Corte di Cassazione, penale, Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28350.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, i beni utilizzati dal proposto in virtù di un contratto di locazione finanziaria non sono suscettibili di confisca, in quanto il predetto acquisisce la detenzione qualificata e non la proprietà degli stessi.
Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28350
Data udienza 15 luglio 2020
Tag – parola chiave: Fallimento – Misure di prevenzione – Richiesta di ammissione al passivo – Contabilità della creditrice – Minore valore rispetto alle registrazioni contabili utilizzate dall’amministratore giudiziario – Esclusione – Pagamento alla banca i canoni del leasing – Onere della prova – Creditore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (GIA’ (OMISSIS) S.P.A.);
avverso il Decreto del 17/01/2020 del TRIBUNALE di MESSINA;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI STEFANO PIERLUIGI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) S.p.A. ricorre ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 59, comma 9, avverso il provvedimento del Tribunale di Messina, sezione Misure di Prevenzione, che, su ricorso L. cit., ex articolo 59, comma 6, in sede di approvazione dello stato passivo della (OMISSIS) s.r.l., ammetteva solo parzialmente la domanda presentata dalla (OMISSIS) S.p.A. (cui e’ succeduta la ricorrente (OMISSIS) S.p.A.).
1.1. Dal provvedimento impugnato risulta:
– La (OMISSIS) S.p.A. chiedeva l’ammissione al passivo in relazione ad un credito di circa 113.000 Euro nei confronti della impresa confiscata derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria di un escavatore e di un sollevatore telescopico. I relativi contratti erano stati risolti per morosita’ come da lettera del 14 ottobre 2015.
– La domanda riguardava anche la restituzione dei predetti beni, in proprieta’ della (OMISSIS), restati nel possesso materiale della societa’ confiscata.
2. Il Giudice delegato riteneva di non ammettere i crediti in quanto: non era allegato il verbale di consegna dei mezzi;
– una parte del credito era comunque maturata successivamente al sequestro di prevenzione;
– “non vi e’ traccia della documentazione verificata in possesso della societa’ dalla quale risulterebbero rate scadute e non pagate per Euro 9475,88 e sulla quale dovrebbe pertanto fondarsi il provvedimento di ammissione al passivo del suddetto minor credito”;
– la richiesta di accertamento della proprieta’ dei beni non era ammissibile essendo gli stessi oggetto della confisca definitiva.
2.1. A seguito dell’opposizione della (OMISSIS), il Tribunale, con il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione:
– confermava l’inammissibilita’ della richiesta di restituzione dei beni in quanto ormai confiscati;
– rilevava che la creditrice aveva depositato documentazione idonea per dimostrare che vi era stata la consegna dei beni oggetto di locazione finanziaria;
– riteneva che, quindi, il credito potesse essere ammesso ma solo limitatamente alla somma di 9457,88 Euro risultante dalle scritturazioni contabili della societa’ confiscata (ovvero secondo i nastrini contabili 2014 ed il libro giornale relativo allo stesso anno, forniti dall’amministratore giudiziario); secondo il Tribunale, difatti, tale documentazione aveva “un grado di attendibilita’ certamente maggiore rispetto a documentazione posta dalla (OMISSIS) S.p.A. a fondamento della propria domanda, rappresentata da conteggi contabili effettuati unilateralmente dalla creditrice medesima”.
3. Con il ricorso la (OMISSIS) S.p.A. deduce:
3.1. con primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta una maggiore affidabilita’ delle scritture contabili della societa’ confiscata.
L’amministratore giudiziario non aveva svolto alcun accertamento mirato in quanto si era basato sull’erroneo presupposto che non vi fosse prova della consegna dei due macchinari in leasing, prova che invece e’ stata successivamente offerta.
Il Tribunale, quindi, ha deciso senza alcun accertamento in ordine alla regolarita’ della contabilita’ aziendale della societa’ confiscata ed all’entita’ dei canoni di leasing non pagati, non valutando la documentazione contabile prodotta dalla creditrice; quest’ultima aveva prodotto i contratti di leasing, sottoscritti dai rappresentanti della societa’ confiscata in data certa anteriore alla misura di prevenzione, e la lettera di risoluzione contrattuale con la chiara indicazione dei canoni il cui pagamento era stato omesso.
Non rileva che parte del credito sia poi sorto successivamente alla misura di prevenzione disposta nel frattempo, derivando tale credito dall’impegno assunto al momento della stipula dei contratti.
3.2. Con secondo motivo la violazione dell’articolo 2709 c.c. ed il vizio di motivazione quanto all’onere della prova del quantum del credito.
Le scritture contabili a favore, secondo gli articoli 2709 e s.s. c.c., fanno prova “quando sono regolarmente tenuti”.
3.3. Con il terzo motivo deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 58, in quanto tale disposizione prevede espressamente che la domanda di insinuazione al passivo possa riguardare anche i diritti vantati sui singoli beni.
4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
1. Va premesso, considerate le conclusioni del Procuratore generale, che nella materia in questione non vi e’ alcun limite alla deducibilita’ del vizio di motivazione.
Come e’ noto, il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 10 e 27, prevedono espressamente che in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il ricorso per cassazione sia proponibile solo per violazione di legge.
Nel caso dell’accertamento dei diritti dei terzi, il successivo articolo 59 disciplina in modo autonomo e completo l’attivita’ di verifica dei crediti e composizione dello stato passivo prevedendo la opposizione allo stato passivo e che “All’esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione”. Ne consegue che, non essendovi alcuna limitazione esplicita o un rinvio alle citate disposizioni degli articoli 10 e 27 cit., il ricorso puo’ essere proposto per tutti i motivi di cui all’articolo 606 c.p.p., quindi anche per il vizio di motivazione.
2. Considerando congiuntamente il primo ed il secondo motivo, gli stessi sono fondati per la violazione delle regole in tema di distribuzione dell’onere della prova in tema di obbligazioni nonche’ per la erronea applicazione dell’articolo 2710 c.c..
2.1. Innanzitutto, risolto il tema della prova del fatto costitutivo del credito, ovvero l’esistenza del contratto di leasing e l’esecuzione della prestazione dovuta dalla ricorrente, consistente nella consegna delle macchine utensili, spettava alla debitrice dimostrare il regolare pagamento del canone. Si tratta della comune applicazione dell’articolo 2697 c.c., rispetto alla quale nella data materia non vi e’ alcuna deroga.
Quindi, poiche’ e’ lo stesso Tribunale che non dubita che la creditrice abbia regolarmente esibito i predetti contratti ne’ dubita del loro contenuto, e’ erroneo ritenere significativo che i conteggi contabili della creditrice siano di minor attendibilita’ rispetto alle registrazioni contabili utilizzate dall’amministratore giudiziario per affermare la sussistenza di una sola parte del debito. In tale modo, difatti, si e’ invertito l’onere della prova rispetto ai comuni principi richiamati: la creditrice non e’ stata ammessa ai passivo per non avere dimostrato il mancato pagamento, li’ dove spettava al debitore l’onere di dimostrare di avere pagato i canoni di leasing.
Peraltro, l’inattendibilita’ dei conteggi della ricorrente e’ affermata in modo del tutto assertivo ed e’ parimenti apodittica l’affermazione di affidabilita’ della contabilita’ della societa’ per il periodo precedente alla confisca, peraltro in contrasto con il dato dell’assenza di prova diretta del pagamento integrale; difatti, secondo normalita’, considerate anche le somme in questione ed i limiti in vigore per l’uso dei contanti, avrebbe dovuto essere agevole dimostrare i pagamenti effettuati con le comuni modalita’ tracciabili.
2.2. Il motivo e’ fondato anche per la parte in cui si contesta la decisione li’ dove, oltre a valorizzare la assenza di prova negativa del pagamento da parte della creditrice, il Tribunale ritiene che la prova dell’adempimento da parte della (OMISSIS) s.r.l. possa essere data ai sensi dell’articolo 2710 c.c., valorizzando a favore della debitrice le proprie scritture contabili.
Il principio, difatti, e’ stato applicato dal Tribunale in modo 40 erroneo.
Si veda, al riguardo, quanto affermato dalla giurisprudenza civile in ordine agli stretti limiti di utilizzazione della contabilita’ della impresa debitrice a proprio favore:
“… all’insegna, precipuamente, dell’articolo 2710 c.c., ai sensi del quale le scritture contabili, anche se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte, nondimeno, qualora l’imprenditore intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (cfr. Cass. 3.4.1996, n. 3108; altresi’ Cass. 7.2.2001, n. 1715)…”.
“Non la prima, poiche’ le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., comma 1 (Cass. 1994/ 1997; 3108/1996; 740/1995)”.
2.3. Quindi, per poter utilizzare la contabilita’ interna a favore della (OMISSIS) s.r.l., come ritenuto nel provvedimento impugnato, era necessario innanzitutto offrire una previa specifica dimostrazione di attendibilita’ delle scritture da utilizzare. Ed invece, la affermazione della maggior attendibilita’ della documentazione contabile della societa’ confiscata e’ affermazione fatta dal Tribunale in modo del tutto generico senza alcun aggancio fattuale che la renda ragionevole (a parte il citato elemento di contrasto, essendo improbabile il pagamento per contanti).
A quanto detto, si aggiunge quale utile richiamo sull’applicazione della L. cit., articolo 59, comma 6, per quanto l’opposizione abbia “.. natura di mezzo di impugnazione del decreto di segno negativo sulla domanda di ammissione emesso dallo stesso giudice delegato, (…) e’ altrettanto vero che la stessa costituisce fase, eventuale, del medesimo procedimento di verifica dei crediti. Il giudice dell’opposizione, al pari del giudice delegato alla procedura, e’ dunque tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall’attivita’ processuale della parte istante, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio…
… Tali principi di diritto, affatto consolidati nella giurisprudenza civile relativa alla verifica giudiziale dei crediti nell’ambito del fallimento o dell’amministrazione straordinaria… debbono essere ribaditi anche quanto alla verifica giudiziale dei crediti nell’ambito della procedura di liquidazione dei beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione, sostanzialmente modellata su quella prevista dalla L.Fall., articoli 92 e 103” (Sez. 1, Sentenza n. 12172 del 20/02/2019, Oreto Trasporti S.r.L. rv. 276171 – 01).
2.4. In definitiva, per quanto riguarda la ammissione al passivo per la somma di circa 113.000 Euro, il decreto deve essere annullato per una nuova valutazione che tenga conto, sulla base della non controversa consegna in leasing delle macchine operatrici (e quindi della prova del fondamento della pretesa della ricorrente), se vi sia prova effettiva del pagamento delle rate, facendo corretta applicazione dei comuni principi civilistici in materia.
3. E’ fondato anche il terzo motivo in ordine alla restituzione dei beni:
3.1. Le motivazioni sia del Giudice delegato prima che del Tribunale poi, su tale questione, sono del tutto generiche.
Il Giudice delegato sembra indicare tali beni quale espresso oggetto di confisca definitiva e lo stesso sembra affermato nel decreto impugnato laddove si afferma che esula dalla cognizione del collegio l’accertamento del “diritto di proprieta’ sui beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione”.
3.2. Invero, va considerato che dal provvedimento impugnato si comprende che la confisca ha riguardato la (OMISSIS) srl ed il suo complesso aziendale. Cio’, quindi, comporta, di norma, che la natura dei diritti sui beni facenti parte del complesso aziendale non muti e, quindi, il rapporto rispetto ai beni in locazione finanziaria resta di detenzione qualificata e non proprieta’, come avviene per i rapporti con i beni in locazione etc.
Del resto, L. cit. articolo 58, prevede espressamente che il creditore possa agire in ragione dei suoi diritti su beni specifici nell’ambito del compendio confiscato.
Quanto affermato tiene conto della apparente diversita’ di decisione della sentenza Sez. 2, n. 33538 del 31/03/2017, (OMISSIS) Spa e altri, Rv. 27071401 che, pero’, dalla motivazione, cui si rinvia, chiarisce che la decisione riguarda il caso del “leasing traslativo” (in quel caso, difatti, il proposto aveva trasferito un proprio bene alta finanziaria, con diritto di opzione al riacquisto, restando di fatto titolare del bene) e non la “locazione finanziaria” del caso di specie.
3.3. Anche per tale seconda ragione, quindi, si impone l’annullamento con rinvio perche’ il Tribunale chiarisca:
se la confisca di prevenzione abbia avuto ad oggetto espressamente le macchine operatrici in questione, caso in cui effettivamente la questione del diritto sui beni non sarebbe deducibile in questa sede, conseguendone la inammissibilita’ della richiesta di restituzione;
– ovvero, se la confisca di prevenzione abbia riguardato solo l’azienda; in tale caso dovra’ valutare nel merito la richiesta di riconoscimento di un diritto della ricorrente sui beni che ne giustifichi la restituzione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Messina per nuovo giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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