In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24694.

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, la mera circostanza della nullità della notifica di tale decreto a militare in attività di servizio, in violazione dell’art. 146 c.p.c., non è di per sé sufficiente a fondare l’ammissibilità dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alle concrete modalità di espletamento del detto servizio, abbiano reso impossibile al medesimo militare di mantenere i contatti con il luogo di residenza abituale ed i congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre, che aveva ricevuto la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell’atto per reagirvi adeguatamente (entro il termine previsto per proporre l’opposizione tempestiva), tenuto altresì conto del termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24694

Data udienza 13 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione ad esecuzione – Decreto ingiuntivo – Precetto – Invalidità della notifica ai sensi dell’art. 146 c.p.c. – Difetto di allegazione e prova – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26620/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, E PER ESSA (OMISSIS) SPA, QUALE SUA SPECIALE PROCURATRICE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2508/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2017;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STUFANO.

RILEVATO

che:
con precetto notificato il 23-29/06/2007 la (OMISSIS) spa, quale mandataria di (OMISSIS) spa, intimo’ a (OMISSIS) il pagamento di Euro 42.716,83 in base a precedente Decreto Ingiuntivo n. 17176 del 1992 del Tribunale di Roma conseguito anche ai danni della condebitrice (OMISSIS) (ex coniuge del (OMISSIS)), indicato come azionato il 21-24/05/1993 e addotto come gia’ azionato con precedente procedura esecutiva risultata fruttuosa solo in parte;
il (OMISSIS) propose opposizione con atto notificato il 16/07/2007, lamentando l’omessa previa notificazione del titolo esecutivo o la nullita’ di quest’ultima per violazione dell’articolo 146 c.p.c., essendo egli militare in missione all’estero al tempo della notifica, con conseguente prescrizione del diritto; ancora, dedusse l’omessa nuova notifica del titolo in occasione del precetto intimato nel 2007 e contesto’ il quantum pure in forza dell’intervenuta assegnazione di Euro 6.002,92 all’esito di precedente procedura esecutiva ed in ogni caso per l’incomprensibilita’ del computo degli interessi pretesi, riguardo ai quali invocava pure l’articolo 1283 c.c.;
costituitasi la (OMISSIS) spa quale succeditrice della mandante, l’adito tribunale – con sentenza n. 25107/09 – accolse l’opposizione, per mancata previa o contestuale notifica del decreto ingiuntivo integrante il titolo esecutivo azionato pure per la successiva procedura esecutiva, reputato necessario assicurare la certezza dei rapporti tra il creditore procedente ed il debitore (che avrebbero dovuto trovare esaustivita’ e completezza attraverso la formalita’ della notifica del titolo esecutivo messo in esecuzione mediante il precetto), riscontrata ulteriore ragione di nullita’ nella diversita’ degli importi precettati di cui alla copia notificata all’opponente ed all’originale depositato in giudizio, nonche’ nella mancata considerazione dell’intervenuta assegnazione in conto del credito originario;
tale sentenza fu gravata di appello dalla (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa), quale successore di (OMISSIS) spa, mandataria di (OMISSIS) spa (a sua volta evidentemente avente causa della precettante): ed il gravame fu in parte accolto;
in particolare, fu ritenuta idonea la descrizione del titolo esecutivo in via di azionamento come contenuta nel precetto opposto, in forza del capoverso dell’articolo 654 c.p.c., mentre la nullita’ della notificazione del decreto ingiuntivo non fu reputata ammissibile motivo di opposizione ad esecuzione, ma riservata ad un’opposizione tardiva ai sensi dell’articolo 650 c.p.c.;
nel merito, peraltro, il quantum debeatur fu attentamente ricalcolato in Euro 25.949,45, oltre spese di precetto, fino a totali Euro 26.583,80: e limitatamente a tale importo il diritto ad agire in via esecutiva fu riconosciuto all’ultima cessionaria della precettante, in parziale accoglimento dell’opposizione a suo tempo dispiegata dal (OMISSIS), condannato alle spese del doppio grado;
questi ricorre per la cassazione di tale sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 13/04/2017 col n. 2508, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato il 06-09/11/2017, mentre la sola intimata (OMISSIS) spa, quale mandataria di (OMISSIS) srl (ultima cessionaria nota del credito precettato) non espleta attivita’ difensiva in questa sede.

CONSIDERATO

che:
il ricorrente si duole di “violazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, ed in particolare la violazione dell’articolo 146 c.p.c., in relazione agli articoli 157 e 160 c.p.c., nonche’ violazione dell’articolo 650 c.p.c., in relazione all’articolo 112 c.p.c.”, come pure di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 654 c.p.c., in relazione all’articolo 479 c.p.c.”: egli sostiene che sarebbe stata necessaria una nuova notifica del titolo esecutivo in occasione del nuovo atto di precetto, non bastando la mera menzione in esso di parti e data di notifica del monitorio e del provvedimento che ne aveva gia’ disposto l’esecutorieta’ e dell’apposizione della formula esecutiva, per la correttezza dei rapporti tra creditore e debitore; in ogni caso, ricorda di avere dedotto la nullita’ della notifica, sicche’ l’azione, a maggior ragione dinanzi alla discrasia tra gli importi precettati e quelli dovuti quale causa idonea a fuorviare il debitore dalle corrette decisioni, andava qualificata come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, per aver l’opponente dedotto la nullita’ della notifica e non aver alcunche’ contestato al riguardo la controparte;
nessuno dei profili enunciati puo’ dirsi fondato;
la corte di appello ha fatto piana applicazione di una norma di estrema chiarezza sul riconoscimento della facolta’, per il precettante in base a decreto ingiuntivo, di sostituire la notifica del titolo esecutivo con la menzione di elementi identificativi e conseguita esecutivita’: in particolare, essa, con accertamento in fatto non contraddetto da idonea censura in questa sede e mancando in ricorso una pedissequa trasposizione del precetto idonea a contrastarlo, ha correttamente rilevato quegli elementi come indicati appunto nel precetto opposto;
al contrario, nessun testo normativo o valido principio generale sorregge la tesi del ricorrente sulla necessita’, in caso di nuovo precetto, di una – rinnovata o meno, poco importa – notifica del titolo esecutivo in esclusione delle facolta’ peculiari concesse, quali autentico privilegio processuale, al beneficiario di un decreto ingiuntivo, in ragione – evidentemente – della struttura del procedimento e della conoscenza che di quello si presume gia’ avutasi da parte dell’ingiunto con la sua notifica, benche’ prima del conseguimento dell’esecutivita’;
ancora, come ricordato pure dalla qui gravata sentenza, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto e’ viziato da un’invalidita’ formale, il cui rimedio e’ l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione ad esecuzione ex articolo 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’articolo 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza (Cass. 31/08/2015, n. 17308, richiamata dalla corte di merito; ma v. pure, tra le successive, Cass. ord. 15/11/2019, n. 29729);
e tuttavia non e’ possibile la riqualificazione dell’opposizione a precetto in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, poiche’ tanto presupporrebbe una richiesta esplicita in tal senso dell’interessato e soprattutto la sussistenza di tutti i presupposti della seconda;
per quest’ultima occorre, tra l’altro, che all’irregolarita’ della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe all’opponente, che a causa di quell’irregolarita’ egli, nella qualita’ di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (tra molte, v. Cass. ord. 04/04/2016, n. 6518);
pertanto, la mera circostanza della nullita’ della notifica del decreto ingiuntivo a militare in servizio, in violazione dell’articolo 146 c.p.c., non e’ di per se’ sola sufficiente a fondare l’ammissibilita’ dell’opposizione tardiva ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alla concrete modalita’ di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile al militare mantenere i contatti con il suo luogo di residenza abituale ed i suoi congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre, che aveva ricevuto – sia pure, in tesi, irritualmente – la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell’atto per reagirvi adeguatamente e, per di piu’, entro il termine previsto per proporre l’opposizione tempestiva, pure tenuto conto del termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione (quanto al quale, nella fattispecie, lo stesso ricorrente ammette intervenuta una precedente procedura esecutiva fondata sullo stesso decreto ingiuntivo);
in difetto di allegazione e prova, se non di esplicita sollecitazione in tal senso alla corte territoriale, comunque del detto presupposto e di tutti gli altri legittimanti l’opposizione tardiva, la qui gravata sentenza si sottrae pure alle critiche sotto questo profilo mossele dal ricorrente;
il ricorso non puo’ che essere quindi, nel suo complesso, rigettato, ma non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, per non avervi svolto attivita’ difensiva l’intimata;
infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, va dato atto che sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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