Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41590.
La massima estrapolata:
In tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell’imputato per l’esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l’assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l’obbligo per il giudice di differire la trattazione dell’udienza”
D’altra parte, con riguardo allo specifico caso del difensore della parte diversa dall’imputato che deduca l’impedimento nel giudizio ordinario la disposizione di cui all’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell’imputato e non si estende al difensore della parte civile.
Sentenza 25 settembre 2018, n. 41590
Data udienza 27 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPOZZI Angelo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. VIGNA Mar – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da (OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 18/05/2017 del Gip Tribunale Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Vigna Maria Sabina;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, all’esito dell’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione presentata dalla persona offesa (OMISSIS), ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero nel procedimento a carico di (OMISSIS) e altri per il delitto di calunnia, ritenendo l’insussistenza del fatto.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando la violazione di legge, in relazione all’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, perche’ l’udienza camerale si e’ svolta in assenza del difensore della persona offesa che aveva tempestivamente comunicato il concomitante impegno professionale quale difensore di parte civile davanti alla Corte di assise di Catania.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte in data 11/05/2018 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex articolo 611 c.p.p., chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare manifestamente infondato.
1.1. Il difensore della persona offesa ha effettivamente comunicato di essere impossibilitato a comparire all’udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, in relazione alla quale aveva presentato tempestiva opposizione ai sensi dell’articolo 410 c.p.p., allegando il concomitante impegno professionale, non sostituibile, nell’ambito di un procedimento penale nel quale il medesimo assisteva la parte civile.
D’altra parte, anche nel procedimento de quo il difensore era officiato del patrocinio di un soggetto diverso dall’imputato.
2. E’ utile premettere che, con riguardo al giudizio dibattimentale ordinario, la giurisprudenza di legittimita’ e’ costante nell’affermare che “in tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell’imputato per l’esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l’assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l’obbligo per il giudice di differire la trattazione dell’udienza” (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato e altro, Rv. 260353).
2.1. D’altra parte, con riguardo allo specifico caso del difensore della parte diversa dall’imputato che deduca l’impedimento nel giudizio ordinario, la giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente affermato che “la disposizione di cui all’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell’imputato e non si estende al difensore della parte civile” (Sez. 5, n. 39334 del 13/07/2011, Boschi, Rv. 251530).
3. Il procedimento camerale, che si svolge a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, segue le forme di cui all’articolo 127 c.p.p., che, di regola, non prevede la necessaria presenza delle parti, essendo specificamente prevista la nullita’, a norma dell’articolo 127 c.p.p., comma 5, soltanto nel caso in cui non sia dato avviso le parti, non sia sentito il detenuto che ne faccia richiesta e sussiste un legittimo impedimento dell’imputato.
La giurisprudenza di legittimita’, con riguardo al procedimento camerale, ha enucleato alcune situazioni in cui, essendo prevista la necessaria presenza del difensore, debba tenersi conto dell’impedimento di costui: si tratta della c.d. udienza camerale partecipata che e’ prevista, ad esempio, per la decisione degli incidenti di esecuzione a norma dell’articolo 666 c.p.p., e per il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza a norma dell’articolo 678 c.p.p..
Al di fuori di tali specifiche ipotesi, a norma dell’articolo 127 c.p.p., la presenza del difensore non e’ necessaria, sicche’ risulta non deducibile ogni questione attinente all’esistenza di un impedimento del difensore della persona offesa a partecipare all’udienza camerale.
3.1. Tale orientamento risulta, viepiu’, fondato con riguardo all’udienza camerale per la decisione sulla richiesta di archiviazione fissata a seguito di opposizione della persona offesa, poiche’ la medesima ha esercitato i propri diritti con l’atto di opposizione, sicche’, ferma restando la possibilita’ per la persona offesa di partecipare all’udienza rendendo eventuali dichiarazioni, la mancata deduzione della necessita’ di compiere specifiche attivita’ processuali da parte del difensore della persona offesa nel corso della ridetta udienza camerale conduce a ritenere inammissibile la richiesta di rinvio della trattazione del procedimento.
4. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, deve, altresi’, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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