Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 30069.
In tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi
In tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi nella funzione, è indispensabile che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sia assicurata la partecipazione al procedimento camerale a tutti coloro che hanno ricoperto l’incarico, palesandosi, altresì, imprescindibile che nella determinazione degli importi rispettivamente loro riconosciuti sia svolta un’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, avuto riguardo alle attività espletate e ai risultati conseguiti da ciascuno, dovendosi pervenire ad una liquidazione avente carattere riconoscibilmente individualizzato.
Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 30069. In tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi
Data udienza 4 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Compenso a più curatori – Criteri di valutazione – Attività svolta e risultati – Rilevanza – Art. 39 l. fall.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore speciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), ( (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
RAG. (OMISSIS);
– intimato –
e contro
DOTT. (OMISSIS);
– intimato –
per la cassazione del decreto del Tribunale di Monza in n. 65/2007, su istanza n. 15 dep. 5.6.2020, depositato il 10.06.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del dal Presidente Relatore MASSIMO FERRO.
In tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. Il Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore speciale avv. (OMISSIS), impugna ex articolo 111 Cost., il decreto del Tribunale di Monza in n. 65/2007, su istanza n. 15 dep. 5.6.2020, depositato il 10.06.2020 di liquidazione dei compensi dei curatori fallimentari succedutisi nella funzione L. Fall., ex articolo 39;
2. per dare seguito all’istanza di liquidazione depositata dal rag. (OMISSIS), anche per conto del Dott. (OMISSIS), il Tribunale, tenuto conto del parere del giudice delegato, provvedeva ad una liquidazione del compenso complessivo pari ad Euro289.646,22 al lordo della ritenuta d’acconto e delle spese vive e cosi’ suddivisa: 80% al netto delle spese vive in favore del secondo (Euro231.555,25), 20% in favore del primo (Euro 57.888,88); Euro 202,15, quale rimborso di spese vive in favore del solo rag. (OMISSIS);
3. avverso il sintetizzato provvedimento, ricorre in Cassazione il fallimento, sulla base di due motivi di ricorso.
In tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo, il ricorrente invoca, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’articolo 101 c.p.c., e della L. Fall., articolo 39, per non aver il Tribunale convocato le parti, omettendo di rispettare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di liquidazione del compenso del curatore fallimentare e di suddivisione dello stesso tra piu’ soggetti succedutisi in detta funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio e’ necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno ricoperto l’incarico;
2. il motivo e’ fondato, alla luce del principio, cui va data continuita’, per cui allorche’ – come nella specie – il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di piu’ curatori succedutisi nella carica, ne occorre la partecipazione al procedimento (Cass. 14631/2018, 25532/2016);
3. con il secondo motivo di ricorso, si prospetta la violazione del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, articoli 1 e 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ vizio di motivazione, lamentando il ricorrente una carenza, se non addirittura assenza, di motivazione del provvedimento relativamente ai profili che il Decreto Ministeriale richiamato impone siano tenuti in adeguata considerazione nel determinare il compenso dei curatori fallimentari; il Tribunale non avrebbe aggiunto null’altro al parere del giudice delegato in ordine alla liquidazione dei compensi, mancando di prestare attenzione, in difformita’ all’articolo 1, del citato decreto, all’opera prestata, ai risultati ottenuti, all’importanza del fallimento, nonche’ alla sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, arrivando in tal modo alla determinazione di un compenso abnorme e sproporzionato rispetto all’attivo realizzato; sotto il profilo del Decreto Ministeriale n. 30 del 2012, articolo 2, che rimanda alla L. Fall., articolo 39, comma 3, il provvedimento ne realizzerebbe una violazione, provvedendo alla liquidazione di un unico compenso per entrambi i curatori, suddiviso in astratta percentuale, in spregio alla giurisprudenza in materia di liquidazione del compenso nell’ambito di procedure fallimentari connotate dalla presenza di piu’ curatori;
4. anche il secondo motivo e’ pertanto fondato, facendo difetto una sostanziale motivazione circa i criteri di liquidazione e i parametri di riferimento, enunciati dalla normativa e nemmeno per relationem utilizzati – perche’ non esposti partitamente – ai fini della liquidazione del compenso all’istante, ultimo, curatore (OMISSIS) e al precedente (OMISSIS), emergendo la violazione della proporzionalita’ di cui alla L. Fall., articolo 39, comma 3, secondo la corrente giurisprudenza di questa Corte;
5. sotto il primo profilo, e’ sufficiente richiamare il principio secondo il quale “il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito cosi’ come demandategli dalla L. Fall., articolo 39, e dalle norme regolamentari ivi richiamate con conseguente nullita’ del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost.. Peraltro, la motivazione puo’ essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell’istanza e dai relativi allegati ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando il mero richiamo all’istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati” (Cass. 2210/2008; Cass. 3871/2020), “risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione” (Cass. 19053/2017 e 16856/2017; conf. 31776/2018);
6. osserva poi il Collegio la mancata indicazione dei parametri essenziali di cui al Decreto Ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, articolo 1, cui si richiama la L. Fall., articolo 39 comma 1, quali “l’opera prestata dal curatore”, i “risultati ottenuti”, la “importanza del fallimento”, la “sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni” e cosi’ la sostanziale assenza di reale motivazione nel merito delle somme riconosciute – nel complesso e in percentuale limitandosi il Tribunale a prendere atto del parere del giudice delegato; si riscontra invero la necessita’, nella operazione di determinazione del compenso spettante a piu’ curatori che si siano succeduti nella carica, di un’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, in relazione alle attivita’ rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 16739/2018) pervenendo ad una liquidazione avente carattere riconoscibilmente individualizzato;
7. invero, “ai fini dell’applicazione del criterio di proporzionalita’ previsto dalla L. Fall., articolo 39, comma 3, e’ necessario precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell’incarico e determinare, all’interno dei valori cosi’ identificati, il compenso da attribuire a ciascuno, eventualmente temperando il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato” (Cass. 6803/2021; Cass. 22272/2019, Cass. 19230/2009);
il ricorso va dunque accolto con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
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