In tema di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Autorità indipendente

Consiglio di Stato, Sentenza|29 marzo 2021| n. 2648.

In tema di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Autorità indipendente, il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della concorrenza che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato; anche l’apporto conoscitivo tecnico, conseguito tramite apporti scientifici, non è ex se dirimente allorché soccorrono dati ulteriori, di natura più strettamente giuridica, che limitano il sindacato in sede di legittimità ai soli casi di risultati abnormi, ovvero manifestamente illogici.

Sentenza|29 marzo 2021| n. 2648

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Ministero dello Sviluppo Economico – Provvedimento di proroga dei diritti d’uso sulle frequenze BWA – Modifica delle condizioni economiche – Parametrazione dei contributi – Limiti di sindacabilità delle determinazioni delle autorità indipendenti – Attendibilità delle operazioni tecniche – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di ragionevolezza tecnica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2020, proposto da
Fa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Gu., Do. Si., El. Ce., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio An. Gu. in Roma, via (…);
contro
Vo. It. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Lo Pi., Fa. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fa. Ci. in Roma, via (…);
nei confronti
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Ar. S.p.A., Ti. S.p.A., Te. It. S.p.A., Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non costituiti in giudizio;
Wi. Tr. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Be. Ca. Di To., Sa. Fi., Ro. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Be. Ca. Di To. in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2020, proposto da
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
Vo. It. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Lo Pi., Fa. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fa. Ci. in Roma, via (…);
nei confronti
Ar. S.p.A., Spa Fa., Ti. S.p.A. non costituiti in giudizio;
Te. It. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ca., Fi. La., Ja. D’A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fr. Ca. in Roma, viale (…);
Wi. Tr. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Be. Ca. Di To., Sa. Fi., Ro. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Be. Ca. Di To. in Roma, via (…);
Fa. S.p.A. Società A Socio Unico Soggetta Alla Direzione ed al Coordinamento di Sw. Ag, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Gu., Do. Si., El. Ce., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio An. Gu. in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 692 del 2020, proposto da
Ar. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An.Degli Es., Ri. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ri. Vi. in Roma, via (…);
contro
Vo. It. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Lo Pi., Fa. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fa. Ci. in Roma, via (…);

nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come sopra rappresentati e difesi;
Fa. S.p.A. società a socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sw. Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Gu., Do. Si., El. Ce., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio An. Gu. in Roma, via (…);
Te. It. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ca., Fi. La., Ja. D’A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fi. La. in Roma, via (…);
Wi. Tr. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Be. Ca. Di To., Sa. Fi., Ro. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Be. Ca. Di To. in Roma, via (…);

per la riforma
quanto al ricorso n. 466 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 13558/2019, resa tra le parti, concernente Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico dagli estremi non noti con il quale è stata autorizzata la proroga dei diritti d’uso sulle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz in favore della Società AR. S.p.A. a condizioni economiche diverse da quelle con cui è stata aggiudicata la gara per l’assegnazione di diritto d’uso sulle frequenze nelle bande 694-790 Mhz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell’11 luglio 2018, nonché, per quanto occorra, il parere AGCOM di cui alla Delibera n. 183/18/CONS dell’11.4.2018, non pubblicata; – del provvedimento del MISE dagli estremi non noti reso ai sensi dell’art. 14-ter del d.lgs. n. 259/2003 con il quale è stato comunicato il nulla osta alla cessione dei diritti d’uso detenuti da AR. S.p.A. sulla banda di frequenza 3400-3600 MHz in favore di Fa. S.p.A., nonché, per quanto occorrer possa, il parere reso da AGCOM ai sensi della medesima disposizione; – di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nessuno escluso; nonché per l’accertamento del diritto di Vo. It. S.p.A. di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti impugnati e degli atti relativi al procedimento avente ad oggetto l’istanza di proroga dei diritti d’uso delle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz presentata dalla Società AR. S.p.A. con conseguente condanna del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ciascuno per quanto di competenza, a produrre in giudizio copia della suddetta documentazione, con riserva di proporre motivi aggiunti”.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Vo. It. SPA il 18/2/2020:
per la riforma della sentenza del Tar Lazio, Sez. III, 26 novembre 2019, n. 13558
quanto al ricorso n. 589 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 13558/2019, resa tra le parti, concernente per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza n. 13558/2019.
quanto al ricorso n. 692 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 13558/2019, resa tra le parti, concernente Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stata autorizzata la proroga dei diritti d’uso sulle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz in favore della società AR. S.p.A. a condizioni economiche diverse da quelle con cui è stata aggiudicata la gara per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell’11 luglio 2018, nonché, per quanto occorra, il parere AGCOM di cui alla Delibera n. 183/18/CONS dell’11.4.2018, non pubblicata;
del provvedimento del Mise reso ai sensi dell’art. 14-ter del d.lgs. n. 259/2003 con il quale è stato comunicato il nulla osta alla cessione dei diritti d’uso detenuti da AR. S.p.A. sulla banda di frequenza 3400-3600 MHz in favore di Fa. S.p.A. nonché, per quanto occorra, il parere reso da AGCOM ai sensi della medesima disposizione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nessuno escluso. Accertamento del diritto di Vo. It. S.p.A. di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti impugnati e degli atti relativi al procedimento avente ad oggetto l’istanza di proroga dei diritti d’uso delle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz presentata dalle società AR. S.p.A. con conseguente condanna del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ciascuno per quanto di competenza, a produrre in giudizio copia della suddetta documentazione.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Vo. It. SPA il 19/2/2020:
per la riforma della sentenza del Tar Lazio, sez. III, 26.11.2019 n. 13558
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Wi. Tr. S.p.A. e di Vo. It. S.p.A. e di Te. It. S.p.A. e di Wi. Tr. S.p.A. e di Vo. It. S.p.A. e di Fa. S.p.A. Società A Socio Unico Soggetta Alla Direzione ed al Coordinamento di Sw. Ag e di Vo. It. S.p.A. e di Fa. S.p.A. Società A Socio Unico Soggetta Alla Direzione ed al Coordinamento di Sw. Ag e di Te. It. S.p.A. e di Wi. Tr. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati An. Gu., Do. Si., El. Ce., Fa. Ci., Ma. Lu. Sp. dello St., Be. Ca. di To., Sa. Fi., Ro. Sa., Fi. La., Ja. D’A., in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo degli appelli di cui in epigrafe la società Fa. impugnava la sentenza n. 13558 del 2019 del Tar Lazio, di parziale accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla società Vodafone al fine di ottenere l’annullamento di vari atti fra cui, in via principale, del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla proroga dei diritti d’uso sulle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz in favore della società AR. S.p.A. a condizioni economiche diverse da quelle con cui è stata aggiudicata, anche alla stessa Vodafone, la gara per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5- 27.5 GHz di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell’11 luglio 2018, nonché del connesso parere AGCom di cui alla Delibera n. 183/18/CONS dell’11 aprile 2018, e del provvedimento del Mise reso ai sensi dell’art. 14-ter del d.lgs. n. 259/2003 con il quale è stato comunicato il nulla osta alla cessione dei diritti d’uso detenuti da AR. S.p.A. sulla banda di frequenza 3400-3600 MHz in favore di Fa. S.p.A.
All’esito del giudizio dinanzi al Tar, il ricorso veniva accolto in parte, “…con conseguente annullamento: del provvedimento del 12 novembre 2018 prot. 68711, nella parte in cui è stato individuato l’importo dovuto per la proroga dei diritti d’uso; della nota 13 luglio 2018, prot. n. 46167 nella parte si fa riferimento al “prezzo di riserva della procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso della banda contigua 3.6-3.8 Ghz, ai sensi della legge di bilancio 2018” quale parametro di individuazione del contributo dovuto; della delibera n. 183/18/CONS, con la quale l’Agcom ha formulato il proprio parere “ai sensi dell’art. 25 comma 6 CCE, sulle richieste degli operatori (…) di proroga della durata dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 Ghz”, nella parte in cui (§ 78 e segg., § § 83 e 91) ha ritenuto “ragionevole, proporzionato e non discriminatorio (…) che i contributi per la proroga siano parametrati a parità di frequenze, durata dei diritti d’uso e area di estensione geografica del diritto ai valori minimi (base d’asta) che saranno definiti nella predetta procedura per la banda contigua”.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda parte appellante contestava il contenuto della sentenza e le relative argomentazioni, formulando quindi i seguenti motivi di appello:
– erronea ed insufficiente motivazione della sentenza, travisamento dei presupposti, violazione del principio di parità di trattamento e degli artt. 13, 14 e 25 del Codice delle comunicazioni, per la differenza delle situazioni equiparate;
– analoghi vizi, per carenza di interesse di Vodafone, titolare di analoghe proroghe, e per differenza fra proroga e rinnovo;
– erronea, insufficiente, contradditoria e illogica motivazione della sentenza in relazione al presunto valore di mercato delle frequenze, avendo la p.a. correttamente parametrato il contributo alla base d’asta, in relazione alla presunta assenza di una procedura, in quanto il procedimento di proroga è disciplinato dall’art. 25 comma 6 d.lgs. n. 259 del 2003;
– analoghi vizi ed erroneità della sentenza laddove ritiene che l’Autorità si fosse posta un vincolo a rivedere le condizioni tecniche ed economiche della proroga, errando nell’intendere i paragrafi 81 e 82 della delibera183/18;
– analoghi vizi per l’assenza del paventato effetto distorsivo della concorrenza;
– analoghi vizi pe errore del Tar nell’interpretare la nota AGCM del 15 novembre 2018 e a trarre dalle indicazioni dell’Autorità elementi idonei a fondare il proprio giudizio, riguardando il regime delle future proroghe;
– eccesso di potere per violazione dei limiti del sindacato, motivazione illogica tale da produrre effetti distorsivi della concorrenza;
– errata reiezione delle difese di prime cure in relazione all’anteriorità della proroga rispetto alla gara, diversità dei procedimenti, condotte speculative;
– errata reiezione delle eccezioni in rito, per tardività, difetto di interesse, difetto di giurisdizione;
– erroneità della mancata dichiarazione di difetto di interesse delle censure dedotte da Vodafone avverso la cessione delle frequenze a Fa..
Le parti appellate pubbliche e private si costituivano in giudizio.
In particolare l’originaria ricorrente Vodafone, oltre a controdedurre e chiedere il rigetto dell’appello, nonché a riproporre i motivi di ricorso non esaminati dal Tar, proponeva appello incidentale avverso la medesima sentenza, deducendo i seguenti motivi:
– error in iudicando, eccesso di potere per violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, violazione degli artt. 3 e 97 cost., 13, 14 e 27 del d.lgs. n. 259/2003. 5 e 12 della direttiva 2002/20/ce, in quanto l’illegittimità della determinazione del contributo fissato al mero livello della base d’asta implica un vincolo conformativo per la p.a. a stabilire un nuovo corrispettivo di livello congruo, per cui questo vincolo rimane fermo per le frequenze in questione anche rispetto alla circostanza che le stesse siano (o siano state) trasferite ad un terzo, nel caso in esame Fa.;
– error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 cost., 14-ter, 27 e 29 del d.lgs. n. 259/2003, 7 della direttiva 2002/20/ce, eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, in quanto la cessione a Fa. delle frequenze AR. ha determinato un’alterazione delle dinamiche competitive e, di fatto, l’affidamento diretto di diritti d’uso ad un operatore.
In sede di trattazione della domanda cautelare, su accordo delle parti veniva disposto il rinvio al merito.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2021 la causa passava in decisione.
Con il secondo appello di cui in epigrafe l’Autorità di settore impugnava la medesima sentenza, deducendo i seguenti motivi:
– eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di competenza dell’Autorità amministrativa;
– illegittimità della decisione in relazione alla esistenza della violazione dei princì pi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, violati dalla invocata parametrazione dei contributi previsti per la banda prorogata, al prezzo di aggiudicazione della banda 3600-3800 MHz, anche perché la determinazione dei contributi per il prolungamento dei diritti d’uso, contestata in giudizio, segue un procedimento sostanzialmente vincolato;
– illegittimità della decisione in ordine alla ritenuta violazione del principio di libera concorrenza.
Si costituivano in giudizio Wind e Fa., chiedendo l’accoglimento dell’appello. Si costituiva in giudizio Vodafone, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 4876 del 2020 veniva respinta la domanda cautelare per mancanza del “presupposto del periculum in mora, non essendo ravvisabile il rischio di alcun pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti dell’Autorità appellante”.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2021 la causa passava in decisione.
Con il terzo appello di cui in epigrafe, la società Ar. impugnava la medesima sentenza, deducendo i seguenti motivi:
– violazione degli artt. 7, 35 e 133 c.p.a. per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per ritenuta sussistenza della giurisdizione, violazione dell’art. 88 c.p.a. per motivazione carente ed erronea, in quanto la proroga riguarda la fase esecutiva del rapporto;
– motivazione carente, erronea, illogica e contraddittoria; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto i prezzi di aggiudicazione dei lotti sulla banda 3600-3800 MHz sono espressione di dinamiche di asta estremamente competitive e, come tali, non possono in alcun modo essere rappresentativi del valore di mercato dei diritti d’uso sulla banda 3400-3600 MHz.
Si costituiva in giudizio Vodafone chiedendo il rigetto dell’appello e formulando appello incidentale, sulla scorta di motivi analoghi a quelli sopra riassunti in relazione al primo appello.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2021 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in epigrafe, a fronte della evidente connessione soggettiva ed oggettiva fra gli stessi, nonché del disposto di cui all’art. 96 cod. proc. amm, trattandosi di gravami proposti avverso la medesima sentenza
2. La presente controversia ha ad oggetto la sentenza con cui il Tar ha in parte accolto l’originario gravame, proposto avverso gli atti relativi all’esito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 503/17/CONS in ordine alla proroga della durata dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz di cui alla delibera n. 209/07/CON, conclusasi con la delibera n. 183/18/CONS.
2.1 In particolare, con tale ultima delibera l’Autorità ha espresso il proprio avviso – poi comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico – in merito alla sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz di cui alla citata delibera n. 209/07/CONS, in capo alle società Li., Ma., Go In. e Ar..
In relazione alla determinazione del valore dei contributi da applicare, a partire dall’inizio della proroga, con la citata delibera è stata prevista la parametrazione dei contributi – a parità di frequenze, durata dei diritti d’uso e area di estensione geografica del diritto – alla base d’asta che sarebbe stata fissata per la procedura di assegnazione dei diritti d’uso della porzione di banda – contigua e “gemella” 3600- 3800 MHz, oggetto delle previsioni di cui alla legge di bilancio 2018.
2.2 La sentenza qui impugnata ha accolto l’impugnativa di tali atti nella parte nella parte in cui hanno ritenuto “ragionevole, proporzionato e non discriminatorio che i contributi per la proroga siano parametrati a parità di frequenze, durata dei diritti d’uso e area di estensione geografica del diritto ai valori minimi (base d’asta) che saranno definiti nella predetta procedura per la banda contigua”. In accoglimento della prospettazione ricorrente, i Giudici di prime cure hanno condiviso la considerazione per cui, di fatto, le amministrazioni avrebbero concesso l’assegnazione di porzioni di spettro pregiate a prezzi notevolmente inferiori rispetto al valore di mercato, rappresentato dal prezzo di aggiudicazione all’esito del confronto competitivo tra gli operatori nella procedura selettiva pubblica conclusasi successivamente, il 2 ottobre 2018.
2.3 Nella presente controversia, è altresì in contestazione la legittimità della cessione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz, da parte di Ar. S.p.a., in favore di Fa. S.p.a., sebbene questa non abbia partecipato al confronto competitivo nella gara sul 5G. Sul punto, peraltro, la sentenza di prime cure ha disatteso i vizi dedotti da Vodafone originaria ricorrente.
3. L’esame dei vizi dedotti avverso la pronuncia qui impugnata, coinvolgenti altresì la sfera di cognizione del giudice adito, impone un preliminare richiamo ai principi più volte espressi da questo Consiglio in merito ai limiti di sindacabilità delle determinazioni delle cc.dd. autorità indipendenti, connesse alla specificità del settore di riferimento, e conseguentemente di cognizione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 779, 24 aprile 2019, n. 2625 e 28 settembre 2020 n. 5680).
3.1 Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.
Va evidenziato, in tale ottica, che il controllo giurisdizionale, teso a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, anche quando si verta in tema di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Autorità indipendente, non può essere limitato ad un sindacato meramente estrinseco, estendendosi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall’amministrazione indipendente, sulla attendibilità, coerenza e correttezza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere.
3.2 Sul versante tecnico, in relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, quest’ultimo è volto a verificare se l’Autorità abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell’amministrazione con quelle giudiziali. In particolare, è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559).
3.3 In tema di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Autorità indipendente, il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia (anche nelle fattispecie in cui, come nel caso de quo, viene in contestazione la determinazione di un contributo) nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della concorrenza che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato; anche l’apporto conoscitivo tecnico, conseguito tramite apporti scientifici, non è ex se dirimente allorché soccorrono dati ulteriori, di natura più strettamente giuridica, che limitano il sindacato in sede di legittimità ai soli casi di risultati abnormi, ovvero manifestamente illogici.
4. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, se per un verso sussiste la giurisdizione amministrativa nei limiti predetti, in quanto oggetto controverso è, in via primaria, la legittimità degli atti di proroga della concessione di un’utilità pubblica, quali le frequenze in questione, così come disposta a condizioni reputate in violazione dei principi e delle norme invocate (e non una fase esecutiva del rapporto già instaurato), per un altro e concorrente verso il sindacato non può spingersi sino alla sostituzione della valutazione tecnica in ordine agli elementi ed al conseguente calcolo (in specie del contributo richiesto, nel caso de quo) posto a base delle singole determinazioni, dovendosi limitare alla predetta verifica della eventuale sussistenza di risultati abnormi, ovvero viziati da manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Pertanto, nel condividere il rigetto delle questioni preliminari dedotte in prime cure, nei termini evidenziati dalla sentenza impugnata, e qui riproposte in parte qua, salvo quanto si dirà in merito ai limiti di legittimazione di parte originaria ricorrente, gli appelli vanno esaminati nel merito.
5. Gli appelli principali risultano fondati, in termini assorbenti, in ordine ai motivi di appello dedotti rispetto alla insussistenza dei vizi accolti dal Tar in ordine alla contestata legittimità della proroga e, in particolare, della determinazione del relativo contributo.
6. L’esame delle censure – solo nella formulazione distinte, sebbene nella sostanza coincidenti fra i diversi appelli – va svolto congiuntamente, stante la sostanziale omogeneità dei diversi gravami, previa ricostruzione del quadro normativo e procedimentale di riferimento, proprio di tutti i giudizi.
6.1 Come emerge dall’analisi della documentazione in atti e delle diverse prospettazioni, peraltro tra di loro coerenti in termini di ricostruzione della fattispecie in fatto, la proroga controversa ha avuto ad oggetto l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze nella banda 3400-3600 MHz, per sistemi Broadband Wireless Access (BWA), in tecnologia WIMAX, avvenuta, con scadenza originaria al 2023, all’esito della procedura di cui alla delibera n. 209/07/CONS dell’Autorità .
6.2 Le società originarie assegnatarie, infatti, nel 2017 presentavano, ai sensi dell’art. 25 comma 6 del codice, istanza di proroga della durata dei diritti d’uso predetti fino al 31 dicembre 2029, data in cui sarebbe scaduta la maggior parte dei diritti d’uso delle frequenze per telecomunicazioni nazionali.
Come noto, la norma applicata statuisce, nell’ambito della disciplina delle autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, quanto segue: “Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza”.
6.3 In applicazione del dettato normativo, il Ministero competente richiedeva l’intesa dell’Autorità circa la sussistenza delle condizioni per la concessione di tale proroga, anche in relazione all’ammontare dei contributi da applicare a ciascun blocco.
L’Autorità, sulla base di un primo esame delle domande di proroga, richiedeva a ciascun operatore una integrazione delle istanze presentate, per poi procedere, nell’ottica dell’esercizio delle valutazioni circa la congruità dei piani tecnico-finanziari presentati dagli operatori, ad una consultazione pubblica tra tutti gli operatori (compresa l’originaria ricorrente Vodafone), volta ad acquisire commenti, elementi di informazione e documentazioni concernenti l’ipotesi di proroga in esame.
6.4 All’esito di tale consultazione, la cui sintesi veniva pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 24 aprile 2018, con la delibera n. 183/18/CONS veniva adottata la prescritta intesa in merito alla sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga fino al 31 dicembre 2029 dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz di cui alla citata delibera n. 209/07/CONS in capo alle società Li., Ar., Ma. e Go In..
Con tale delibera n. 183/18/CONS, l’Autorità definiva numerose misure tecniche e regolamentari, con particolare riferimento alle seguenti: i) al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, la limitazione della proroga a 40 MHz rispetto ai 42 MHz originariamente assegnati (prevedendo quindi, al momento della prima scadenza, la restituzione allo Stato dei 2 MHz eccedenti); ii) l’obbligo per gli operatori di aderire a un piano di riorganizzazione per la deframmentazione frequenziale della banda e il raggiungimento della contiguità delle dotazioni spettrali, al fine di assicurare un uso efficiente dello spettro; iii) l’impegno per gli operatori di adeguarsi alle nuove norme di armonizzazione e ai parametri di impiego relativi ai nuovi standard 5G; iv) l’obbligo per gli operatori di rendicontazione degli investimenti effettuati sempre in ottica di sviluppo della tecnologia 5G.
6.5 Per quanto concerne in particolare il punto oggetto di accoglimento con la sentenza qui appellata, relativo alla determinazione del valore dei contributi da applicare, la delibera prevedeva la parametrazione di degli stessi – a parità di frequenze, durata dei diritti d’uso e area di estensione geografica del diritto – alla base d’asta che sarebbe stata fissata per la procedura di assegnazione dei diritti d’uso della porzione di banda – contigua e “gemella” – 3600-3800 MHz, oggetto delle previsioni di cui alla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
Tale ultima procedura, come noto, ha preso l’avvio – in epoca successiva alla conclusione dell’iter di proroga oggetto della presente controversia – con bando pubblicato in data 11 luglio 2018, secondo la disciplina definita dalla delibera AGCom 231/18/Cons.; in esito a ben 14 fasi di rilancio, in data 2 ottobre 2018, i diritti d’uso delle frequenze in banda 3,6- 3,8 GHz sono stati in seguito aggiudicati a Vodafone quanto a 80 MHz, a Telecom quanto a 80 MHz, a Wi. Tr. ed Iliad quanto a 20 MHz.
Per quanto concerne in particolare l’aggiudicazione in favore di Vodafone, la stessa evidenzia di essersi alla fine impegnata a corrispondere il contributo d’uso di 1.694.000.000,00 euro, 11 volte superiore alla base d’asta (c.d. prezzo di riserva), fissato in euro 158 milioni (cfr. disciplinare di gara, § 5.1.2).
7. Così ricostruita la fattispecie, nei limiti di sindacato sopra evidenziati, la disposta proroga risulta adottata all’esito di un iter coerente, sia alla normativa vigente, sia alle regole predeterminate in sede di rilascio dell’originaria concessione, accompagnato da una motivazione approfondita, come emerge anche dall’esame degli elementi posti a base della fase di consultazione pubblica, prima, e della delibera impugnata in via principale, poi.
7.1 Invero, in aderenza al dato normativo sopra riprodotto, sia la originaria delibera 209/07/Cons, sia la disciplina della relativa gara, contemplavano sin dall’origine la possibilità di richiedere ed ottenere la proroga dell’estensione della durata dei diritti d’uso delle frequenze a 3,4- 3,6 GHz (art. 4 del bando; art. 3.3 del disciplinare; art. 2, comma 9, del. 209/07/Cons).
7.2 La proroga risulta coerente alla disciplina richiamata, sia in termini di procedimento, sia di verifica dei relativi presupposti. In proposito, anche le statuizioni rese dalla sentenza impugnata confermano tale valutazione, laddove al punto 8 della motivazione (cuore del merito della decisione di accoglimento) si evidenzia che “…la proroga dei diritti d’uso già assegnati possa essere considerata del tutto legittima”.
7.3 Peraltro il Tar, sul punto oggetto di accoglimento, svolge un ragionamento che appare in parte contraddittorio e, nella restante parte, tale da porsi al di là dei predetti limiti di sindacato.
Sul primo versante, la stessa sentenza ritiene che non rientra “nelle attribuzioni di quanto (rectius questo) giudice valutare quali siano le condizioni economiche migliori per l’esercizio in proroga delle frequenze 3400-3600 MHz, comunque utili a sviluppare le trasmissioni secondo la moderna tecnologia in 5G”. Sul secondo versante, il Tar rileva una situazione obiettiva, asseritamente non contestata (pur risultando oggetto di approfondite e contrarie valutazioni) “che avrebbe dovuto indurre, a prescindere dai parametri assunti dall’Autorità come riferimento per la individuazione del contributo per la proroga… a svolgere quell’intervento correttivo adombrato nei paragrafi 81 e 82 che non risulta essere stato esercitato”.
7.4 Invero, una volta verificata la legittimità della proroga e la coerente ricostruzione della situazione, oltretutto individuata come pacifica, la valutazione circa l’opportunità di svolgere un intervento correttivo del quantum, appare generica e relativa agli ambiti di carattere tecnico, oggetto di valutazione approfondite da parte delle amministrazioni procedenti in termini non illogici.
7.5 In proposito, per quanto riguarda il quantum dei contributi, nei limiti di sindacato predetti, la determinazione non appare viziata nei termini oggetto di contestazione e di censura da parte della sentenza qui impugnata, risultando coerente sia all’oggetto della proroga, non coincidente con quello posto a base della invocata parametrazione, sia al dato temporalmente più vicino e logico, cioè la base d’asta della successiva procedura di assegnazione delle diverse frequenze, atteso che, al contrario, il prezzo finale di aggiudicazione ha costituito un elemento successivo e quindi non ancora determinato; sul punto va richiamato altresì il principio consolidato del tempus regit actum.
7.6 Non può condividersi quindi la generica valutazione di assegnazione avvenuta al di fuori di un confronto competitivo e concorrenziale, sia in quanto il confronto vi era stato in origine, all’epoca della procedura di assegnazione delle frequenze, sia in quanto la proroga è specificamente disciplinata dalla normativa di settore richiamata.
7.7 Una volta verificata la sussistenza dei presupposti per procedere alla proroga, la determinazione dell’importo rientra nella sfera di discrezionalità della p.a. in termini censurabili nei predetti limiti. Orbene, nel caso di specie tali limiti appaiono rispettati, sia dal punto di vista temporale (attesa l’epoca della disposta proroga, anteriore all’aggiudicazione della nuova procedura), sia da quello di oggetto (frequenze diverse e per un tempo inferiore, fino al 2029), sia da quello di base di riferimento (base d’asta della nuova gara da svolgere per le diverse frequenze).
Piuttosto, una volta effettuata la verifica della coerenza della proroga ai principi ed alle regole settoriali, vengono in rilievo – in termini ostativi alla stessa ammissibilità del ricorso originario in parte qua – evidenti limiti alla ulteriore estensione, nella presente sede di legittimità, della legittimazione ad impugnare gli atti anche in parte qua, in specie in capo alla società, titolare di diverse frequenze acquisite in parte addirittura in epoca successiva.
7.8 Per quanto poi concerne i punti 81 e 82 della delibera, richiamati dal Tar, il generico riferimento contenuto nella sentenza impugnata non trova effettivo riscontro all’esito dell’attenta analisi degli stessi, da cui, piuttosto, emergono, per un verso, ulteriori conferme della disposta maggiorazione in parte qua e, per un altro verso, della assenza di specifici vincoli ad una eventuale ulteriore maggiorazione.
7.8.1 Sul primo versante, il punto 81 statuisce quanto segue: “Inoltre, si osserva che in tutte le proroghe di diritti d’uso sinora concesse sono stati introdotti contributi (in genere annuali, con possibilità di pagamento anticipato), incrementati rispetto ai valori passati. In tal senso, la proposta dell’Autorità non si discosta da questa prassi, in quanto la valutazione del benchmark rimane confinata all’insieme delle bande gemelle 3.4-3.6 GHz e 3.6-3.8 GHz, che costituiscono una base unica nell’ambito del futuro ecosistema 5G e pertanto è corretto rinvenire il contributo per l’uso ottimale dello spettro in tale contesto, anche eventualmente applicando fattori correttivi in maniera giustificata e non discriminatoria”.
Tale motivazione, oltre ad apparire intrinsecamente non manifestamente illogica od abnorme (nei predetti limiti di sindacato), conferma piuttosto l’avvenuto svolgimento del necessario approfondimento e della conseguente valutazione circa la coerenza dell’incremento del contributo cui sottoporre la proroga.
7.8.2 Sul secondo versante, il punto 82 statuisce quanto segue: “Infine, circa la possibilità che i contributi proposti non siano certi o non trovino riscontro sul mercato, si osserva che questi ultimi andrebbero corrisposti a partire dal 2023, mentre la gara della banda 3.6-3.8 GHz è previsto avvenga a settembre 2018, secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, e quindi con ampio margine per valutare e correggere eventuali situazioni problematiche”.
Tale motivazione, oltre a contenere solo un generale riferimento alla futura gara poi comparata (dall’originaria parte ricorrente e dal Tar), senza che dalla stessa quindi sorga un onere immediato di utilizzo delle conclusive risultanze, evidenzia piuttosto l’ulteriore assenza di un interesse attuale in capo all’originaria parte ricorrente in parte qua, in quanto la delibera rinvia ad un contesto temporale futuro l’esercizio di quella eventuale verifica che, invece, il Tar ha posto a base del proprio accoglimento.
In proposito, come già evidenziato dalla giurisprudenza della sezione in relazione al peculiare ruolo svolto dalle Autorità settoriali e regolatorie (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 19 novembre 2020, n. 7194), la situazione potrà e dovrà essere indagata dall’Autorità nell’ambito della sua ordinaria attività di monitoraggio del mercato e delle peculiarità del settore coinvolto, che, come evidente, si caratterizza per una rapida evoluzione tecnologica.
7.9 Invero, l’omogeneità invocata verso la nuova gara di aggiudicazione delle frequenze 3,6- 3,8 GHz cit., più logicamente andrebbe ricercata con riferimento alle fattispecie invocate da parte appellante, in termini condivisi dal collegio. La stessa Autorità, con determinazione non contestata, istituisce questo parallelo ed afferma che la proroga è opportuna anche per allineare la scadenza dei diritti d’uso delle frequenze 3,4- 3,6 GHz al 2029, data attualmente fissata per gran parte dei diritti d’uso assegnati in Italia ed impiegati nell’ambito delle reti mobili, ed è anche in linea con quanto previsto dal Codice in merito all’esigenza di omogeneità dei regimi autorizzatori (par. 54 della del. 183/18/Cons).
Va altresì evidenziato, in termini di coerenza e logicità della determinazione contestata in parte qua, che il criterio in questione risulta conforme a quello previsto anche per altre frequenze (in specie in banda 900 e 1800 MHz), la cui proroga è stata concessa anche a Vodafone per un periodo anche più lungo di quello del caso di specie.
7.10 Seppur da inquadrare nella stessa ottica di verifica a posteriori, appena evidenziata, anche rispetto alle indicazioni dell’AGCM contenute nella segnalazione AS1544 del 15 novembre 2018, gli elementi evidenziati dalla stessa Autorità non si muovono in un’ottica opposta a quella seguita dalle amministrazioni parti attive della fattispecie in esame. In proposito, vanno richiamate le considerazioni che l’Autorità antitrust ha svolto laddove ha ritenuto che “la valutazione di proporzionalità, dovrebbe tenere in considerazione le caratteristiche dei diritti d’uso, quali: i) la differente durata e utilizzo a cui viene destinata la risorsa e il loro riflesso nel recupero degli investimenti; ii) la necessità di perseguire – mediante il rinnovo – obiettivi specifici, come ad esempio il mantenimento del supporto di una determinata tecnologia, il recupero degli investimenti o la permanenza di determinati servizi; iii) il riconoscimento di diritti differenziati tra l’acquisizione a titolo originario rispetto all’allocazione a titolo di rinnovo, come ad esempio la possibilità di rinnovo successivo”. Nel caso di specie infatti, come sopra evidenziati, se per un verso la disposta proroga ha preso in espresso esame i predetti punti – anche in sede di istruttoria procedimentale -, per un altro verso le peculiarità del settore, caratterizzato da una peculiare evoluzione tecnologica, impone una costante verifica della adeguatezza delle relative determinazioni.
8. Le considerazioni sin qui svolte, oltre ad assumere rilievo assorbente di tutte le censure di appello principale, comportano altresì l’infondatezza dei vizi dedotti in termini di appello incidentale, nella parte in cui con gli stessi si chiede, in sostanza, di portare ad ulteriore conseguenza la invocata illegittima determinazione del prezzo.
8.1 Nella restante parte, in cui in vizi dedotti e riproposti da Vodafone, contestano il capo della sentenza di rigetto dei motivi dedotti avverso il nulla osta al trasferimento delle frequenze a Fa., l’appello incidentale è parimenti infondato.
In proposito, le argomentazioni svolte dal Tar nel rigettare tali motivi sono condivise dal Collegio. Nei limiti di sussistenza dell’interesse ad impugnare, sopra evidenziati, attesa la disciplina vigente in tema di cessione dei diritti d’uso, le censure in esame non evidenziano profili di illegittimità in ordine ai presupposti che hanno indotto le Amministrazioni resistenti a concedere la proroga ed il nulla osta in questione.
8.2 In proposito, la normativa applicata detta con estrema chiarezza un percorso normativo e una serie di presupposti, rispetto ai quali – nei limiti di sussistenza della predetta legittimazione – parte originaria ricorrente non ha indicato alcun elemento specifico di illegittimità della determinazione.
L’art. 14 ter d.lgs. 259 cit., come noto, così dispone: “1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d’uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d’uso, con le modalità di cui ai commi 5 e 6.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilità e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati con le modalità di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 8.
3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dell’Autorità, le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d’uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l’affitto.
4. Resta fermo il potere del Ministero e dell’Autorità di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d’uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d’uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito.
5. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. L’impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l’avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.
6. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorità, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l’uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l’applicazione della decisione 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell’Unione europea, l’obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.”
8.3 A fronte del chiaro dettato normativo, nessun condivisibile elemento è stato posto a base della considerazione per cui il trasferimento autorizzato da Ar. a Fa. delle frequenze avrebbe comportato di per sé, un effetto pregiudizievole alla concorrenza.
Premesso che quale operatore del settore la stessa originaria ricorrente avrebbe potuto ipotizzare tale percorso ed analogamente adoperarsi, nel caso di specie non può dirsi verificato alcun affidamento diretto, essendo la parte subentrata ad un rapporto in essere, in presenza dei relativi presupposti. Piuttosto, a fronte di un ingresso di un operatore sul mercato dei servizi 5G che di per sé favorisce la concorrenza, il contrario giudizio ex comma 6 cit. impone la dimostrazione dei relativi presupposti, assente nel caso de quo.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli vanno accolto nei termini predetti e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi, a fronte della peculiarità e novità della questione, per compensare le spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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