Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18121.
La massima estrapolata:
In tema di intermediazione mobiliare, la banca intermediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18121
Data udienza 23 luglio 2020
Tag/parola chiave: Banca – Intermediazione finanziaria – Acquisto bond argentini – Rischi e implicazioni dell’operazione – Obblighi informativi – Art. 21 dlgs 58/98 – Specificità – Inadeguatezza nel caso di specie – Testimone – Dipendente banca – Incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24459-2015 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), e (OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in (OMISSIS), e dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (cod. fisc. e P.va (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente del consiglio di amministrazione Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), e dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata in data 9.9.2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), avverso la sentenza emessa in data 3.4.2012 dal Tribunale di Mantova, con la quale, in relazione all’esecuzione di un contratto di investimento mobiliare e alle contestate violazione degli obblighi informativi incombenti sulla banca, era stata dichiarata inammissibile la domanda relativa all’inadempimento della banca per aver compiuto le tre operazioni finanziarie fuori dai mercati regolamentati senza avviso agli investitori ed erano state dichiarate infondate le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.
La corte del merito ha ritenuto che: a) in relazione al primo motivo di gravame fosse infondata l’eccezione di incapacita’ a testimoniare del teste (OMISSIS), dipendente della banca appellata e funzionario occupatosi degli investimenti immobiliari qui impugnati, in quanto – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’ – la circostanza che il teste non sia stato evocato in giudizio evidenzia un interesse solo riflesso alla soluzione della causa, interesse che non lo legittimerebbe a partecipare al giudizio promosso dal cliente, a nulla rilevando la circostanza che quest’ultimo aveva comunque allegato una responsabilita’ solidale della banca e del dipendente come fatto costitutivo della sua pretese risarcitoria; b) in relazione al secondo motivo di gravame (incentrato sulla dedotta nullita’ dei tre ordini di acquisto dei titoli argentini), la doglianza non era fondata, posto che ciascun acquisto era stato preceduto da un ordine scritto dei clienti e comunque la censura doveva considerarsi nuova, essendo stata proposta per la prima volta in grado di appello; c) in riferimento al terzo motivo di appello, le
censure mosse alla decisione impugnata, in ordine alla dedotta violazione degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario finanziario, erano infondate, in quanto al momento degli acquisiti (intervenuti in data 15.3.99; 24.3.2000; e 21.7.2000) non sussisteva un particolare livello di rischio dei titoli di stato argentini, il cui primo declassamento risaliva all’ottobre 1999 e per i quali solo dopo due anni si sarebbe arrivato ad un giudizio estremamente negativo da parte delle principali agenzie internazionali di raiting e che, peraltro, non sussisteva un obbligo della banca a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel documento generale degli investimenti e comunque ulteriori rispetto a quelle fornite dall’ (OMISSIS) in relazione specifica a ciascuna operazione di acquisto; d) in riferimento alla quarta censura incentrata sulla dedotta violazione dell’articolo 29 Reg. Consob ed in ordine alla censurata grave inadeguatezza delle operazioni, le doglianze dovevano considerarsi infondate, posto che gli investitori aveva proceduto in precedenza ad acquisiti di titoli obbligazionari emessi da tre banche ( (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS)), di pari rischiosita’ rispetto ai titoli di stato sudamericani, con la conseguenza che l’investimento doveva considerarsi adeguato al profilo di rischio accettato dai clienti della banca; e) in relazione al quinto motivo di censura (incentrato sul mancato rilievo del denunciato conflitto di interessi), il gravame non poteva essere accolto, considerato che i titoli oggetto di acquisto sul mercato internazionale non erano di proprieta’ ne’ della (OMISSIS) ne’ di ICCREA, essendo stati acquistati da quest’ultimi sul mercato da terzi dopo l’ordine dei clienti; f) anche il sesto motivo di appello doveva considerarsi infondato, posto che ogni singola operazione di acquisto era stato preceduta dall’ordine dei clienti, cosi’ non rinvenendosi la dedotta violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, comma 2; g) in relazione al settimo motivo di gravame, non era riscontrabile alcuna violazione degli obblighi informativi, perche’, al momento dell’acquisto dei titoli, quest’ultimi non potevano essere considerati titoli a rischio di default.
2. La sentenza, pubblicata il 9.9.2015, e’ stata impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 246 c.p.c., in relazione alla dichiarata capacita’ a testimoniare del teste (OMISSIS), dipendente della banca, con conseguente nullita’ della relativa disposizione.
2. Il secondo mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21, comma 1, lettera b e dell’articolo 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/98, in riferimento al mancato adempimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario finanziario. Si osserva che, in realta’, la stessa motivazione impugnata evidenziava la violazione delle predette norme, posto che l’intermediario e’ tenuto a fornire una informativa che, seppur calibrata in relazione al profilo e alla esperienza del cliente, non deve essere generica, ma specifica e completa sia in relazione alla natura del titolo e alla implicazione dell’investimento, sia in relazione alla rischiosita’ dello stesso. Piu’ in particolare, la motivazione resa dalla corte territoriale era errata nella parte in cui aveva affermato che la banca non avesse un obbligo informativo ulteriore rispetto a quello assolto con la consegna del documento generale dei rischi, cosi’ incorrendo nella palese e diretta violazione dell’articolo 28, comma 2, sopra richiamato, norma che prescrive, a carico dell’intermediario finanziario un obbligo informativo specifico, riguardando il predetto documento una informazione generica e standardizzata, non idonea, cioe’, a garantire quella conoscenza concreta ed effettiva dello specifico titolo negoziato. Del pari generica e violativa dei predetti obblighi informativi doveva considerarsi l’indicazione fornita ai clienti dal funzionario di banca (poi escusso come testimone), in ordine alla rischiosita’ dei titoli parametrata al solo profilo del paese emittente come “paese emergente”, dovendosi invece ritenere adempiuto l’obbligo informativo solo nella ipotesi in cui l’intermediario informi l’investitore della reale natura dell’investimento tramite le valutazioni offerte dalle maggiori agenzie di raiting.
3. Con il terzo mezzo si articola, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21, comma 1, lettera b e dell’articolo 29 reg. Consob 11522/98, in relazione alla inadeguatezza delle operazioni. Si evidenzia come l’obbligo per l’intermediario di astenersi dal proporre ai propri clienti operazioni non adeguate si profili anche allorquando quest’ultimi abbiano in precedenza investito in titoli a rischio.
4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione al profilo dell’inadeguatezza dell’investimento parametrato alle dimensioni dello stesso. Si evidenzia che gli odierni ricorrenti avevano in realta’ dedotto, gia’ innanzi ai giudici del merito, la questione della inadeguatezza dell’investimento in titoli argentini per aver destinato sugli stessi tutti i risparmi degli investitori, senza che la corte di merito avesse trattato la questione, pur discussa tra le parti.
5. Il ricorso e’ fondato nei limiti qui di seguito precisati.
5.1 Il primo motivo e’ destituito di fondamento.
5.1.1 Invero, da tempo questa Corte ha precisato che non importa incapacita’ a testimoniare ex articolo 246 c.p.c., per i dipendenti di una banca, la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell’operazione che ha dato origine alla controversia. Infatti, le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l’esito di questo, di per se’, non e’ idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio (Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 04/03/1993).
Principio correttamente applicato dalla Corte di merito al teste (OMISSIS), quale impiegato della filiale della banca convenuta in giudizio per la dedotta responsabilita’ in relazione alla negoziazione dei titoli argentini (cfr. anche Sez. lav., n. 1341/1993; Sez. lav., n. 20731/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014;sez. 1, Ordinanza n. 10112 del 2 4/04/2018).
5.2 Il secondo motivo e’ invece fondato.
5.2.1 Occorre ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui – in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari – gli obblighi di comportamento sanciti dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (e’ il caso dell’obbligo d’informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all’intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalita’ nella cura dell’interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore (cfr. Sez., Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018). Detto altrimenti, in materia di servizi di investimento mobiliare, l’intermediario finanziario e’ tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento (cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20617 del 31/08/2017).
5.2.2 Cio’ posto, osserva la Corte come risulti evidente, nel caso in esame, la violazione dei principi normativi sopra ricordati ed il discostamento dai principi interpretativi da ultimo indicati (e qui riaffermati), laddove la motivazione impugnata ha evidenziato che l’obbligo informativo dell’intermediario si risolvesse nella consegna del documento sui rischi generali di investimento e nella generica informativa dei titoli acquistati come provenienti da un paese emergente, senza invece informare puntualmente l’investitore della tipologia di titoli oggetto di investimento e della loro concreta ed effettiva rischiosita’ anche tramite l’allegazione degli indici di valutazione delle principali agenzie di raiting.
5.3 Ma anche il terzo motivo di doglianza e’ in realta’ fondato.
5.3.1 Anche in questo caso non e’ possibile non ricordare la giurisprudenza espressa da questa Corte in riferimento al profilo degli obblighi dell’intermediario finanziario in relazione all’adeguatezza dell’investimento. Orbene, e’ stato affermato che – in tema di servizi di investimento – la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioe’ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, puo’ darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All’operativita’ di detta regola – applicabile anche quando il servizio fornito dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini – non e’ di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perche’ cio’ non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17340 del 25/06/2008; Sez. 1, Sentenza n. 22147 del 29/10/2010; Sez. 1, Sentenza n. 816 del 19/01/2016).
Non vi e’ chi non veda come, anche in questo caso, il provvedimento impugnato si sia discostato dai principi qui di nuovo riaffermati, laddove ha ritenuto che l’obbligo di adeguatezza dell’investimento fosse stato assolto da parte della banca per il solo fatto di avere conoscenza di altri investimenti speculativi con carattere di rischiosita’ effettuati dai clienti.
5.4 Il quarto motivo e’ invece assorbito.
Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, la causa anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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