In tema di frode in danno di enti previdenziali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 gennaio 2022| n. 2576.

In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. “a consumazione prolungata” quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell’ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti.

Sentenza|24 gennaio 2022| n. 2576. In tema di frode in danno di enti previdenziali

Data udienza 17 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Concorso in truffa pluriaggravata e continuata – Intervenuta estinzione dei reati ascritti per maturazione del termine di prescrizione – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IMPERIALI Luciano – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO MANTOVANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MANUALI VALENTINA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore di CERERE e di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), il quale per i propri assistiti si riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento.

In tema di frode in danno di enti previdenziali

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE DI APPELLO di TORINO, con sentenza in data 9/04/2021- dep. 22/04/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ASTI in data 27/01/2020 aveva condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ciascuno a pena di giustizia: (OMISSIS) per il delitto di truffa pluriaggravata continuata (capo a), commesso ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il delitto di concorso in truffa pluriaggravata continuata (capo b), commesso ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il delitto di concorso in truffa pluriaggravata continuata (capo c), commesso ad (OMISSIS).
Le condotte loro contestate sono consistite:
– quanto al solo (OMISSIS) (capo a) nell’avere, da assistente capo della Polizia penitenziaria all’Istituto di pena di (OMISSIS), quale addetto all’area contabile col compito della trasmissione mensile delle competenze stipendiali, con artifici e raggiri coincidenti con l’inserimento nel sistema di indennita’ maggiorate, a vario titolo non dovute, indotto in errore le competenti Direzioni del Corpo di Polizia penitenziaria e del MEF in ordine alla effettuazione dei servizi indicati, procurandosi un ingiusto profitto per ognuno degli anni dal (OMISSIS);
– quanto a (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) (capo b), costui da assistente capo della Polizia penitenziaria all’Istituto di pena di (OMISSIS), quale addetto all’area segreteria del medesimo Istituto, nell’avere tenuta la stessa condotta illecita con riferimento a ulteriori indennita’ non dovute, pure per gli anni dal (OMISSIS);
– quanto a (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) (capo c), costui da assistente capo della Polizia penitenziaria all’Istituto di pena di (OMISSIS), quale addetto all’area contabile, nell’avere tenuta la stessa condotta illecita con riferimento a ulteriori indennita’ non dovute, per gli anni dal (OMISSIS).

 

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2. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorsi per cassazione, i primi due per il tramite di un unico difensore, il terzo in modo distinto con altro difensore.
(OMISSIS) e (OMISSIS) deducono come unico motivo la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e) per vizio di motivazione. Censurano che la CORTE territoriale sia pervenuta all’affermazione della responsabilita’ sulla base di un sillogismo probatorio esito di una inversione logica. Esso e’ il seguente: poiche’ gli imputati erano colleghi e per qualche tempo i loro uffici erano posti sul medesimo piano della struttura carceraria, e poiche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno comunque tratto beneficio dagli errori nelle attribuzioni delle indennita’ operate da (OMISSIS), essi non potevano non essere d’accordo con costui, pur essendo egli l’autore unico dei conteggi. Contestano l’omessa valutazione di ipotesi alternative; quella, per es., che si ricava dalle precisazioni della Direttrice dell’istituto di pena, secondo cui poteva capitare che i due imputati, benche’ non impegnati in attivita’ a diretto contatto con i detenuti, da cui sarebbe derivata l’indennita’ in questione, svolgessero turni con tali mansioni, con prestazioni non riscontrabili nei tabulati di servizio a causa dell’improvvisa carenza di personale;
ovvero quella dell’eventuale conteggio delle indennita’ oggetto di compensazione e di recuperi anche su piu’ mesi. Piu’ in generale, ritengono una forzatura logica attribuire loro la partecipazione alla condotta di (OMISSIS), pur se di tanti anni di concorso dei tre negli illeciti contestati non vi sarebbe traccia di comunicazione telefonica: mancherebbe la prova della loro materiale adesione all’azione posta dall’altro imputato.

 

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(OMISSIS) deduce i seguenti motivi:
– come primo, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) perche’ un segmento significativo della condotta illecita e’ estinto per prescrizione, ma tale considerazione non ha trovato seguito da parte del Collegio di appello, che invece ha fatto decorrere il relativo termine dall’ultima data di consumazione del reato, considerato in modo unitario. L’erroneita’ di tale conclusione sta nel suo contrasto con l’orientamento del Giudice di legittimita’, secondo cui la truffa c.d. a consumazione prolungata comporta la riconducibilita’ della percezione del profitto, se pure acquisito in piu’ rate, a un unico originario comportamento fraudolento, ma non altrettanto puo’ dirsi a fronte di differenti attivita’ fraudolente, a ognuna delle quali corrisponde una parte del profitto. Dunque, i fatti per i quali e’ processo non integrano una ipotesi di truffa a consumazione prolungata, perche’ le singole indebite percezioni hanno fatto seguito non gia’ a un’unica originaria condotta, bensi’ a plurime e autonome azioni poste in essere mensilmente. E’ lo stesso calcolo della pena eseguito dal TRIBUNALE, confermato dalla CORTE territoriale, a smentire la tesi dell’unicita’ della condotta, dal momento che per il reato sub a- ha determinato un incremento sanzionatorio a titolo di continuazione interna, ulteriormente aumentato in relazione agli altri due capi di imputazione;
– come secondo, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) perche’ la CORTE torinese ha suddiviso la condotta a lui contestata in tre differenti imputazioni, quando invece essa era stata realizzata da una sola persona e in un unico contesto di tempo e di luogo;
– come terzo, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, e in particolare all’incremento, qualificato come eccessivo, ai fini della continuazione: per la medesima condotta, prolungata nel tempo, l’aumento ex articolo 81 cpv. c.p. e’ stato calcolato per due volte;
come quarto, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, con riferimento ai capi b- e c, perche’ dall’istruttoria era emerso che la password per compiere le operazioni in contestazione era conosciuta da tutti nell’ufficio contabilita’, mentre le sentenze ipotizzano, senza averlo provato, che alla postazione di lavoro assegnata al ricorrente avesse lavorato soltanto lui, e non altri, pur muniti della pw.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza va annullata con rinvio nei termini e per le ragioni che seguono.
1. Esaminando anzitutto la posizione di (OMISSIS), e cominciando in ordine logico dal quarto motivo del ricorso, esso e’ manifestamente infondato. Articolato in fatto, esso appare proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimita’, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che l’imputato:
a. lavorava all’Ufficio contabilita’ ed era addetto all’inserimento dei prospetti relativi alle indennita’ nel sistema operativo;

 

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b. nei lunghi anni di svolgimento di tale funzione egli l’aveva esercitata continuativamente, con assenze dal servizio sporadiche, nell’ordine di appena l’una all’anno, in media;
c. a proposito della conoscenza della pw da parte di altri, in primis i coimputati, aveva iniziato le condotte illecite gia’ dal 2004, e quindi padroneggiava il sistema, a differenza dei coimputati, e comunque, sulla base della testimonianza della Direttrice del carcere, egli era munito di una chiave di accesso informatica riservata. Era peraltro emerso che gli inserimenti dei dati alterati erano proseguiti pur dopo il trasferimento di (OMISSIS) ad altre funzioni, e comunque erano avvenuti sempre dalla postazione di (OMISSIS);
d. aveva, circa la prospettazione alternativa da parte della difesa di errori incolpevoli, compiuto singolarmente questi ultimi sempre a proprio favore e in danno dell’Amministrazione, e questo costituiva un indice che quegli errori non fossero incolpevoli;
e. aveva invece fatto emergere nell’inserimento dei dati costanti discrasie fra quanto conteggiato e i prospetti ricevuti dall’Ufficio servizi, a seguito di prolungati e capillari controlli, doverosamente disposti nonostante la stima di cui egli godeva da parte della Direttrice del carcere.
2. E’ invece fondato il primo motivo del ricorso di (OMISSIS). La CORTE torinese ha escluso la prescrizione – per la parte per la quale e’ decorso il relativo termine – osservando che si tratta di un reato a consumazione prolungata, poiche’ ha individuato il momento consumativo in quello della cessazione della situazione di illegittimita’, secondo una considerazione unitaria del reato stesso. Tale valutazione non e’ condivisibile, poiche’ l’orientamento consolidato e condiviso da questa S.C. (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 53667 del 02/12/2016 dep. 16/12/2016 Rv. 269381 imputato Bellucci) e’ nel senso che “in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, e’ configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attivita’ fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi il relativo termine decorre dalla percezione dell’ultima rata di finanziamento, mentre nella seconda dalla consumazione dei singoli fatti illeciti”.
La vicenda in esame si colloca con tutta evidenza nella seconda categoria, poiche’ le indebite percezioni delle indennita’ hanno fatto seguito a singoli atti illeciti di ingiustificato inserimento di dati posti a base delle erogazioni: la conseguenza e’ che la prescrizione va calcolata facendo riferimento quanto meno a ciascuno degli anni indicati dall’imputazione, dal momento che quest’ultima ha come riferimento temporale l’annualita’.
3. In tal senso non appare pertinente il richiamo da parte del Collegio di appello della sentenza di questa Sezione n. 17437/2019. In essa, premesso che il reato contestato all’imputato era di avere tenuto comportamenti idonei a indurre la persona offesa a stipulare un contratto definitivo di compravendita maggiorato rispetto a quello inizialmente pattuito, gravato da ipoteca relativa a un contratto di mutuo stipulato dal venditore all’insaputa degli acquirenti dopo la redazione del contratto preliminare, la condotta posta a base della truffa era stata ritenuta a consumazione prolungata a seguito di una serie di azioni consecutive nel corso della lunga vicenda contrattuale, che aveva visto la parte civile pagare l’imputato, prima in occasione del preliminare, poi in relazione all’avanzamento dei lavori, e infine, a saldo, all’atto della stipula del definitivo.

 

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Aggiunge quella pronuncia che “con riferimento alla identificazione della data di consumazione del reato si ribadisce che il delitto di truffa contrattuale e’ reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione – che segna il “dies a quo” della prescrizione – va determinato alla luce delle peculiarita’ del singolo accordo, avuto riguardo alle modalita’ ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si e’ prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente (Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017 – dep. 08/03/2017, Giannelli, Rv. 269688). Con specifico riguardo alla truffa a consumazione prolungata, ovvero al caso in cui la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, si e’ deciso invece che il momento della consumazione del reato – dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione – e’ quello in cui cessa la situazione di illegittimita’ (Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017 – dep. 22/12/2017, Trivellini, Rv. 272250)”. In quel caso l’ultimo pagamento “effettuato dalla parte civile con riferimento alla complessa vicenda contrattuale si registra con la stipula del contratto definitivo e non, come ritenuto dalla Corte di appello, all’atto della iscrizione della ipoteca, che rappresenta solo un segmento dell’articolata condotta che la Corte territoriale ha ritenuto di inquadrare nella fattispecie della truffa”. Ad analoghe conclusioni perviene l’altro precedente evocato dalla difesa, e cioe’ la sentenza di questa Sezione n. 295/2018.
La vicenda in esame si e’ articolata secondo modalita’ differenti, si’ che il principio da applicare con la presente decisione e’ quello del riferimento a ciascuna singola condotta di inserimento di dati erronei, dai quali e’ derivata la corresponsione di ciascuna specifica indennita’ non dovuta, con un calcolo del di piu’ indebitamente acquisito che non puo’ oltrepassare l’anno solare.
4. Poiche’ vi e’ stata una sola sospensione del termine di prescrizione, in primo grado, per la durata complessiva di 64 giorni – dall’11/11/2019 al 13/01/2020 -, tenuto conto del termine massimo per la truffa aggravata previsto in sette anni e sei mesi, allo stato vanno ritenuti estinti per prescrizione i reati di truffa aggravata relativi agli anni (OMISSIS) (termine ultimo (OMISSIS)), (OMISSIS) (termine ultimo (OMISSIS)), e (OMISSIS) (termine ultimo (OMISSIS)). Il rinvio va disposto al fine di determinare l’entita’ della sanzione, al netto dei segmenti della condotta illecita coperti da prescrizione, mentre va ritenuto definitivo l’accertamento della responsabilita’ per le condotte contestate con riferimento alle annualita’ dal (OMISSIS) in poi.

 

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Per le medesime annualita’ vanno considerai estinti per prescrizione anche i delitti sub b- e c-, con riferimento alle posizioni dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), benche’ costoro non abbiano proposto uno specifico motivo evocativo di tale causa estintiva del reato. Va invero ricordata la costante e condivisa giurisprudenza di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 189 del 21/11/2019 dep. 07/01/2020 Rv. 277814-02 imputato Bonometti), secondo cui “l’inammissibilita’ dell’impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all’imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell’imputato validamente ricorrente, purche’ di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Fattispecie in cui uno degli imputati aveva proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo del reato e la Corte, nell’accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coimputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile)”.
5. E’ manifestamente infondato l’unico motivo posto a base del ricorso proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), avendo costoro prospettato una, e anche piu’ d’una, ricostruzioni del fatto alternative, ma del tutto ipotetiche, rispetto a quella articolata dalla CORTE territoriale. La sentenza impugnata ha invero rilevato l’assoluta sovrapposizione del merito dell’appello fra tali imputati e (OMISSIS), per cui vale a disattendere la censura quanto gia’ osservato a proposito della posizione di costui, mentre le argomentazioni contenute nel ricorso reiterano osservazioni gia’ riportate in appello e motivatamente disattese dal Giudice di secondo grado, il quale non ha mancato di sottolineare – quali elementi di fatto tali da far confermare l’affermazione della responsabilita’ dei due – la vicinanza logistica fra costoro e (OMISSIS), la preponderanza degli elementi di liquidazione di indennita’ in proprio favore rispetto a sparuti inserimenti di segno contrario, la limitazione di tali anomale condotte ai tre ricorrenti, in un contesto lavorativo caratterizzato da ben 180 dipendenti della struttura, solo fra gli agenti della Polizia penitenziaria.
6. Tornando al ricorso di (OMISSIS), va constatato come il secondo motivo appare incoerente col primo, e per questo e’ manifestamente infondato, poiche’ censura la tesi – avanzata col motivo precedente, ritenuto fondato – della distinzione delle singole condotte illecite, che ha portato alla suddivisione annuale prima riassunta, con conseguente decorso parziale della prescrizione: esso sostiene invece l’unicita’ di realizzazione da una sola persona e in un unico contesto di tempo e di luogo. Altrettanto infondato e’ il terzo, riguardante la quantificazione della pena, in particolare il doppio aumento a titolo di continuazione, per la semplice ragione che la condotta della quale egli e’ stato ritenuto responsabile, descritta nei tre capi di imputazione, non ha visto alcun singolo atto illecito calcolato per due volte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento ai reati commessi negli anni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’ estinti per prescrizione, e rinvia ad altra sezione della CORTE di APPELLO di TORINO per la determinazione della pena. Dichiara inammissibili per il resto i ricorsi e dichiara definitiva l’affermazione di responsabilita’ degli imputati per i reati commessi negli anni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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