In tema di misure di sicurezza personali

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 29 luglio 2020, n. 23101.

Massima estrapolata:

In tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l’applicazione della misura facoltativa dell’espulsione dal territorio dello Stato di cui all’art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell’imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all’art. 133 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incongrua la motivazione del giudice di merito che, ai fini dell’applicazione della misura, aveva desunto la pericolosità dell’imputato dalla mera condotta di inottemperanza a due precedenti decreti di espulsione).

Sentenza 29 luglio 2020, n. 23101

Data udienza 18 maggio 2020

Tag – parola chiave: Patteggiamento – Impugnazione – Motivi deducibili in sede di legittimità – Art. 448 co 2 bis c.p.p. – Ammissibile il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza personali o patrimoniali che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti – Misura di sicurezza – Pericolosità sociale rilevante ai fini applicativi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2019 del GIP TRIBUNALE di ANCONA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;
lette le conclusioni del PG Dr. FIMIANI Pasquale, per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2019, il Tribunale di Ancona ha applicato a (OMISSIS) la pena di anni due, mesi sei e giorni dieci di reclusione per i delitti di cui all’articolo 582 c.p., articolo 583 c.p., comma 1, n. 2 e articoli 585 e 337 c.p. e ne ha ordinato l’espulsione ai sensi dell’articolo 235 c.p..
2. Ricorre l’imputato con due motivi e denuncia:
– la violazione degli articoli 444 e 129 c.p.p. e il difetto di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilita’ di cui al citato articolo 129 c.p.p.;
– la violazione dell’articolo 235 c.p. e il vizio di motivazione – sotto il profilo della carenza e della illogicita’ della stessa – in ordine all’accertamento della pericolosita’ in concreto del destinatario della misura di sicurezza dell’espulsione.
3. Con requisitoria del 28 febbraio 2020, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fimiani Pasquale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
1. Il primo motivo e’ inammissibile, perche’ deduce un vizio non consentito.
L’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, nello stabilire che: “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza ex articolo 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza”, inibisce la possibilita’ di far valere, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di applicazione della pena, il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.. Cio’, del resto, e’ gia’ stato affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, che ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: ” Ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103, e’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; conf. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 – dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).
2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo.
Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciandosi sulla questione (oggetto di contrasto interpretativo): “Se, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, sia ammissibile o meno, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale”, con la decisione assunta in data 26 settembre 2019 sul ricorso proposto da (OMISSIS), hanno stabilito che: “E’ ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti”.
Cio’ premesso, va riconosciuto che, nel caso al vaglio, la motivazione rassegnata dal giudice censurato in punto di pericolosita’ sociale dell’imputato, (quale presupposto per l’applicazione della misura di sicurezza facoltativa dell’espulsione ex articolo 235 c.p., non e’ calibrata sui criteri indicati dall’articolo 203 c.p.; norma, questa, che, dopo avere individuato la cifra qualificante della pericolosita’ sociale, rilevante agli effetti della legge penale, nella probabilita’ che il soggetto, che abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, ne commetta di nuovi, esige che il relativo accertamento sia compiuto sulla base delle “circostanze indicate nell’articolo 133 c.p.”.
Tanto evidenziato – in linea, peraltro, con gli approdi nomofilattici sul tema, secondo cui: “Agli effetti penali la pericolosita’ sociale rilevante ai dell’applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalita’, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacita’ criminale dell’imputato, nonche’ sula base di ogni altro parametro desumibile dall’articolo 133 c.p.” (Sez. 1, n. 40808 del 14/10/2010, Cazzaniga, Rv. 2484401) stimasi incongrua la motivazione del giudice di merito, laddove ha desunto a pericolosita’ sociale del ricorrente, suscettibile di giustificarne l’espulsione, dalla mera sua inottemperanza a due decreti di espulsione adottati nei suoi confronti dal Prefetto.
L’inottemperanza al provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto non e’, in effetti, automaticamente rilevante ai fini della prognosi richiesta dall’articolo 203 c.p., comma 1, posto che e’ suscettibile di integrare il reato previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-ter, – punito con la multa da 6.000 a 15.000 Euro – soltanto nel caso, delineato dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 5, in cui lo straniero abbia violato l’intimazione rivoltagli dal Prefetto di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro il termine stabilito.
La condotta descritta e’, comunque, assertiva di una generica pericolosita’, in quanto non specificamente rapportata ai parametri di cui all’articolo 133 c.p., secondo quanto richiesto dall’articolo 203 c.p., comma 2.
La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto, di essere cassata, affinche’ il giudice di merito provveda ad integrare la motivazione in ordine all’esistenza della pericolosita’ sociale dell’imputato, alla stregua delle norme richiamate.
3. S’impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza personale, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Ancona. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza personale, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Ancona. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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