In tema di liquidazione delle spese processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2021| n. 89.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva all’emanazione del decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione. Ne consegue che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, accogliendo il ricorso incidentale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice liquidato un importo inferiore rispetto al minimo dei parametri tabellari omettendo ogni motivazione sul punto).

Ordinanza|7 gennaio 2021| n. 89

Data udienza 29 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione agli atti esecutivi – Art. 617 cpc – Spese processuali – Liquidazione – Quantificazione del compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe – Deroga – Obbligo motivazionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22724 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, (C.F.: non indicato), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C. F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15439/2017, pubblicata in data 28 luglio 2017;
udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 29 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., avverso un’ordinanza di assegnazione di somme pignorate in suo danno, in favore dell’ (OMISSIS) S.p.A..
L’opposizione e’ stata dichiarata inammissibile, in quanto ritenuta tardiva, dal Tribunale di Roma.
Ricorre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’ (OMISSIS) S.p.A., che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.
Il ricorso e’ stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 617 e 618 c.p.c., nonche’ degli articoli 144, 156 e 160 c.p.c. e del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11 (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
Il ricorso e’ infondato.
Secondo l’Avvocatura Generale, ai fini del decorso del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi – in diritto – non potrebbe rilevare la conoscenza di fatto del provvedimento del giudice dell’esecuzione, ma solo quella legale; in ogni caso, diversamente da quanto affermato dal tribunale, la nota scritta inviatagli dal Ministero debitore non avrebbe potuto dar luogo ad una effettiva conoscenza di fatto dell’ordinanza di assegnazione, idonea a far decorrere detto termine.
Nessuno di tali assunti puo’ trovare seguito.
In diritto, va confermato il costante orientamento di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere) secondo il quale anche la conoscenza di fatto del provvedimento del giudice dell’esecuzione determina il decorso del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., avverso lo stesso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10099 del 30/04/2009, Rv. 607973 – 01; conf., tra le tante: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13043 del 24/05/2018, Rv. 648881 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5172 del 06/03/2018, Rv. 648288 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017, Rv. 645159 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27533 del 30/12/2014, Rv. 634333 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 – 01).
La possibilita’ di ricondurre alla nota del Ministero debitore esecutato inviata all’Avvocatura dello Stato la conoscenza di fatto dell’ordinanza di assegnazione in favore dell’ (OMISSIS) S.p.A. costituisce d’altra parte un accertamento di fatto correttamente operato dal giudice del merito, sulla base dell’esame del materiale probatorio acquisito agli atti, e sostenuto da adeguata motivazione, non apparente ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.
D’altra parte, e’ appena il caso di osservare che nella nota in questione si dava espressamente atto dell’ordinanza di assegnazione che era intervenuta.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia “Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il ricorso e’ fondato.
Il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi e’ desumibile dall’importo di cui era contestata l’assegnazione, pari a Euro 18.296.471,65.
In relazione al valore indicato, l’importo minimo liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione (anche escludendo la fase istruttoria) era pari a Euro 27.688,00.
Il tribunale (senza alcuna motivazione sul punto) ha invece liquidato le spese processuali in misura pari ad Euro 24.000,00.
In proposito va dato seguito ai principi di diritto secondo i quali “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione”, per cui “l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e’ soggetto a sindacato in sede di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione e’ doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 – 01; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 – 01).
Essendo stato liquidato un importo inferiore al minimo dei parametri tabellari, in mancanza di adeguata motivazione, la decisione va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma affinche’ sia rinnovata la liquidazione in misura compresa tra i valori minimi e massimi dei parametri tabellari, ovvero sia adeguatamente motivato lo scostamento da tali limiti.
3. Il ricorso principale e’ rigettato.
Il ricorso incidentale e’ accolto, la sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso principale;
– accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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