927).
4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, primo periodo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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