Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7226.
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (nella specie, accogliendo il ricorso del procuratore generale, si è apprezzata la destrezza nella condotta dell’imputata, la quale, per commettere il furto di una collana indossata dalla persona offesa, non si era limitata ad approfittare della momentanea distrazione di questa, impegnata nel gioco delle slot machines, ma aveva compiuto una serie di abili manovre, consistite in toccamenti del corpo della vittima, grazie alle quali era riuscita repentinamente a slacciarle la collana ed a sfilargliela dal collo).
Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7226
Data udienza 4 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/07/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO OLGA;
udito il difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Perugia, ricorre avverso la sentenza, emessa in data 17 luglio 2019, ai sensi dell’articolo 469 c.p.p., con la quale il Tribunale di Perugia, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 4 contestata in riferimento al delitto di furto ascritto all’imputata (OMISSIS), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della predetta, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela e contestale accettazione tacita della stessa, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
2. L’impugnativa consta di quattro motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 625 c.p., comma 1, n. 4, in riferimento all’erronea esclusione della circostanza aggravante della destrezza, posto che l’imputata, per quanto emergente dallo stesso tenore dell’imputazione, per portare a segno il furto della collana indossata dalla persona offesa, non si era limitata ad approfittare della momentanea distrazione di quest’ultima, intenta nel gioco delle slot machines, ma aveva compiuto una serie di abili manovre, consistite in toccamenti del corpo della vittima, grazie alle quali era riuscita repentinamente a slacciarle la catena e a sfilargliela dal collo.
2.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano la violazione dell’articolo 152 c.p. e il vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta integrazione della remissione tacita di querela da parte della persona offesa, dovendosi dubitare in ordine alla chiara consapevolezza da parte di quest’ultima della valenza abdicativa del diritto di querela in precedenza esercitato: cio’ perche’ il decreto di citazione a giudizio che le era stato notificato recava indicazioni contraddittorie (la invitava a presenziare all’udienza per costituirsi parte civile e, al tempo stesso, l’avvertiva che la sua mancata presentazione sarebbe stata interpretata come remissione tacita di querela).
2.3. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 340 c.p.p. nella parte in cui, nonostante la remissione tacita di querela, le spese erano state poste a carico del querelato.
3. Ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Mignolo Olga, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 17 gennaio 2021, chiedendo che la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato per le assorbenti ragioni di cui al primo motivo.
1. Invero, il Tribunale di Perugia non ha fatto corretta applicazione, in relazione alla fattispecie concreta, del principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilita’, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo, invece, sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
Emerge, infatti, dalla stessa lettura del capo d’imputazione, che, con i ripetuti ed insistiti toccamenti del corpo della vittima, l’imputata, esibendo una particolare abilita’, era riuscita ad attenuare o eludere la sorveglianza della parte offesa (OMISSIS) sulla collana che indossava, slacciandogliela, sfilandogliela dal collo ed impossessandosene: dunque, non limitandosi ad approfittare della distrazione della stessa parte offesa intenta nel gioco alle slot machines.
2. Assorbiti gli ulteriori motivi e prestata adesione all’orientamento interpretativo secondo cui, la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 469 c.p.p., anche dopo la costituzione delle parti e prima di dichiarare formalmente aperto il dibattimento, deve essere qualificata come sentenza predibattimentale, sicche’, trattandosi di sentenza inappellabile, il suo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (Sez. 6, n. 28151 del 24/06/2014, Rv. 261749), va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per il giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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