In tema di intercettazioni e l’utilizzo del captatore informatico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 marzo 2021| n. 10080.

In tema di intercettazioni, l’utilizzo del captatore informatico è consentito anche nei confronti del privato corruttore quando si procede per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in quanto, per tali reati, lo strumento è applicabile indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell’indagato.

Sentenza|15 marzo 2021| n. 10080

Data udienza 1 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Custodia in carcere – Corruzione propria in concorso – Aggravante ex art. 319 bis c.p.p. – Concorsi pubblici – Atti contrari ai doveri d’ufficio – Gravità indiziaria – Intercettazioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI STEFANO P. – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Ann – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/07/2020 del Trib. Liberta’ di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
lette le conclusioni del PG Marco Dall’Olio che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 9 luglio 2020 ha parzialmente confermato l’ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Benevento che applicava nei confronti di (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a numerose ipotesi di corruzione propria in concorso, aggravate ex articolo 319 bis c.p., aventi ad oggetto la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio in relazione alle selezioni per vari concorsi pubblici per l’accesso presso il Corpo dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato nonche’ al delitto di partecipazione e direzione di una associazione per delinquere finalizzata appunto alla commissione di numerosi illeciti contro la P.A. il Tribunale escludeva la sussistenza di gravi indizi per alcune delle imputazioni, capi 33, 34, 35 e 36.
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati avrebbero dato vita a uno stabile sodalizio criminale che – contando sul ruolo svolto da (OMISSIS), viceprefetto in servizio presso il Ministero dell’Interno e che aveva ricoperto e continuava a ricoprire incarichi di vertice nell’ambito dei concorsi pubblici per l’accesso alla Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco, nonche’ sulle relazioni interpersonali degli stessi (OMISSIS), funzionario in quiescenza presso il Corpo dei Vigili del fuoco, e (OMISSIS), funzionario in servizio presso il medesimo Corpo (i quali, peraltro, gestivano di fatto a Benevento una scuola di preparazione a siffatti concorsi e, quindi, venivano in contatto con numerosi candidati), mirava ad alterare quelle pubbliche selezioni stipulando accordi corruttivi con i privati interessati a superare un concorso.
L’odierno ricorrente, unitamente a (OMISSIS), reclutava candidati ai concorsi, anche attraverso la citata scuola di formazione, concludeva gli accordi corruttivi prospettando ai concorrenti ed ai loro genitori la necessita’ di retribuire l’opera di pubblici ufficiali per superare le prove, riceveva le somme pattuite, teneva costanti rapporti con (OMISSIS) al quale consegnava la quota del denaro ricevuto dai privati corruttori.
(OMISSIS) propone ricorso a mezzo del difensore deducendo:
Primo motivo: violazione dell’articolo 292 c.p.p., nullita’ della ordinanza di custodia per assenza di “autonoma valutazione” da parte del giudice procedente.
Rileva come tale fosse il carattere della ordinanza di custodia e come sul tema, a fronte delle deduzioni della difesa, la motivazione del Tribunale del riesame sia stata meramente apparente.
Secondo motivo: violazione di legge. Deduce la inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni, in particolare quelle realizzate mediante captatore informatico. Rileva che nei confronti del ricorrente non trova applicazione la disposizione che estende l’utilizzazione di tale sistema di intercettazione nei procedimenti relativi a delitti di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione in quanto egli, pensionato, non rivestiva alcuna di tali qualifiche pubblicistiche. Inoltre, considera come gli elementi utilizzati non fondassero sufficienti indizi per procedere all’ascolto.
Terzo motivo: violazione di legge in tema di competenza per territorio essendo competente il Tribunale di Roma.
Quarto motivo: violazione di legge in quanto le condotte accertate andavano qualificate quale traffico di influenze (articolo 346 bis c.p.).
Quinto motivo: chiede la valutazione delle esigenze cautelari con riferimento al tema delle condizioni di salute facendo rinvio agli accertamenti svolti dal giudice per le indagini preliminari.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso e’ inammissibile.
Il primo motivo e’ generico. Il Tribunale ha offerto una risposta concreta alla doglianza sulla assenza di “autonoma valutazione” del provvedimento del giudice per le indagini preliminari ed il ricorso sostanzialmente si limita ad una lunga esposizione delle regole al riguardo senza alcun aggancio con il caso concreto.
Il secondo motivo e’ manifestamente infondato in quanto la disposizione dell’articolo 266 c.p.p., comma 2-bis, nel prevedere le regole in tema di utilizzazione del captatore informatico ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, fa chiaramente riferimento ai delitti del capo primo, titolo secondo del secondo libro al codice penale; quindi tale sistema di intercettazione e’ applicabile quando si procede per la data categoria di delitti, indipendentemente dalla qualifica dell’indagato. E’ percio’ del tutto infondata la lettura che vorrebbe non applicabile tale mezzo di ricerca della prova nei confronti del privato corruttore.
Il terzo motivo e’ inammissibile per assoluta genericita’, limitandosi alla asserzione della competenza di un altro ufficio giudiziario; in modo analogo e’ inammissibile il quarto motivo che afferma, senza alcuna ragione per giustificarla, la diversa qualificazione della condotta.
Il quinto motivo e’ inammissibile in quanto non si chiede una valutazione del provvedimento cautelare ma si invoca una nuova e diversa decisione sulla attualita’ delle esigenze cautelari, richiesta che non puo’ essere proposta al giudice di legittimita’.
Valutate le ragioni della inammissibilita’, va disposta la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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