Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7246.
In tema di patteggiamento, è ammissibile, versandosi in ipotesi di pena illegale, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui si deduca il mancato rispetto del criterio di calcolo della pena previsto dall’art. 624-bis, comma quarto, cod. pen. per non aver sottratto le circostanze aggravanti privilegiate di cui all’art. 625 cod. pen. al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma terzo, e 625 cod. pen., sulla pena determinata in ragione dell’aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti – nella specie, la recidiva – non privilegiate).
Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7246
Data udienza 13 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. SCARLINI Enrico V – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. SESSA Renata – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/06/2020 del TRIBUNALE di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG, Dott. Perelli Simone, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1 – Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato previsto dagli articoli 56, 99, 624 bis c.p., articolo 625 c.p., n. 2.
2 – Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania ha proposto ricorso deducendo l’illegalita’ della pena irrogata, in considerazione della giudicata equivalenza di entrambe le contestate circostanze aggravanti – sia quella prevista dall’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, sia quella disciplinata dall’articolo 99 c.p., comma 4, – con le riconosciute attenuanti generiche, e cio’, quindi, per quanto attiene alla prima in violazione del disposto dell’articolo 624 bis c.p., u.c. che non consente il bilanciamento delle aggravanti dell’articolo 625 c.p. con le riconosciute attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
1. Il ricorso e’, innanzitutto, ammissibile perche’ le censure proposte dal pubblico ministero attengono alla legalita’ della pena, e non alla sua misura, cosi’ rientrando nei limiti previsti dall’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, che lo consente “solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalita’ della pena o della misura di sicurezza”.
2. Come si e’ detto, il ricorso e’ anche fondato posto che l’articolo 624 bis c.p., u.c., come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 6, lettera c) a decorrere dal 3 agosto 2017 (e quindi da epoca precedente il commesso reato) prevede che, nel caso di furto in abitazione o con strappo, “le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu’ delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.”.
3. Tale disposizione e’ stata disattesa, nella sentenza impugnata, in cui anche l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 2 e’ stata neutralizzata con il giudizio di bilanciamento.
Cosi’ determinando l’illegalita’ della pena, a seguito del mancato rispetto di uno dei criteri di calcolo della pena fissati dalla legge, quello appunto previsto dalla norma sopra citata.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio (per l’invalidita’ dell’accordo che ne aveva formato il presupposto: da ultimo Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382) con la trasmissione degli atti al giudice che aveva proceduto per il giudizio, ivi compreso un eventuale nuovo patteggiamento della pena, rispettoso dei criteri di legge, a tal proposito ricordandosi anche i seguenti principi di diritto:
– in tema di furto in abitazione, qualora piu’ circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli articoli 624-bis c.p., comma 3, e articolo 625 c.p., sulla pena determinata in ragione dell’aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorche’ queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate (Sez. 5, n. 19083 del 26/02/2020, Radich, Rv. 279209);
– in tema di furto in abitazione, qualora piu’ circostanze aggravanti ed attenuanti, soggette a giudizio di comparazione, concorrano con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui agli articolo 624-bis c.p., comma 3 e articolo 625 c.p. (esclusa dal giudizio di bilanciamento) deve essere previamente effettuato il giudizio di comparazione ex articolo 69 c.p., e nel caso in cui risultino prevalenti una o piu’ circostanze ad effetto speciale torna applicabile, anche quanto alla aggravante “privilegiata” di cui agli articolo 624-bis c.p., comma 3 e articolo 625 c.p., il regime del cumulo giuridico di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, (Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, Rv. 274181).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply