Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 29 maggio 2019, n. 23839.
La massima estrapolata:
In tema di prevenzione reale, il proposto ed il terzo, che abbia partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa, in ragione dell’inammissibilità di una rivalutazione dei medesimi fatti “sine die” e “ad nutum”, l’instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., del quale può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo.
Sentenza 29 maggio 2019, n. 23839
Data udienza 26 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovann – rel. Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/07/2018 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;
letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Orsi Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, adito in funzione di giudice dell’esecuzione ex articolo 666 c.p.p., ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’istanza avanzata dai ricorrenti volta ad ottenere la revoca della confisca della quota di 1/2 del terreno sito in (OMISSIS), intestato a (OMISSIS) ma ritenuto riconducibile al proposto (OMISSIS), disposta nell’ambito di un procedimento di prevenzione svoltosi nella vigenza della nuova procedura prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, conclusosi con provvedimento confermato in appello e divenuto definitivo, a seguito della dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione.
2. Tramite il proprio comune difensore di fiducia, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, articolando un unico motivo per violazione di legge.
In particolare si deduce che la revoca della confisca era stata avanzata in sede di incidente di esecuzione ex articolo 666 c.p.p. e non ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28 che disciplina il diverso istituto della revocazione, sull’assunto che il rimedio del ricorso al giudice dell’esecuzione sia ancora esperibile nei casi in cui siano carenti i presupposti richiesti dal citato articolo 28, essendo l’incidente di esecuzione un rimedio di carattere generale e residuale sempre azionabile a tutela di quelle situazioni di diritto che, essendo state compromesse da omissioni nella valutazione di elementi di fatto gia’ presenti al momento dello svolgimento del procedimento, resterebbero prive di tutela, in quanto non contemplate tra i casi di ricorso per revocazione e non essendovi possibilita’ di tutela neppure attraverso il ricorso per cassazione perche’ limitato solo ai casi di violazione di legge.
I ricorrenti si lamentano perche’ in sede di confisca, nel procedimento di primo e secondo grado, non sarebbero state prese in considerazione le allegazioni della difesa in punto di prova della riconducibilita’ del bene confiscato alla pericolosita’ criminale del proposto, stante l’epoca risalente dell’acquisto da parte della intestataria, da ritenersi terza rispetto al proposto, e la individuazione dell’insorgenza della pericolosita’ del proposto a far data dai primi anni 2007-2007 (cosi’ testualmente indicati), posto che in precedenza il (OMISSIS) e’ stato quasi per un ventennio ininterrottamente detenuto.
Trattandosi quindi di elementi di prova non gia’ sopravvenuti, ma di cui e’ stata omessa la valutazione da parte dei giudici di merito della prevenzione, si invoca una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 666 c.p.p., per porre rimedio a palesi ingiustizie non suscettibili di essere salvaguardate attraverso l’istituto della revocazione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28.
Leave a Reply