In tema di INVIM

Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 5 maggio 2020, n. 8454.

La massima estrapolata:

In tema di INVIM, il termine di prescrizione decennale previsto dal combinato disposto dell’art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972 e dell’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 o, per i casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell’imposta per decorso del decennio, dal combinato disposto dell’art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972 e dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, in quanto riferito all’imposta “definitivamente accertata”, inizia a decorrere dal giorno in cui questa diventa definitiva anche in seguito allo spirare del termine per proporre impugnazione avverso l’atto impositivo notificato al contribuente e non soltanto in conseguenza di una sentenza del giudice.

Ordinanza 5 maggio 2020, n. 8454

Data udienza 15 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Invim – Scadenza del termine per opposizione ad atto di riscossione – Irretrattabilita del credito – Esclusione della conversione della prescrizione breve in decennale – Eccezione in caso di titolo definitivo – Decorrenza della prescrizione in materia di invim – Art. 31 dlgs n. 346/90

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1016-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6765/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
la parte contribuente, proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento notificata ii 12 dicembre 2005 relativa ad INVIM per l’anno d’imposta 1983;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che alla notifica dell’Ufficio della cartella di pagamento, effettuata in data 12 dicembre 2005, e divenuta definitiva attesa la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento notificata il 20 dicembre 1995, potesse applicarsi il termine di prescrizione decennale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 78, solo nel caso in cui l’accertamento della definitivita’ sia avvenuto ad opera di un Giudice e non anche, come nel caso di specie, in caso di mancata impugnazione;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimita’ dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 78 (applicabile alla riscossione dell’INVIM in virtu’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, articoli 19 e 31), in quanto nel caso dell’INVIM la prescrizione si consumerebbe in dieci anni in tutti i casi in cui l’imposta sia definitivamente accertata, e non solo quando tale definitivita’ derivi da sentenza passata in giudicato.
Il motivo e’ fondato.
Considerato infatti che:
secondo questa Corte il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilita’ del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonche’ di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri (Enti locali, nonche’ delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e cosi’ via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) piu’ breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016);
nel caso di specie, per l’INVIM, non e’ previsto un termine di prescrizione eventualmente piu’ breve ma in ogni caso quello ordinario decennale;
infatti, secondo questa Corte:
in tema di INVIM, il termine decennale di prescrizione di cui all’articolo 41, comma 2 (“il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”), del D.Lgs., 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), come richiamato dall’articolo 31 (“per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell’imposta per decorso del decennio, quelle relative all’imposta di successione”), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (disciplina in tema di INVIM), inizia a decorrere – riferendosi la norma alla prescrizione dell’imposta “definitivamente accertata” – dal giorno in cui l’imposta diventa definitiva a seguito dello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l’atto impositivo notificato al contribuente (Cass. n. 9158 del 2014);
in tema di INVIM, il termine di prescrizione per un credito ormai certo, liquido ed esigibile e’ quello decennale di cui all’articolo 78 (“il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (disciplina dell’imposta di registro), richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 31, (Cass. n. 1528 del 2017);
La CTR non si e’ attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che fosse necessario, ai fini dell’applicabilita’ del termine di prescrizione di dieci anni per l’INVIM, che la definitivita’ dell’accertamento derivasse da una sentenza e non anche, come nel caso di specie, da mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento. Infatti la definitivita’ dell’accertamento del credito che e’ l’unico requisito perche’ possa applicarsi il termine prescrizionale di dieci anni previsto per l’INVIM dalle norme citate – puo’ ben derivare anche da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato (Cass. SU n. 23397 del 2016, cit.), mentre la circostanza che la definitivita’ dell’accertamento derivi da una sentenza passata in giudicato assume rilevanza per allungare a dieci anni il termine di prescrizione solo qualora quest’ultimo sia inferiore ai dieci anni, ma non e’ questo il caso dell’INVIM, imposta il cui termine di prescrizione – quando sia come nella specie definitivamente accertata – e’ appunto come detto in ogni caso di dieci anni.
Ritenuto dunque che il motivo di impugnazione e’ fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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