In tema di espropriazioni per pubblica utilità

Consiglio di Stato, Sentenza|25 gennaio 2021| n. 740.

In tema di espropriazioni per pubblica utilità non si può configurare una lesione “definitiva” del diritto di proprietà derivante dall’occupazione senza titolo del bene e dalla sua irreversibile trasformazione ad opera della P.A., poiché la perdita della titolarità del diritto di proprietà si può verificare solo con le formalità espressamente previste dalla legge.

Sentenza|25 gennaio 2021| n. 740

Data udienza 14 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Espropriazione per pubblica utilità – Diritto di proprietà – Occupazione senza titolo del bene – Lesione definitiva – Inconfigurabilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9589 del 2020, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Lo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mi. Di Ca. in Roma, via (…);
contro
la signora An. Is. Ca., quale curatrice dell’eredità del de cuis sig. Vi. Br., a favore della minore Gi. Br., e il sig. Vi. Br., erede del sig. Gi. Br., in proprio e quale procuratore generale della signora Br. Ma. Co., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari Sezione Terza, n. 470 del 7 aprile 2020, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 D.L. 137 del 2020, il consigliere Michele Conforti;

CONSIDERATO CHE:

a) i ricorrenti in prime cure e odierni appellati hanno premesso di essere proprietari di aree identificate al N.C.T. del Comune di (omissis) al foglio n. (omissis), p.lle nn. (omissis), in località Boschetto o Monachella, estese catastalmente per mq. 7284;
b) di avere subito l’illecita occupazione dei suoli e l’irreversibile trasformazione dei medesimi per mq. 3192 da parte del Comune, che ha provveduto a realizzarvi alcune strade urbane, in mancanza di qualsiasi provvedimento ablativo;
c) gli odierni appellati convenivano in giudizio innanzi all’allora tribunale di Rodi Garganico Sezione Distaccata del Tribunale di Lucera il Comune di (omissis) per far dichiarare l’avvenuta irreversibile trasformazione dei terreni de quibus e, pertanto, far condannare l’Ente al pagamento del conseguente risarcimento del danno;
d) il Tribunale civile ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo e la causa è stata ritualmente riassunta innanzi al competente T.a.r. per la Puglia, sede di Bari;
e) nell’ambito di quel giudizio, il T.a.r.:
e.1) ha disatteso le eccezioni pregiudiziali articolate dal Comune;
e.2) ha accolto la domanda risarcitoria dei ricorrenti, liquidando la somma di euro 481.506,43;
e.3) in particolare, ha statuito che “Risulta pertanto dimostrato il dato della occupazione e della irreversibile trasformazione delle aree di proprietà Br. in mancanza di un provvedimento finale di esproprio ed in forza di un comportamento della P.a. collegato in via mediata all’esercizio del potere, ai sensi dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo, comma 1, lettera g), rintracciabile nell’approvazione dei progetti di realizzazione delle opere stradali, valevole quale dichiarazione di pubblica utilità della opera stessa”.

RILEVATO CHE:

a) il Comune di (omissis) ha impugnato la sentenza n. 470 del 7 aprile 2020, del T.a.r. per la Puglia;
b) con il primo motivo di appello, proposto in via principale, si censura la sentenza gravata per aver applicato, sostanzialmente, l’istituto della c.d. “rinuncia abdicativa” e, sulla base di questo presupposto, per aver ritenuto che si sarebbe trasferita la proprietà del bene dagli originari proprietari al Comune e, conseguentemente, che si dovrebbe liquidare il risarcimento del danno – per l’importo indicato dal T.a.r. – per l’occupazione del suolo e la sua irreversibile trasformazione.
c) l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con le sentenze nn. 2, 3 e 4 ha statuito che:
c.1) in ambito espropriativo difetta una base legale che consenta di desumere dalla domanda risarcitoria – proposta dal proprietario a fronte di un’occupazione illegittima del bene – un’implicita rinunzia alla proprietà, la quale – anche se espressamente dichiarata – è del tutto inconfigurabile nelle ipotesi disciplinate dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 gennaio 2020, n. 2);
c.2) l’amministrazione pubblica che utilizza sine titulo un bene immobile altrui per scopi di interesse pubblico, dopo aver valutato con un procedimento d’ufficio gli interessi in conflitto, al fine di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto, deve adottare un provvedimento conclusivo del procedimento con cui può scegliere se acquisire il bene o restituirlo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 gennaio 2020, n. 2);
d) l’appellante ha espressamente domandato che questo Consiglio “dia atto della possibilità della attivazione dell’eventuale procedimento che possa condurre alla emanazione di un provvedimento ex cit. art. 42 bis DPR n. 327/2001 T.U.” e, dunque, di convertire la domanda risarcitoria, proposta in prime cure dai ricorrenti, nella possibilità per l’amministrazione di emanare il provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 o di procedere alla restituzione del bene previa riduzione in pristino;
e) questa possibilità è stata espressamente prevista dalle già richiamate sentenze dell’Adunanza Plenaria (cfr., in particolare, Cons. Stato, Ad. Plen., 20 gennaio 2020, n. 4, § .17) e – ad avviso del collegio – può essere disposta non solo su richiesta del proprietario che abbia proposto la domanda di restituzione o di risarcimento, ma anche – ed in sede d’appello – su richiesta dell’Amministrazione che intenda far ribadire la sussistenza del suo potere previsto dal sopra citato art. 42 bis;
RITENUTO CHE:
a) in una vicenda analoga, la Sezione, richiamando le pronunce dell’Adunanza plenaria, ha statuito che “…non si può configurare una lesione “definitiva” del diritto di proprietà derivante dall’occupazione senza titolo del bene e dalla sua irreversibile trasformazione ad opera della P.A., poiché la perdita della titolarità del diritto di proprietà si può verificare solo con le formalità espressamente previste dalla legge” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3880);
b) in ragione di quanto appena osservato, discende, allora, che la sentenza di prime cure va riformata in parte qua e, pertanto, va statuito l’obbligo per il Comune di determinarsi sul se acquisire l’area occupata e irreversibilmente trasformata, oppure restituire il bene, previa sua riduzione in pristino, ferma restando la giurisdizione del giudice civile su qualsiasi questione che possa riguardare la quantificazione di quanto dovuto agli interessati;
c) la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta – definitivamente pronunciando sull’appello n. r.g. 9589 del 2020 – lo accoglie e, in riforma della sentenza di primo grado, dispone che – accoglimento del ricorso di primo grado – il Comune di (omissis) emani un provvedimento, nell’esercizio del potere previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri.
Compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 D.L. 137 del 2020:
Luigi Maruotti – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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