Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4712.
La massima estrapolata:
In tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l’illegittimità costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 – nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta -, trova applicazione anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4712
Data udienza 13 settembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30350-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 265/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 12/4/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello notificato da (OMISSIS) e confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Perugia ex articolo 702 bis c.p.c. di rigetto delle istanze avanzate da (OMISSIS) nato in GAMBIA il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
L’ordinanza di primo grado era stata pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 28/2/2017 sicche’ il termine di impugnazione scadeva il 30/3/2017;
Secondo la sentenza impugnata la notifica del ricorso in esame era tardiva perche’ si era perfezionata alle ore 22,50 del giorno 30 marzo 2017, come risulta dalla ricevuta di accettazione e quindi il giorno successivo, ai sensi del citato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalita’ telematiche) il quale stabilisce: La disposizione dell’articolo 147 c.p.c. (il quale dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle 7:00 e dopo le ore 21) nella vigente formulazione – applicabile ratione temporis – si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita’ telematiche.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 147 e 702 quater c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Perugia ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello ritenendolo tardivamente notificato mentre, al contrario, la notifica era tempestiva in quanto effettuata entro il trentesimo giorno.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, articolo 8, comma 3, come modificato dal Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte non ha esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente e non ha usato informazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, articolo 14, e dell’articolo articolo 10 Cost., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, in quanto il Tribunale di Venezia, nonostante la situazione di vulnerabilita’ e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri. Occorre premettere che la notifica del ricorso in appello era stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata a termini del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 quater, comma 30, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 secondo il quale “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, commi 1 e 2 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 2”.
Pertanto la Corte di Appello aveva ritenuto tardiva la notificazione eseguita dopo le ore 21 e perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, secondo il richiamato articolo 147 c.p.c. che nella vigente formulazione dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle 7:00 e dopo le ore 21; tali principi sono stati gia’ affermati da questa Corte (Cass. 22/12/2017, n. 30766; Cass. 30/08/2018, n. 21445).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 19/03/2019 in merito alle notifiche eseguite con modalita’ telematiche ha statuito che: “E’ dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. – il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 45-bis, comma 2, lettera b) (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalita’ telematiche la cui ricevuta di accettazione e’ generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche’ al momento di generazione della predetta ricevuta. La fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 e’ giustificata nei confronti del destinatario, poiche’ il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’articolo 16-septies, tramite il rinvio all’articolo 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiche’ gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’articolo 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che cio’ sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta. Inoltre, la restrizione delle potenzialita’ (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” e’ intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata dalla Corte d’appello di Milano e’ possibile applicando – in superamento dell’interpretazione consolidatasi come diritto vivente – la regola generale di scindibilita’ soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalita’ telematiche. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 del 2009, n. 225 del 2009, n. 107 del 2004, n. 28 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 del 2004 e n. 97 del 2004, sulla scindibilita’ soggettiva degli effetti della notificazione). Il diritto ad impugnare e’ contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva.”
Risulta quindi superata, in forza della recente pronuncia di incostituzionalita’, la precedente giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto con Ordinanza n. 393 del 09/01/2019 sez. 6 – L che “In tema di notificazione con modalita’ telematica, il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 septies, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo”.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto, cassata la sentenza con rinvio davanti alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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