In tema di furto

Corte di Cassazione, sezione quinta penale,
Sentenza 22 novembre 2019, n. 47592.

Massima estrapolata:

In tema di furto si configura la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. qualora l’agente si introduca in un locale non attraverso il normale ingresso, ma attraverso una finestra, non assumendo a tal fine rilievo né l’altezza dell’apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta, dal momento che la “ratio” dell’aggravante risiede nell’esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità dei passaggi non naturali e che il concetto di “frode” racchiude qualsiasi espediente o accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose.

 

Sentenza 22 novembre 2019, n. 47592

Data udienza 28 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/05/2018 della Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Filippi Paola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 29/05/2018 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di furto in appartamento aggravato (articolo 624 bis c.p., articolo 625 c.p., n. 2) ai danni di (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore di (OMISSIS) e di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo, con due distinti ma identici atti, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla aggravante del mezzo fraudolento, di cui all’articolo 625 c.p., n. 2, che non ricorrerebbe nella fattispecie, in quanto gli imputati si sono limitati ad accedere all’abitazione tramite una finestra.
Con un secondo motivo lamenta l’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, nonostante gli oggetti rubati fossero di scarso valore economico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Premesso che le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosita’, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volonta’ del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilita’ (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974, che, in applicazione del principio, ha escluso la configurabilita’ dell’aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita “self-service”), la giurisprudenza di questa Corte e’ costante nel ribadire che, in tema di furto aggravato, per “mezzo fraudolento” deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volonta’ del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria (Sez. 7, n. 8757 del 07/11/2014, dep. 2015, Bontempi, Rv. 262669, in una fattispecie in cui e’ stata ritenuta integrata l’aggravante in oggetto nella condotta dell’imputato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si trovava all’esterno dell’esercizio commerciale; Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Elkhinni, Rv. 236802, che ha ritenuto che integri l’aggravante in oggetto la condotta di chi scavalchi il muro di cinta di un centro commerciale per introdurvisi e consumare un furto, sorprendendo cosi’ la fiducia riposta dalla persona offesa nell’inviolabilita’ dei passaggi non naturali).
Nel solco di tale costante orientamento, e’ stato altresi’ affermato, con specifico riferimento alla fattispecie che viene in rilievo – l’introduzione nell’abitazione attraverso una finestra -, che la circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 2 e’ configurabile, quando l’agente si introduca in un locale – a scopo di furto – non per il normale ingresso, bensi’ da una finestra. A tal fine e’ irrilevante che quest’ultima sia piu’ o meno alta dal suolo, o che sia chiusa o aperta, poiche’ da un lato l’obiettivita’ giuridica risiede nell’esigenza di tutelare la fiducia che il detentore della cosa pone nell’inviolabilita’ dei passaggi non naturali e, dall’altro, rientra nel concetto di frode qualsiasi attivita’ diretta a superare con espedienti ed accorgimenti la naturale custodia e protezione delle cose (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, dep. 1993, Martiello, Rv. 193019).
3. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Premesso che, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’, non rileva solo il valore economico della cosa, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e percio’ ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalita’ degli effetti (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 23691401), e’ pacifico che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuita’, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoche’ irrilevante: ai fini dell’accertamento della tenuita’ del danno e’, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in se’ della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della “res” (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 260201).
Nel caso in esame, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 e’ stato negato in considerazione del valore non certo irrisorio delle cose sottratte – tra cui spicca il sistema audio home theater, alcune posate di argento, ed altri attrezzi di valore economico non irrilevante -, conformemente ai principio di diritto appena richiamati, con cui i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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