Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2021| n. 9239.
In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore della l. n. 210 del 1992, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di indennizzo per intervenuta decadenza in base alla data di conoscenza della patologia, senza considerare che l’assistita solo in epoca successiva e per effetto di un accertamento medico aveva appreso che la malattia derivava da una emotrasfusione subita in passato).
Ordinanza|6 aprile 2021| n. 9239
Data udienza 15 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: PREVIDENZA ED ASSISTENZA – PRESCRIZIONE E DECADENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11789/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 8028/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2014 R.G.N. 3559/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
RILEVATO
che:
Con sentenza del 27.10.14, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di pagamento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, proposta dalla signora (OMISSIS) in quanto affetta da epatite post trasfusionale.
In particolare, ritenuta pacifica la conoscenza della patologia da parte della ricorrente in data (OMISSIS) e considerata la domanda amministrativa del 28.8.07, la Corte territoriale ha ravvisato il decorso del termine triennale L. n. 238 del 1997, ex articolo 1, comma 9 (termine ritenuto congruo da Corte Costituzionale 342/2006) e la conseguente decadenza dall’assistita in relazione alla domanda della prestazione.
Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per tre motivi, illustrati da memoria; il Ministero si e’ costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 210 del 1992, articolo 3, per erronea individuazione del dies a quo del termine di decadenza, dovendo essere esso ancorato al momento di cognizione del nesso causale tra malattia e trasfusione e non al momento della scoperta della malattia, sicche’ il termine nella specie non e’ decorso, avendo avuto la ricorrente conoscenza del nesso causale solo nel febbraio 2005.
Con il secondo motivo si deduce – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 210 del 1992, articolo 1, comma 3 e L. n. 238 del 1997, articolo 1, comma 9, per erronea applicazione del termine triennale decadenziale in luogo di quello decennale prescrizionale, essendo la patologia precedente l’entrata in vigore della legge predetta.
Con il terzo motivo si deduce – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla ascrivibilita’ della malattia alla categoria tabellare di legge, questione rimasta assorbita nella causa sebbene fosse stata contestata dal ministero.
Preliminare e’ l’esame del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’individuazione del termine applicabile in relazione alla domanda della prestazione in questione e l’applicabilita’ del termine decadenziale previsto dalla L. n. 238 del 1997.
Il motivo e’ infondato, in quanto anche alle patologie precedenti l’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997, si applica il termine triennale di decadenza. Questa Corte ha infatti gia’ chiarito (Sez. U., Sentenza n. 15352 del 22/07/2015, Rv. 636077-1) che il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del (OMISSIS), data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, pero’, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive gia’ in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa (nel medesimo senso, poi, Sez. L, Ordinanza n. 28984 del 04/12/2017, Rv. 646389-01).
Cosi’ individuato il termine applicabile nel caso di specie, va rilevato che nella specie la ricorrente asserisce di aver avuto conoscenza della derivazione della HCV da emotrasfusione subita in passato (piuttosto che da contagio dal marito, come aveva per anni creduto) solo a seguito di accertamento medico del (OMISSIS).
In relazione a cio’, il primo motivo di ricorso e’ fondato, posto che il termine decadenziale decorre dal momento di conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia.
Questa Corte (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7240 del 27/03/2014, Rv. 630481-01; Sez. 6-L, Ordinanza n. 7304 del 30/03/2011, Rv. 616435-01) ha gia’ precisato che, in tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, trova applicazione il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non puo’ decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, ossia del danno con riferimento anche alla sua eziologia.
Il terzo motivo resta assorbito.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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