Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 8 luglio 2020, n. 20278.
Massima estrapolata:
In tema di liberazione anticipata, è inammissibile l’istanza, presentata al magistrato di sorveglianza, volta ad ottenere, in applicazione della disciplina speciale introdotta per i periodi di detenzione compresi tra l’1 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, l’integrazione del provvedimento già adottato con la riduzione della pena di ulteriori trenta giorni rispetto agli ordinari quarantacinque già concessi, in relazione ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 2010, trattandosi di questione deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza.
Sentenza 8 luglio 2020, n. 20278
Data udienza 16 giugno 2020
Tag – parola chiave: ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA – LIBERAZIONE ANTICIPATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZI Antonella – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. CASA Filippo – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Frances – rel. Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/11/2019 del Tribunale di sorveglianza di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Alta la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
ette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto l’istanza di (OMISSIS), tesa ad ottenere – con riferimento al semestre di pena espiata tra il novembre 2009 e il maggio 2010, e ad integrazione dei quarantacinque giorni di liberazione anticipata gia’ concessi con provvedimento 10 luglio 2019 – la maggior riduzione di pena, pari a giorni trenta, a titolo di liberazione anticipata speciale, ai sensi del Decreto Legge n. 146 del 2013, conv. dalla L. n. 10 del 2014.
Il primo giudice aveva negato l’integrazione, sostenendo che la liberazione anticipata speciale non fosse concedibile in relazione ai semestri antecedenti, anche solo parzialmente, al 1 gennaio 2010.
Il Tribunale, nel respingere il reclamo, attribuiva rilievo ostativo assorbente alla circostanza che, essendo il provvedimento concessivo della liberazione anticipata, gia’ emanato, posteriore all’entrata in vigore della normativa speciale, la questione della esatta misura della riduzione di pena si sarebbe dovuta porre in detta originaria sede e non fosse ormai ulteriormente controvertibile.
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nell’unico motivo deduce violazione di legge penale.
Il ricorrente assume che la maggiore detrazione di trenta giorni potesse essere richiesta anche per i semestri di pena in corso di espiazione alla data del L. gennaio 2010, e potesse esserlo in ogni tempo, a norma del Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4, commi 2 e 3, conv. dalla L. n. 10 del 2014.
Egli osserva che il rilievo dell’eventuale tardivita’ dell’istanza sarebbe, comunque, potuto avvenire solo ad opera del Magistrato di sorveglianza, avendo l’interessato allora diritto di presentare, sul punto, reclamo.
3. Il ricorso e’ manifestamente infondato, rispetto ad entrambe le prospettazioni che lo sorreggono.
3.1. La declaratoria d’inammissibilita’, gia’ adottata dal Magistrato di sorveglianza, appare pienamente conforme all’ordinamento vigente, giacche’ per univoca giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep. 2019, Giorgi, Rv. 275467-01; Sez. 1, n. 58080 del 26/10/2017, Ramaro, Rv. 271617-01) – la disciplina della liberazione anticipata speciale, introdotta nel 2013 per porre rimedio al sovraffollamento carcerario, ha natura peculiare e derogatoria rispetto a quella generale di cui all’articolo 54 Ord. pen., potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra il 1 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti “a cavallo” della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparita’ di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione.
Il ricorrente ignora del tutto l’insegnamento nomofilattico e non spende alcuna considerazione che possa indurre il Collegio a rimeditare l’indirizzo ermeneutico consolidato.
3.2. Tale rilievo sarebbe assorbente, e tuttavia non ci si puo’ esimere, in questa sede, dal constatare l’inconsistenza della doglianza mossa dal ricorrente. Nel disporre l’integrazione, per ciascun semestre, della misura della liberazione anticipata, in favore dei condannati i quali, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano gia’ usufruito del beneficio, sempre che, nel corso dell’esecuzione e successivamente alla sua concessione – essi abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione, il Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4, comma 2, conv. dalla L. n. 10 del 2014, si riferisce, anche testualmente dunque, ai provvedimenti di liberazione anticipata gia’ adottati al momento dell’entrata in vigore della normativa speciale.
Solo per questi ultimi provvedimenti si pone, del resto, a livello logico-sistematico, l’esigenza di integrazione. Essendo, in essi, il beneficio stato disposto nella misura ordinaria (giorni quarantacinque a semestre), prevista all’atto della loro concessione, si e’ voluto in tal modo evitare disparita’ di trattamento rispetto alle posizioni definite sotto la vigenza della normativa speciale; disparita’ dipendenti da un fattore, aleatorio e contingente, quale e’ il tempo di presentazione (non assoggettata a termine di decadenza: Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019, Gremito, Rv. 277295-01) e definizione delle istanze di liberazione anticipata.
I provvedimenti, adottati sotto l’imperio della nuova normativa, e riferiti ai semestri da essa riguardati, avrebbero dovuto gia’ conformarsi alla relativa disciplina (ossia stabilire direttamente, nei casi previsti, la piu’ estesa riduzione semestrale di giorni settantacinque), e, in caso contrario, l’interessato avrebbe dovuto impugnarli nei termini; ove divenuti invece definitivi per mancata impugnazione, come accaduto nella specie, essi sono insuscettibili di integrazione, come esattamente rilevato dall’ordinanza impugnata.
Ne’ a quest’ultima si puo’ rimproverare di aver dichiarato una causa (ulteriore) di inammissibilita’ dell’istanza, come tale, invero, rilevabile in giudizio in ogni tempo.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all’irritualita’ dell’impugnazione (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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