In tema di opposizione a precetto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24704.

In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l’annullamento parziale, essendo comunque valida l’intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l’adempimento sulla legittimità dell’atto.

Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24704

Data udienza 13 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Precetto – Opposizione – Interpretazione del titolo esecutivo – Incensurabilità – Compenso unico dell’avvocato in caso di difesa di più soggetti aventi la stessa posizione – Aumento – Legittimità – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26521/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato (OMISSIS), domiciliazione p.e.c. (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 697/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
(OMISSIS) s.p.a., si opponeva al precetto intimato dall’avvocato (OMISSIS) per spese processuali di cui quest’ultimo era distrattario, liquidate in una sentenza che aveva definito il giudizio nel quale il suddetto difensore aveva rappresentato la signora (OMISSIS), che aveva agito, in proprio e quale rappresentante legale dell’allora minore (OMISSIS), per il risarcimento dei danni conseguenti al decesso, a seguito di incidente stradale, di (OMISSIS), rispettivamente figlio e fratello degli attori;
l’opponente deduceva che l’avvocato aveva precettato una somma doppia rispetto a quella liquidata nella sentenza azionata, affermando che la statuizione del relativo dispositivo per cui l’ammontare delle spese era liquidato per “ciascuna parte processuale”, andava riferita sia alla signora (OMISSIS) che al figlio allora minorenne legalmente rappresentato;
il Tribunale accoglieva l’opposizione annullando il precetto, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui per “ciascuna parte processuale” doveva intendersi l’unica posizione processuale sia pure riferita a due soggetti, mentre con il precetto era stato richiesto un importo doppio rispetto al liquidato e invece correttamente pagato con bonifico bancario precedente la fatturazione e, seppure successivo all’intimazione, precedente anche la citazione in opposizione introduttiva del giudizio cosi’ definito;
avverso questa decisione ricorre per cassazione l’avvocato (OMISSIS) articolando due motivi, corredati di memoria;
resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2910 c.c., articoli 480, 91, 92 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato annullando interamente il precetto mentre, al momento dell’intimazione, non era stata pagata neppure la parte certamente dovuta, unitamente alle relative spese, e poi saldata dopo oltre due mesi dalla prima diffida e dopo venti giorni dalla notifica del precetto stesso;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91, c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che altro era la sovrapponibile posizione processuale, altro la duplicita’ di parti processuali rappresentate e attrici in giudizio, senza che la richiamata norma regolamentare potesse incidere su tale conclusione facendo riferimento alla prima delle due ipotesi;
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso principale e’ fondato;
la Corte di appello ha infatti erroneamente avallato l’annullamento integrale del precetto che, invece, era in parte legittimo quanto alla richiesta di pagamento delle spese liquidate unitariamente in favore del difensore dei due soggetti con omologa posizione processuale;
ne’ puo’ rilevare la circostanza che non fosse gia’ stata emessa e trasmessa la relativa fatturazione e che il pagamento sia avvenuto prima dell’opposizione all’intimazione, posto che il primo e’ un profilo fiscale a fronte del titolo esecutivo giudiziale pacificamente conosciuto, mentre il secondo non incide sulla legittimita’ del precetto stesso (cfr. Cass., 10/09/2015, n. 17895, in cui e’ stato precisato che il debitore e’ tenuto a pagare le spese sostenute dal creditore per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonche’ per la redazione di quest’ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, purche’ il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario e, a tale momento, ne permanga l’inadempimento, fermo che ove il debitore, prima di ricevere la notifica del precetto, abbia provveduto a saldare le spese di notifica, ma non anche quelle di redazione dell’atto, il creditore puo’ ugualmente procedere anche solo per queste ultime, salvo che non sia accertato che la sua attivita’, funzionale all’esercizio della pretesa esecutiva, sia stata posta in essere in violazione del dovere di lealta’ processuale);
al di la’, pertanto, dell’ammesso pagamento delle somme dovute in base al titolo, successivamente alla notifica del precetto (pag. 10, primo capoverso), spettera’ al giudice di merito accertare in concreto la spettanza ovvero il pagamento anche delle spese legittimamente accessorie;
il secondo motivo e’ in parte inammissibile, in parte infondato;
cio’ che viene in gioco nella presente fattispecie non e’ la correttezza di quanto statuito nel titolo esecutivo azionato, bensi’ l’interpretazione di quest’ultimo;
questa Corte ha chiarito che l’interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell’esecuzione o da quello delle opposizioni esecutive, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimita’ se esente come tale da vizi logici o giuridici, atteso che il provvedimento non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale dell’esecuzione minacciata o introdotta, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (Cass., 06/07/2010, n. 15852, Cass., 13/06/2018, n. 15538);
in questa prospettiva, la censura ora in scrutinio risulta eccentrica rispetto alla decisione che ne costituisce l’oggetto;
cio’ posto, e’ corretto concludere che il titolo azionato abbia legittimamente liquidato le spese unitariamente in favore dell’avvocato che difendeva due soggetti processuali portatori di una posizione processuale unica, poiche’ omologa rispetto alla tutela azionata, senza che il portato di differenziazione della plurisoggettivita’ potesse incidere sull’omogeneita’ regolata, al riguardo, dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 2;
la norma secondaria in parola stabilisce che “quando in una causa l’avvocato assiste piu’ soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo’ di regola essere aumentato” nella misura prevista;
la prescrizione attua ragionevolmente il principio primario della soccombenza (articolo 91 c.p.c.), per cui il costo del processo non puo’ pregiudicare chi risulta in ragione, nel senso che quando plurimi soggetti siano assistiti da un unico difensore e siano espressione di una posizione processuale sovrapponibile, la liquidazione spese legali dovra’ essere unica salva facolta’ giudiziale di maggiorazione nei limiti indicati;
con cio’ intendendosi, pertanto, che, a questi fini, la parte processuale sara’ considerata unitaria, come lo e’ la correlativa posizione;
ne’ risulta che la sentenza oggetto di precetto sia stata impugnata per l’omessa maggiorazione, spiegata in chiave interpretativa dal giudice dell’opposizione a precetto nel senso che la sostanziale identita’ di posizioni difese doveva ritenersi aver indotto il giudice della presupposta cognizione a non operarla;
tale rilievo interpretativo della Corte territoriale non risulta neppure specificatamente censurato come tale (ovvero con la valenza ermeneutica in parola);
spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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