In tema di giudizio minorile in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 aprile 2019, n. 15050.

La massima estrapolata:

In tema di giudizio minorile in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, non integra causa di nullità la nomina, quale difensore d’ufficio, di un avvocato non iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, difettando una espressa previsione normativa in tal senso.

Sentenza 5 aprile 2019, n. 15050

Data udienza 4 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS):
(OMISSIS) E (OMISSIS) – QUALI ESERCENTI PATRIA POTESTA’;
avverso la sentenza del 11/04/2018 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna, sezione Minorenni, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato (OMISSIS) per furto consumato in abitazione, furto tentato in abitazione, ricettazione e porto ingiustificato di arnesi da scasso.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando, con un primo motivo, la violazione dell’articolo 97 c.p.p., comma 2, e articolo 29 disp. att. c.p.p., per la ragione che (OMISSIS), dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, fu difeso da un avvocato d’ufficio non iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al Tribunale per i Minorenni.
Con altro motivo si duole della mancata concessione del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, negati, deduce, con motivazione manifestamente illogica e senza considerare che (OMISSIS) non e’ ricaduto – dopo i fatti per cui e’ processo – nell’illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato. A parte la contraddittorieta’ della deduzione (a pag. 2 il ricorrente afferma, prima, che l’avv. (OMISSIS) fu “nominato d’ufficio dalla cancelleria della Corte d’appello”; poi, che “la nomina dell’avv. (OMISSIS) veniva richiesta al call center quale nomina per procedimento ordinario”), resta il fatto che non e’ causa di nullita’ la designazione, quale difensore d’ufficio, di legale iscritto in un elenco diverso da quello degli imputati minorenni, in quanto l’articolo 97 c.p.p., comma 4, nel prevedere l’obbligo di nominare un sostituto iscritto nell’elenco, non commina alcuna nullita’ nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo stesso. Tanto e’ stato ripetutamente affermato per l’ipotesi che venga nominato, quale difensore d’ufficio, un legale non iscritto (addirittura) nell’elenco dei difensori d’ufficio (ex multis, n. 56347 del 4/7/2017); lo stesso deve valere, di conseguenza, per i legali iscritti in un elenco predisposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale, ma diverso da quello cui si riferisce il reato (o l’imputato) da giudicare, per il principio di tassativita’ delle nullita’ e perche’ queste non possono dipendere da errori o inadempienze del Consiglio dell’Ordine, ovvero da scorrettezze dello stesso legale designato (che ometta di segnalare l’irregolarita’ della sua nomina). Ne’ puo’ ritenersi che la nullita’ derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un’assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all’esercizio della professione avanti al giudice.
2. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e’ infondato. Il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena sono stati negati – oltre che per il numero e la gravita’ dei reati commessi – in considerazione della condotta successiva ai fatti per cui e’ processo, non avendo (OMISSIS) mostrato alcuna consapevolezza circa la gravita’ delle proprie condotte, ne’ volonta’ di cambiamento, ed essendosi arbitrariamente allontanato dalla struttura in cui era stato collocato, a titolo di cautela. Tanto ha convinto i giudici a formulare una prognosi sfavorevole circa i futuri comportamenti dell’imputato, che lo rende immeritevole dei benefici di legge. Tale motivazione non presta il fianco a censura, atteso che non puo’ essere la condotta tenuta dall’imputato nel breve lasso di tempo intercorso tra i reati giudicati in questa sede (commessi ad aprile 2017) e la sentenza d’appello (pronunciata ad aprile 2018) a smentire la prognosi, sfavorevole, che e’ base della decisione.
Consegue a tanto il rigetto del ricorso. Non viene pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della minore eta’ dell’imputato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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