Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10479.
In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto
In tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto con azione di rendiconto deve fornire la prova non solo dell’entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell’incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 – 1716 c.c..
Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10479. In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto
Data udienza 2 aprile 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Mandato – Obbligazioni del mandatario – Mandato tacito – Obbligo di rendiconto azione di rendiconto nei confronti del mandatario – Onere probatorio a carico del medesimo.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere rel
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27582/2020 R.G. proposto da: Po.An., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PA.CA. (Omissis)
-ricorrente-
Contro
HO.ST., BL.AL., elettivamente domiciliati in ROMA, (…), presso lo studio dell’avvocato AF.EL. (Omissis) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato TU.MI. (Omissis)
-controricorrenti-
nonché contro
PO.VI.
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 334/2020 depositata il 24/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.
In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto
Ritenuto che
1.- Po.Vi. ha conferito alla nipote ex fratre, Po.An., una procura ad operare sul suo conto corrente, in data 6.10.1997, e successivamente, il 9.11.2000, le ha conferito una procura generale: Po.Vi. viveva in Inghilterra ed era dunque distante dai suoi affari italiani.
2.- Tuttavia, nel 2005, Po.Vi.ha citato in giudizio la nipote asserendo che costei non rispettava le indicazioni date, ed agiva sul patrimonio (in particolar modo sul conto corrente) dello zio senza autorizzazione. Chiedeva pertanto che la nipote fosse obbligata a rendere conto della gestione affidatale e che, in caso di operazioni non autorizzate, fosse obbligata a rifondere quanto speso per finalità estranee al mandato conferitole. Faceva, inoltre, presente di avere revocato tale mandato sin dal 8.10.2001.
3.- La nipote, Po.An., si è costituita ed ha eccepito di avere agito nell’ambito della procura concessa, e che era onere dello zio dimostrare che vi fossero state operazioni non autorizzate.
4.- La domanda dell’attore è stata accolta, sia in primo grado dal Tribunale di Salerno, che in appello, dalla Corte di appello di Salerno.
5.- Questa decisione è ora qui impugnata da Po.An. con quattro motivi.
Resistono al ricorso Ho.St.ed Bl.Al., quali esecutori testamentari del Po.Vi., nel frattempo deceduto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto
Considerato che
In via preliminare, la ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva di Ho.St.ed Bl.Al.. Ma l’eccezione è contrastata dal deposito in atti del testamento che vede costoro esecutori testamentari del Po.Vi., e dunque legittimati passivamente.
6.- Con il primo motivo la ricorrente prospetta un’omessa pronuncia.
Sostiene di avere formulato espresso motivo di appello su di una questione centrale: che lo zio aveva espressamente, con atto destinato alla banca, autorizzato preventivamente qualsiasi tipo di operazione avesse fatto la nipote, esonerando dunque la banca da ogni responsabilità.
Il che aveva il significato di una ratifica preventiva, che rendeva ogni atto della mandataria chiaramente autorizzato. La Corte d’appello non avrebbe detto alcunché su tale motivo di gravame.
7.- Questa censura è ribadita con il quarto motivo che denuncia la stessa circostanza, ma sotto il vizio di omesso esame. Si ribadisce che vi era stata delega bancaria dalla quale risultava chiaramente che il delegante riconosceva la “piena validità delle .. operazioni, anche se eseguite a mia o a nostra insaputa, con piena liberazione dell’operato del suddetto sig. Po.An.”.
Questa ratifica preventiva significa chiaramente che la ricorrente non era di conseguenza tenuta a rendere conto del suo operato, ma sarebbe stata ignorata dai giudici.
I due motivi sono relativi alla medesima questione, dunque può farsene scrutinio unitario. Sono infondati.
In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto
Intanto denunciano una omissione, di pronuncia, il primo, di esame del fatto, il secondo.
E nella misura in cui denunciano omissione sono infondati, posto che la Corte d’appello ha affrontato invece il problema quella dichiarazione e l’ha ritenuta irrilevante, ossia non decisiva per ritenere esente da responsabilità di rendiconto la delegata (p. 4 in fine).
Comunque sia, la Corte d’appello ha raggiunto quella conclusione facendo corretta applicazione del principio di diritto di questa Corte secondo cui l’atto è rivolto alla banca e dunque serve solo ad esonerare quest’ultima dall’obbligo di verificare i poteri rappresentativi, ma non ha l’effetto di autorizzare preventivamente qualsiasi atto del delegato, secondo una giurisprudenza di questa corte (Cass. N. 859/2020, conforme alla n. 11866 del 2007).
8.- Il secondo motivo prospetta egualmente un’omessa pronuncia. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe ben detto per quale ragione avesse ravvisato un rapporto di mandato e non già di semplice conferimento di procura, e ciò nonostante vi fosse impugnazione specifica sul punto: si trattava per contro di un atto unilaterale, dal quale quindi non poteva derivare alcun obbligo in capo alla ricorrente. La Corte d’appello avrebbe di conseguenza confuso procura e mandato.
Il motivo è infondato. La Corte di merito ha preso in considerazione il motivo di impugnazione (p.4) ed, ai fini di ritenere insito un rapporto di mandato nella situazione dedotta dalle parti, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui << Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell’attività compiuta e di rimettere al rappresentato: ricevuto nell’espletamento dell’incarico>>. (Cass. 18660/ 2013; Cass. 12248/ 2006).
9.- Infine con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 1711 e 1713 c.c.
La tesi della ricorrente è che spettava al delegante dimostrare che erano state compiute attività non autorizzate, e che, per contro, aver preteso che fosse il delegato a farlo, ha costituito inversione dell’onere della prova.
In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto
Il motivo è infondato. Una volta qualificato il rapporto come di mandato, l’obbligo del rendiconto grava sul mandatario per legge, qualora il mandante agisca con l’azione di rendiconto : <<L’azione di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell’entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell’incarico utili per la valutazione dell’operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 – 1176 cod. civ..>> (Cass. 7592/ 1994; Cass. 2428/ 2004; Cass. 25904/2009).
Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2400,00 euro, oltre 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso art. 13, se dovuto.
Civile, il 2 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2024.
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