Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 13 febbraio 2020, n. 3628.

La massima estrapolata:

In tema di licenziamento collettivo, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un reparto o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a tale reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, essendo onere del datore provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata. Peraltro, un tale criterio è illegittimo qualora l’individuazione dei lavoratori da licenziare coincida automaticamente con quelli addetti al reparto o al settore da sopprimere, senza ulteriori specificazioni in merito alle mansioni effettivamente svolte da tali dipendenti ed alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori addetti ad altri reparti.

Sentenza 13 febbraio 2020, n. 3628

Data udienza 3 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25171-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 673/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/07/2018, R. G. N. 250/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 5 luglio 2018, la Corte d’appello di Firenze rigettava il reclamo della (OMISSIS) s.p.a. (operante nel settore della movimentazione di autovetture) avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione all’ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 49 che aveva accertato l’illegittimita’ (per violazione dei criteri di scelta) del licenziamento intimato con effetto dal 30 luglio 2016 al dipendente (OMISSIS), all’esito della procedura collettiva avviata dalla societa’ datrice con comunicazione del 17 maggio 2016.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, come gia’ il Tribunale, l’illegittimita’ del licenziamento per la limitazione della platea dei lavoratori interessati dagli esuberi (individuati dall’accordo della societa’ datrice con le organizzazioni sindacali del 25 luglio 2016 in numero di quarantasette nel settore handling e pre-delivery-inspection e di tre nel settore officina, in quanto esternalizzati) esclusivamente, in particolare riferimento al primo, a quelli impiegati presso il piazzale dell’unita’ operativa di Livorno. E cio’ sulla sola base del criterio convenzionale dell’esigenza tecnico-organizzativa dell’attivita’ svolta nel settore da dismettere: senza una specifica descrizione, in alcun atto della procedura collettiva avviata, delle lavorazioni svolte nella sede di Livorno ne’ riferimento all’infungibilita’ di tale personale operaio rispetto al restante della stessa sede, addetto ad altri settori estranei alla riorganizzazione.
Chiarita la differenza, equivocata dalla societa’ reclamante, tra fungibilita’ (comportante, per l’interscambiabilita’ dei lavoratori di un settore colpito dalla riorganizzazione con quelli di altri settori o reparti non interessati, l’ampliamento della platea dei lavoratori interessati dagli esuberi) e repechage (riguardante la ricollocazione del lavoratore in altro settore aziendale, incompatibile con il licenziamento collettivo), la Corte fiorentina accertava che – stante l’assenza di alcuna precisazione in sede sindacale delle peculiarita’ delle mansioni lavorative degli addetti all’handling e al pre-delivery-inspection ne’ delle differenti attivita’ conservate negli altri settori aziendali – la mancata dimostrazione, a carico datoriale, dell’infungibilita’ della posizione professionale del lavoratore con quella di addetti ad altri settori (in applicazione di un criterio “fotografia”), ne avesse precluso il ricorso a quello ulteriore dell’anzianita’, a norma della L. n. 223 del 1991, articolo 5 favorevole al primo a confronto con gli altri colleghi indicati.
Con atto notificato il 24 agosto 2018, la societa’ ricorreva per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’accordo sindacale del 25 luglio 2016, in relazione agli accordi sindacali del 23 giugno e 21 luglio 2016, per la mancata considerazione di riduzione della platea degli esuberi ai lavoratori prestanti attivita’ effettiva nel settore handling e pre-delivery-inspection, in funzione della limitazione dell’impatto sociale dei licenziamenti con la ricollocazione dei lavoratori ad esso addetti alte dipendenze delle societa’ affidatarie dei servizi esternalizzati (accordo sindacale del 23 giugno 2016) e della continuita’ occupazionale in caso di successivo cambio di appalto (accordo sindacale del 21 luglio 2016), in contrasto con i canoni interpretativi di letteralita’ e di ratio.
2. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’accordo sindacale del 25 luglio 2016, in contrasto con i canoni ermeneutici letterale, teleologico e sistematico, per omessa considerazione della precisazione nel suindicato accordo del congiunto esame anche dei “profili professionali”, cosi’ intendendo alludere evidentemente alla valutazione di infungibilita’ e alla volonta’ con esso di sanare integralmente “ogni eventuale vizio formale o di contenuto”, nonche’ del collegamento funzionale tra la detta valutazione di infungibilita’ e la limitazione della platea dei lavoratori licenziandi.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’accordo sindacale del 25 luglio 2016, in relazione agli accordi sindacali del 23 giugno e 21 luglio 2016, per la determinazione del criterio di scelta convenzionale, senza pertanto necessita’ di ricorso a quello legale, nell’effettiva adibizione dei lavoratori ai reparti di handling e pre-delivery-inspection, in funzione dei collaterali accordi di continuita’ occupazionale.
4. Con il quarto, essa deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, commi 5 e 12, articolo 5, comma 1 in assenza di previsione di alcun onere di motivazione dell’accordo sindacale in ordine all’infungibilita’ delle professionalita’ dei lavoratori e per l’espressa affermazione delle parti sociali dell’efficacia sanante dell’accordo di eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo.
5. Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 5, articolo 5, comma 1 per l’insindacabilita’ in sede giurisdizionale della valutazione di (in)fungibilita’ del personale licenziando e di delimitazione della platea dei lavoratori interessati concordemente compiuta tra le parti in sede sindacale.
6. Con il sesto, essa deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1 per la suvvalenza dei criteri di scelta legali rispetto a quelli convenzionali, insindacabili in via giurisdizionale laddove non in contrasto con i principi di non discriminazione, razionalita’ e obiettivita’, con la conseguente legittimita’ di un criterio, come quello in esame, concernente le esigenze tecnico, produttive ed organizzative; pure difettando, nel caso di specie, l’interesse del lavoratore all’impugnazione del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta, qualora quello applicato non sia generico ne’ discrezionale, essendo stati con lui licenziati altri quattro lavoratori con superiore anzianita’ o carichi di famiglia e due con analoghi carichi di famiglia e anzianita’.
7. I primi cinque motivi possono essere congiuntamente esaminati, per la loro evidente connessione. Essi riguardano, infatti, l’individuazione della platea dei lavoratori da licenziare in riferimento alla (in)fungibilita’ delle loro mansioni nonche’ l’efficacia sanante dell’accordo raggiunto tra le parti sociali in esito all’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 e 12 (come novellato dalla L. n. 92 del 2012) L. n. 223 del 1991, sotto gli illustrati profili di interpretazione dell’accordo sindacale del 25 luglio 2016 anche in relazione a quelli del 23 giugno e 21 luglio 2016 e del limite di sindacato giudiziale, alla luce delle suindicate norme di legge denunciate.
7.1. Essi sono infondati.
7.2. Occorre avviarne lo scrutinio dal consolidato principio ripetutamente affermato da questa Corte, e che si intende qui ribadire, secondo cui, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unita’ produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati puo’ essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale” ed e’ onere del datore provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze e giustificare il piu’ ristretto spazio nel quale la scelta e’ stata effettuata: con la conseguenza che non puo’ essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perche’ impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalita’ equivalente a quella di addetti ad altre realta’ organizzative (Cass., 3 maggio 2011, n. 9711; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 24 giugno 2019, n. 16834).
Sicche’, un tale criterio e’ sicuramente legittimo, purche’ l’individuazione della platea dei lavoratori interessati non coincida automaticamente con quelli addetti all’unita’ produttiva da sopprimere, senza ulteriore specificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla loro comparabilita’ con quelle dei lavoratori degli altri settori o unita’ dell’impresa: non essendo contraria a buona fede la decisione aziendale di limitare agli addetti della predetta unita’ la platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l’effettiva impossibilita’ di utile collocazione nell’assetto organizzativo dell’impresa (Cass. 25 settembre 2018, n. 22672).
7.3. Ebbene, la Corte territoriale ha esattamente richiamato i suenunciati principi di diritto (all’ultimo capoverso di pg. 8 e al primo di pg. 9 della sentenza) e correttamente chiarito (al penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza) la distinzione tra fungibilita’ delle mansioni e repechage: nel senso che la prima, consistendo nell’interscambiabilita’ dei lavoratori di un settore colpito dalla riorganizzazione con quelli di altri settori o reparti non interessati, comporta l’ampliamento della platea dei lavoratori interessati dagli esuberi; il secondo, incompatibile con il licenziamento collettivo, riguarda invece la ricollocazione del lavoratore in altro settore aziendale.
7.4. Al riguardo, appare allora evidente l’irrilevanza degli accordi di ricollocazione dei lavoratori addetti ai reparti di handling e pre-delivery-inspection alle dipendenze delle societa’ affidatarie dei servizi esternalizzati (accordo sindacale del 23 giugno 2016) e della continuita’ occupazionale in caso di successivo cambio di appalto (accordo sindacale del 21 luglio 2016): essi non attengono infatti alla previa determinazione della platea dei lavoratori licenziandi, non contenendo riferimenti ad alcun criterio obiettivamente selettivo tra le professionalita’ e le mansioni del personale delle diverse unita’ operative aziendali (in quanto neppure indicato nella comunicazione di apertura, ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3), regolando piuttosto un momento successivo della procedura di licenziamento collettivo, in funzione agevolativa della risoluzione del rapporto di lavoro con (OMISSIS) s.p.a., e proprio di quei dipendenti addetti all’unita’ produttiva sopprimenda, nella prospettiva di una loro rinuncia all’impugnazione del licenziamento.
7.5. Ne’, in mancanza di alcun passaggio nell’accordo sindacale del 25 luglio 2016 (che si limita a registrare la consensuale convergenza e il reciproco darsi atto delle parti “che l’esame congiunto e’ stato condotto attraverso una compiuta, effettiva ed approfondita disamina, con elencazione esemplificativa e non esaustiva… dei profili professionali interessati dalla mobilita’ in relazione all’organico aziendale”: cosi’ il suo estratto trascritto al p.to 42 di pg. 8 del ricorso), che abbia rappresentato una valutazione di fungibilita’ delle mansioni, puo’ essere ragionevolmente inferito che essa sia stata effettivamente compiuta per il mero richiamo ai “profili professionali”, riguardanti i compiti rientranti nell’inquadramento dei lavoratori e non le loro mansioni effettive, che sole ne consentono una comparazione concreta al fine di apprezzare la fungibilita’ dei lavoratori di un settore colpito dalla riorganizzazione con quelli di altri settori o reparti non interessati: cosi’ da poter verificare il possesso di professionalita’ nei primi equivalente a quella dei secondi, in funzione di un’utile collocazione nell’assetto organizzativo dell’impresa.
Cio’ ha ritenuto la Corte territoriale (“val la pena di rilevare… come non risulti mai chiaramente comunicato dal datore di lavoro quali e quanti fossero gli operai addetti ai due settori esternalizzati. Ed infatti,… nella comunicazione di apertura l’azienda aveva indicato esclusivamente il numero ed il livello professionale del personale operaio in esubero senza altra migliore specificazione”: ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza; “… in nessun atto della procedura si fa riferimento all’infungibilita’ di tale personale operaio rispetto al restante personale operaio della sede di (OMISSIS) addetto ad altri settori rimasti estranei alla riorganizzazione”: primo capoverso di pg. 7 della sentenza; “Orbene, nel caso di specie… in sede sindacale non venne fatta alcuna precisazione circa le peculiarita’ delle mansioni lavorative degli addetti all’handling e del PDI, ne’ delle peculiarita’ delle attivita’, differenti, conservate negli altri settori aziendali”: primo capoverso di pg. 10 della sentenza), con accertamento in fatto, ad essa esclusivamente riservato quale giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita’, congruamente e correttamente argomentato (alla luce del ragionamento svolto dal primo capoverso di pg. 7 al quarto di pg. 11 della sentenza).
7.6. Se cosi’ e’, deve essere esclusa l’efficacia sanante dell’accordo sindacale raggiunto tra le parti in esito all’esame congiunto, ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 5 e 12 (come novellato dalla L. n. 92 del 2012).
Occorre infatti, ribadire, secondo consolidato indirizzo di questa Corte meritevole di continuita’, che in tema di collocamento in mobilita’ e licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3 ha sia la finalita’ di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda. Sicche’, il lavoratore e’ legittimato a far valere l’incompletezza della comunicazione quale vizio del licenziamento e che il successivo, posto che la mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi in essa previsti invalida la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti; ne’ un tale vizio e’ ex se sanato dal raggiungimento di un successivo accordo sindacale, atteso che il giudice di merito puo’ accertare che il sindacato partecipo’ alla trattativa, sfociata nell’intesa, senza piena consapevolezza dei dati di fatto, spettandogli l’obbligo della verifica in sede di merito dell’effettiva completezza della comunicazione (Cass. 11 luglio 2007, n. 15479; Cass. 6 aprile 2012, n. 558.2; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20436; Cass. 29 marzo 2018, n. 7837).
E l’accertamento in fatto della Corte territoriale, sopra richiamato, esclude proprio che l’accordo tra le parti abbia avuto l’effetto di “sanare, ad ogni effetto di legge,… gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 presente articolo” (secondo la nuova formulazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 12 come novellato dalla L. n. 92 del 2012).
8. Dalle superiori argomentazioni, assorbenti il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1 per la prevalenza dei criteri di scelta convenzionali rispetto a quelli legali, discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna la societa’ alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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