Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 marzo 2021| n. 7279.
In tema di obbligazioni solidali, l’art. 1299 c.c. che disciplina l’azione di regresso tra condebitori prevede il pagamento dell’intero debito da parte di uno dei condebitori. Tuttavia, ciò non imedisce di ritenere he l’azione di regresso possa essere esercitata anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens. In questo caso, come in quello del pagamento dell’intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori consistente nella parziale liberazione.
Ordinanza|16 marzo 2021| n. 7279
Data udienza 22 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: FIDEIUSSIONE – FIDEIUSSIONE OMNIBUS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22849/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/9/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/1/2018 la Corte d’Appello di Campobasso ha respinto il gravame interposto dal sig. (OMISSIS) in relazione alla pronunzia Trib. Larino n. 189 del 2011, di accoglimento della domanda nei suoi confronti in origine monitoriamente azionata dal sig. (OMISSIS), di pagamento della somma di Euro 102.000,00 a titolo di regresso ex articolo 1954 c.c., quale confideiussore solidale, all’esito del versamento effettuato alla (OMISSIS) – giusta accordo transattivo con la medesima stipulato – ai fini dell’adempimento degli obblighi contratti con la prestazione -unitamente anche ai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) – in di fideiussione c.d. omnibus a garanzia dei debiti delle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s., di cui erano soci.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1367, 1369, 1372 c.c., in riferimento all’articolo 36 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole essersi dai giudici di merito erroneamente interpretato il contratto di fideiussione omnibus stipulato – unitamente ai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – con la (OMISSIS) “a garanzia delle obbligazioni delle societa’ (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l., di cui erano anche soci”.
In particolare, la “clausola intitolata “Limitazione all’esercizio dei diritti di surroga e regresso” e quella inserita sotto la rubrica “Inopponibilita’ dell’estinzione e della modifica dell’obbligazione di altri fideiussori”, entrambe finalizzate a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni dalle suindicate societa’ assunte nei confronti della Banca finche’ non interamente estinta ogni ragione creditoria di quest’ultima, “impedendo che qualsiasi circostanza esterna ed ultronea rispetto al rapporto, in grado di determinare un depauperamento dei fideiussori, dunque un’impossibilita’ di assolvimento dei loro oneri di garanzia, comportasse il mancato pagamento dell’intero debito contratto con la banca creditrice (oltreche’ un accrescimento eventuale delle somme che gli altri cofideiussori devono corrispondere, ad esclusione di quello giunto a transazione, nei confronti della Banca per via dell’insolvenza di uno o piu’ di loro, causata dall’esercizio del diritto di regresso)”.
Lamenta non essersi dai giudici di merito considerato che la previsione di tali clausole era volta a garantire che l'”intera ragione della Banca deve essere comunque e sempre soddisfatta, sia in caso di pagamento parziale da parte di un fideiussore, sia in caso di cessazione o modifica dell’obbligazione di alcuno dei garantiti, con consequenziale impossibilita’ da parte di colui che modifica il proprio rapporto di garanzia con la Banca di esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri (dunque di mettere in pericolo la completa soddisfazione della ragione della Banca) finche’ l’intero debito non sia estinto” (v. pag. 8 della memoria).
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va anzitutto osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ l’interpretazione del contratto e’ riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimita’ solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296).
Il sindacato di legittimita’ puo’ avere cioe’ ad oggetto non gia’ la ricostruzione della volonta’ delle parti bensi’ solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).
Deve quindi porsi in rilievo come, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), risponda ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento e’ rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.
Si e’ al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’articolo 1363 c.c., giacche’ per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gia’ in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di piu’ clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).
Va d’altro canto sottolineato che, pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volonta’ delle parti, il giudice deve a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non gia’ oggettiva, del contratto: v. Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex articolo 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex articolo 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882).
Il primo di tali criteri (articolo 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.
Quale criterio d’interpretazione del contratto (fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarieta’ contrattuale”), l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1366 c.c. si specifica in particolare nel significato di lealta’, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
Giusta principio recentemente suggellato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel superare il c.d. principio del gradualismo (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882, sul punto peraltro non massimata, e, da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21840), sebbene centrale nella ricerca della reale volonta’ delle parti l’elemento letterale deve essere dunque considerato non gia’ isolatamente bensi’ in correlazione con gli altri criteri ermeneutici, e primieramente quello funzionale, in coerenza cioe’ con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare (causa concreta) mediante la stipulazione (v. Cass., 12/11/2019, n. 11092; Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701) con la quale convenzionalmente determinano la disciplina accettata come vincolante (articolo 1372 c.c.) del loro rapporto contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882; Cass., 6/7/2018, n. 17718).
Orbene, la corte di merito e’ nel caso pervenuta ad un’interpretazione del negozio de quo in termini non consentanei con i suindicati principi.
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie:
– l’odierno ricorrente ha – unitamente ai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – stipulato con la (OMISSIS) una fideiussione c.d. omnibus “a garanzia delle obbligazioni delle societa’ (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l., di cui erano anche soci” (contratto contemplante in particolare la clausola recante la rubrica “Limitazione all’esercizio di diritti di surroga e regresso” del seguente tenore: “Il fideiussore che ha pagato non puo’ esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore. Dei coobbligati, ne’ dei garanti, ancorche’ confideiussori, finche’ non sia interamente estinta ogni ragione della Banca”; nonche’ la clausola in base alla quale “Quando vi sono piu’ fideiussori ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito garantito, anche se la garanzia sia prestata con un unico atto di fideiussione e l’obbligazione di alcuno dei garanti sia venuta a cesare, o abbia subito modificazioni, per qualsiasi causa, anche per remissione o transazione da parte della Banca””);
– la Banca ha successivamente revocato tutti gli affidamenti a suo tempo concessi in favore delle suindicate societa’ garantite, intimando ai confideiussori il pagamento delle relative posizioni debitorie;
– il (OMISSIS) e’ addivenuto ad un accordo con la Banca avente ad oggetto l’adempimento dei propri obblighi fideiussori corrispondendo il complessivo importo di Euro 400.000,00, e ha quindi agito in regresso nei confronti degli altri confideiussori per la ripetizione delle rispettive quote in ordine alla somma versata alla Banca in eccedenza alla propria.
In tema di obbligazioni solidali si e’ da questa Corte da tempo sottolineato che l’articolo 1299 c.c., comma 1, prevede in effetti unicamente l’ipotesi del pagamento dell’intero debito da parte di uno dei condebitori, ma cio’ non impedisce di ritenere che l’azione di regresso possa considerarsi esperibile anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens, perche’ anche in tale caso, come in quello del pagamento dell’intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione (v. Cass., 29/1/1998, n. 884; Cass., 19/1/1984, n. 459).
L’azione di regresso si e’ quindi ritenuto spettare pure al condebitore che abbia pagato solo parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza (v. Cass., 19/1/1984, n. 459, e conformemente Cass., 29/1/1998, n. 884. V. altresi’ Cass., 7/12/1998, n. 12366; Cass., 27/1/2009, n. 1955; nonche’, da ultimo, Cass., 13/2/2018, n. 3404 e Cass., 27/8/2018, n. 21197).
Nel porsi in rilievo che l’azione di regresso prevista dall’articolo 1299 c.c., differisce invero da quella prevista all’articolo 2055 c.c., per il modo di ripartizione dell’obbligazione nei rapporti interni (giacche’ mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto la ripartizione avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, in quelle extracontrattuali l’onere che ciascun compartecipe sopporta nei confronti dei suoi coobbligati e’ commisurato alla gravita’ della rispettiva colpa ed all’entita’ delle conseguenze: cfr. Cass., 19/1/1984, n. 459; Cass., 7/2/1975, n. 491; Cass., 7/5/1973, n. 1204; Cass., 16/10/1954, n. 3785); e nell’ammettersi che l’azione di regresso possa invero esperirsi pure in caso di pagamento parziale di debito solidale ex delitto (sempre che la somma pagata ecceda la quota interna del solvens), poiche’ anche in tal caso si ha depauperamento del solvens con arricchimento dei condebitori, si e’ da questa Corte osservato che la condizione dell’avvenuto pagamento dell’intero debito di risarcimento per potersi esperire l’azione di regresso (v., con riferimento all’articolo 2055 c.c., Cass., 7/2/1969, n. 409) si riferisce in realta’ all’ipotesi “normale” considerata dalla norma, impregiudicata rimanendo tuttavia l’ipotesi del pagamento parziale del debito (v. Cass., 19/1/1984, n. 459).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto che:
– “il primo giudice… ha fatto corretta applicazione nell’interpretazione degli atti di fideiussione in esame delle disposizioni di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., laddove ha statuito… che: – la prima clausola citata deve necessariamente essere letta unitamente alla successiva”;
– la clausola relativa alla limitazione all’esercizio dei diritti di surroga e regresso e’ stata stipulata nell’interesse esclusivo della Banca (che sola avrebbe potuto avvalersene);
– la stessa Banca ha liberato uno dei fideiussori, il (OMISSIS), in quanto parzialmente adempiente,
evenienza prevista nel contratto costitutivo della fideiussione;
– il (OMISSIS), non e’ piu’ fideiussore della Banca, puo’ agire contro gli altri obbligati”.
Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che “diversamente opinando, nella astratta ipotesi di totale inerzia della Banca nel recupero del proprio credito verso i coobbligati, si determinerebbe la impossibilita’ per il fideiussore piu’ diligente, in quanto adempiente, di agire in regresso. Non si puo’ quindi, per tutte le illustrate ragioni, che addivenire alla medesima decisione del primo giudice, in base alla quale spetta al (OMISSIS) il diritto di regresso ex articolo 1954 c.c., nei confronti dell’altro confideiussore (OMISSIS), diritto che compete, per giurisprudenza condivisibile anche dalla Corte – cfr. Cass., sentenza n. 5857 del 30.10.1980 citata dal tribunale – al fideiussore che ha pagato anche solo una parte del debito garantito per ripetere, in proporzione delle rispettive quote degli altri, quanto egli ha erogato, anche se il pagamento e’ stato da lui effettuato per un ammontare non superiore alla sua quota dell’intero debito”.
La corte di merito ha dunque ritenuto spettare “al (OMISSIS) il diritto di regresso ex articolo 1954 c.c., nei confronti dell’altro confideiussore (OMISSIS)”, in quanto: a) trattasi di “diritto che compete, per giurisprudenza condivisibile anche dalla Corte – cfr. Cass., sentenza n. 5857 del 30.10.1980 citata dal tribunale – al fideiussore che ha pagato anche solo una parte del debito garantito per ripetere, in proporzione delle rispettive quote degli altri, quanto egli ha erogato, anche se il pagamento e’ stato da lui effettuato per un ammontare non superiore alla sua quota dell’intero debito”; b) “la clausola relativa alla limitazione all’esercizio dei diritti di surroga e regresso e’ stata stipulata nell’interesse della Banca (che sola avrebbe potuto avvalersene)”, atteso che “diversamente opinando, nella astratta ipotesi di totale inerzia della Banca nel recupero del proprio credito verso i coobbligati, si determinerebbe la impossibilita’ per il fideiussore piu’ diligente, in quanto adempiente, di agire in regresso”.
In altri termini, tale giudice ha fondato l’operata ricostruzione ermeneutica delle clausole contrattuali argomentando dal rilievo che a) la relativa formulazione e’ stata dalle parti prevista nell’esclusivo interesse della Banca, la quale sola se ne sarebbe potuta pertanto avvalere; b) e’ possibile derogare alla disciplina dell’articolo 1299 c.c.c, comma 1, dovendo considerarsi l’azione di regresso esperibile anche ove il debito comune non risulti interamente estinto in ragione di un pagamento meramente parziale.
Emerge evidente, a tale stregua, come nell’impugnata sentenza la corte di merito abbia ritenuto che l’esercizio dell’azione di regresso indefettibilmente ammissibile al mero ricorrere dei relativi presupposti, e in particolare di quello del pagamento eccedente la quota interna del solvens), anziche’ privilegiare l’ipotesi “normale” prevista da tale norma, secondo cui la ripetizione dai condebitori della parte di ciascuno di essi e’ possibile (solo) allorquando il debitore in solido ha pagato l’intero debito. Essa ha fatto quindi nel caso applicazione della norma non gia’ nel suo significato “normale” bensi’ in quello derogatorio o eccezionale ad essa attribuito in termini invero meramente apodittici, senza darne cioe’ motivatamente conto, come viceversa necessario in caso di una siffatta applicazione.
A fortiori a fronte di una stipulazione contrattuale nella specie in termini sia formalmente che funzionalmente viceversa deponenti per la relativa applicazione secondo il suo significato “normale”.
La corte di merito ha infatti inteso la clausola de qua come formulata nell’esclusivo interesse della Banca senza invero indicare elemento alcuno in tal senso deponente, laddove l’odierno ricorrente ha viceversa prospettato l’attribuzione ad essa di un significato della medesima rispondente all’interesse di tutte le parti contrattuali, e pertanto anche dei confideiussori.
Ha in particolare evidenziato la relativa rispondenza all’interesse della Banca a veder garantita la propria “intera ragione”, da soddisfarsi “comunque e sempre”, “sia in caso di pagamento parziale da parte di un fideiussore, sia in caso di cessazione o modifica dell’obbligazione di alcuno dei garantiti, con consequenziale impossibilita’ da parte di colui che modifica il proprio rapporto di garanzia con la Banca di esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri (dunque di mettere in pericolo la completa soddisfazione della ragione della Banca) finche’ l’intero debito non sia estinto”.
Del pari la relativa rispondenza all’interesse pure dei confideiussori alla regolamentazione dei loro rapporti interni senza l’interferenza di terzi (cfr. Cass., 19/8/2009, n. 18406), ivi ricompresa la Banca creditrice.
Interpretazione che si appalesa invero maggiormente plausibile e logica nel quadro della ricostruita volonta’ di tutela dei rispettivi interessi dalle parti nel caso in concreto perseguita mediante la stipulazione del contratto di fideiussione in argomento, con disciplina negoziale del regresso in termini consentanei con il significato “normale” dell’articolo 1299 c.c., comma 1 (pertanto sotto tale profilo financo tuzioristica).
L’interpretazione del contratto in argomento, e della regolamentazione pattizia dell’azione di ripetizione in particolare, fornita dalla corte di merito si rivela allora in contrasto non solo con il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da verificarsi alla luce dell’intero contesto contrattuale (articoli 1362, 1363 c.c.), ma altresi’ – e primieramente – con i criteri legali d’interpretazione soggettiva del contratto, dell’interpretazione funzionale ex articolo 1369 c.c. (che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex articolo 1366 c.c. (che quale criterio d’interpretazione del contratto -fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarieta’ contrattuale” – si specifica in particolare nel significato di lealta’, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11092; e, con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947)).
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply