In tema di furto sussiste l’aggravante della violenza sulle cose

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1503.

In tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, del codice penale) tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione. Ciò che si verifica, in caso di merce sottratta dai scaffali di un esercizio commerciale, con l’asportazione delle targhette identificative, o anche solo dei cartellini dei prezzi, perché in tal modo ne viene alterata la destinazione di merce esposta al pubblico per la vendita, per il cui acquisto sarebbe stato necessario pagare il relativo prezzo alla cassa.

Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1503

Data udienza 26 ottobre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: Furto aggravato – Effrazione – Merce esposta su scaffali di esercizio commerciale – Rimozione cartellino o targhetta – Esposizione alla pubblica fede – Configurabilità – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore l’Avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena, in data 20.6.2017, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato dall’effrazione e dalla esposizione alla pubblica fede, in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto articoli di abbigliamento esposti in vendita sugli scaffali di un esercizio commerciale appartenente alla catena “(OMISSIS)”.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al contenuto dell’annotazione di polizia giudiziaria del 23.5.2016; 3) vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese in data 23.5.2016 da (OMISSIS); 4) violazione di legge processuale, con riferimento all’articolo 526 c.p.p., comma 1.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4. Di natura fattuale, generici e manifestamente infondati appaiono i rilievi volti a contestare la sussistenza della ritenuta circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2), sulla base della pretesa incongruenza di quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine alla presenza, sui capi di abbigliamento oggetto dell’azione predatoria, di targhette, risultanti dagli atti, riferibili all’indicazione della marca cucita all’interno del capo, laddove si tratterebbe, in realta’, di cartellini dei prezzi, la cui asportazione non renderebbe i capi invendibili.
Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado, ai fini della configurabilita’ della suddetta circostanza aggravante, e’ del tutto superfluo stabilire se si tratti di “cartellini dei prezzi” o di “targhette”, la cui asportazione renderebbe invendibile la merce, posto che “ogni alterazione forzosa di un bene costituisce comunque effrazione”.
Premesso che in tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose qualora il soggetto usi, per commettere il fatto, energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, Rv. 257949), appare evidente che l’asportazione dell’elemento che caratterizzava il capo d’abbigliamento come merce messa in vendita all’interno di un negozio aperto al pubblico, sia esso cartellino del prezzo o targhetta, ne ha mutato la destinazione di merce esposta al pubblico per la vendita, per il cui acquisto sarebbe stato necessario pagare il relativo prezzo alla cassa. Con riferimento, poi, al rilievo relativo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, ne va del pari rilevata la natura meramente fattuale e manifestamente infondata, in quanto l’assunto difensivo secondo il quale l’addetto alla sorveglianza avrebbe effettuato un controllo continuativo del (OMISSIS), seguendolo in tutte le fasi attraverso le quali si e’ sviluppata l’azione predatoria, non puo’ essere condiviso.
Trascura il ricorrente di considerare che la semplice presenza di un addetto alla sicurezza non esclude di per se’ la sussistenza della circostanza di avere commesso il fatto su cose “esposte per necessita’ o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”, rappresentate nel caso di specie dagli articoli di abbigliamento di cui l’imputato si e’ pacificamente impadronito senza pagare il relativo prezzo.
Come chiarito dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimita’, infatti, ai fini della configurabilita’ dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e’ necessario che il titolare del diritto di proprieta’ sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa o altra persona addetta alla vigilanza non possa esercitare una vigilanza diretta e continua sul bene (cfr. Cass., Sez. 2, n. 4202:3 del 19/06/2019, Rv. 277046; Cass., Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Rv. 271602; Cass., Sez. 5, n. 45172, del 15/05/2015, Rv. 265681).
In questa prospettiva e’ stato precisato che sussiste l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, “sub specie” di esposizione della cosa per necessita’ o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti e’ priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Rv. 262663).
Tali erano la vigilanza e, quindi, la custodia assicurate all’interno del negozio “(OMISSIS)”, in cui la vendita delle merci avveniva con il sistema tipico dei supermercati, caratterizzato dalla esposizione dei beni al pubblico, come si evince dalla annotazione di p.g. del 23.5.2016 e dalle dichiarazioni rese dall’addetto alla sicurezza (OMISSIS), allegate al ricorso. Atti dai quali traspare anche, a riprova del carattere del tutto eventuale della vigilanza assicurata, come l’attenzione del suddetto (OMISSIS) si fosse concentrata sul (OMISSIS), solo perche’ si era accorto che quest’ultimo gia’ si era reso responsabile di un furto mesi prima, riuscendo, in quell’occasione, a dileguarsi, proprio grazie alla mancanza di un sistema di vigilanza continuativa.
5. Alla dichiarazione di inammissibilita’, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilita’ dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni do inammissibilita’ (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *