In tema di procedimento civile ed atti giudiziali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 novembre 2020| n. 25467.

In tema di procedimento civile ed atti giudiziali, è inammissibile il ricorso laddove il procedimento notificatorio non sia andato a buon fine per causa imputabile al ricorrente. Nel caso di specie, il medesimo non si è tempestivamente attivato per completare il procedimento notificatorio compiendo gli atti necessari alla conclusione dello stesso (nel caso de quo individuazione del corretto indirizzo per la notifica).

Ordinanza|12 novembre 2020| n. 25467

Data udienza 1 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Ingiunzione di pagamento – Opposizione – Decorrenza del termine – Notificazione – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 17352 del 2009 – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34826-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1638/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.p.a. ottenne dal Tribunale di Napoli Nord l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) per la somma di Euro 24.856,05.
Proposta opposizione da parte del (OMISSIS), il Tribunale la dichiaro’ inammissibile per tardivita’, essendo stata notificata presso un indirizzo errato.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello l’opponente soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11 aprile 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.
La Corte di merito – dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte relativa all’esito negativo della notificazione ed alla necessita’, in tal caso, che il notificante riattivi il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto – ha osservato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’opposizione, perche’ il (OMISSIS), dopo aver compiuto una prima notifica in data 18 settembre 2015, non andata a buon fine, ne aveva compiuto una seconda in data 16 ottobre 2015. La seconda notifica, andata a buon fine, era pero’ avvenuta presso l’indirizzo PEC “che l’avvocato della parte intimante sin dal ricorso per decreto ingiuntivo aveva indicato e che, pertanto, sin dall’inizio l’opponente ben avrebbe potuto utilizzare”.
4. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione di norme di diritto per avere la Corte di merito ritenuto che il cambio di indirizzo da parte dell’avv. (OMISSIS) si fosse correttamente perfezionato presso il Consiglio dell’ordine di Napoli, desumendo da cio’ che l’opponente avrebbe dovuto conoscerlo.
1.1. Il motivo e’ inammissibile, perche’ non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte napoletana, come si e’ detto, ha osservato che l’indirizzo PEC del difensore di controparte risultava gia’ dal ricorso monitorio, per cui l’opponente avrebbe potuto (e dovuto) conoscerlo.
Rispetto a tale considerazione, il ricorso non pone alcuna effettiva contestazione, limitandosi ad osservare che c’era stato un cambio di indirizzo che non poteva ritenersi perfezionato (per ragioni che restano non esplicate).
E’ appena il caso di rilevare, d’altra parte, che la giurisprudenza richiamata in sentenza e nel ricorso (Sezioni Unite, sentenza 24 luglio 2009, n. 17352, cui deve essere aggiunta la piu’ recente sentenza, sempre delle Sezioni Unite, 15 luglio 2016, n. 14594) presuppone che il procedimento notificatorio non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al ricorrente. Nel caso in esame, invece, l’errore notificatorio e’ da ricondurre, secondo la ricostruzione operata nella sentenza qui impugnata, a responsabilita’ dell’opponente che non ha utilizzato l’indirizzo PEC che era gia’ noto.
2. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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