Corte di Cassazione, penale, Sentenza 5 ottobre 2020, n. 27564.
In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen. riguardo ad un lieve disvellamento del margine orbitario inferiore con alterazione minima delle euritmie del volto).
Sentenza 5 ottobre 2020, n. 27564
Data udienza 21 settembre 2020
Tag – parola chiave: Lesione personale gravissima – Sfregio permanente – Sufficienza dell’alterazione – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICCOLI Grazia – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/05/2019 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Loy Maria Francesca, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 12 febbraio 2018, che ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il delitto di lesione personale gravissima di cui all’articolo 582 c.p.p. e articolo 583 c.p., comma 2, n. 4, e lo ha condannato alla pena di giustizia, nonche’ al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla aggravante dello sfregio permanente.
La Corte ha affermato che il consulente dell’accusa ha dichiarato che ricorre una deformazione del viso e non uno sfregio perche’ vi e’ un’apprezzabile deformazione delle linee del viso della vittima. In realta’, il consulente ha escluso che sussistano una deformazione od uno sfregio permanente, in quanto ricorre solo un lieve slivellamento del margine orbitario inferiore sinistro e non un disformismo molto marcato e molto rilevante per le euritmie del volto, anche se e’ presente una alterazione minima delle euritmie del volto ed un lieve indebolimento della funzione estetica.
La motivazione e’, quindi, contraddittoria perche’ contrasta con la deposizione del consulente tecnico dell’accusa, le dichiarazioni del quale sono state travisate.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’articolo 583 c.p., comma 2, n. 4, atteso che la deformazione, ritenuta sussistente dalla Corte di appello, e’ un’alterazione addirittura piu’ grave dello sfregio, concretizzandosi in un sovvertimento estetico-fisiognomico tale da determinare nell’osservatore un senso di ripugnanza e di ribrezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati.
In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la piu’ grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d’ilarita’, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilita’ (Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653).
Quindi, per la sussistenza dello sfregio permanente, non e’ richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma e’ sufficiente che ricorra una apprezzabile alterazione dei lineamenti del viso con effetto sgradevole se non proprio ripugnante (Sez. 5, n. 4113 del 18/02/1997, Lalan, Rv. 207404).
Nel caso di specie, secondo quanto affermato dal ricorrente nel suo ricorso, dalla deposizione del consulente tecnico del Pubblico ministero riportato nel ricorso del (OMISSIS) risulta che vi e’ stata un’apprezzabile alterazione, sia pure minima, delle euritmie del volto, cosicche’, sulla base della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, il travisamento avrebbe ad oggetto una circostanza non decisiva, atteso che anche una minima alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetica del volto e’ idonea ad integrare la aggravante dello sfregio permanente.
Ne’ puo’ sostenersi, in presenza del pur lieve indebolimento della funzione estetico-fisiognomica del volto, che non ricorra la aggravante contestata, cosicche’ neppure sussiste la violazione dell’articolo 583 c.p., comma 2, n. 4.
3. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply