consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 11 aprile 2016, n. 1411

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 797 del 2007, proposto dal

Comune di (omissis), in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Co. in Roma, viale (…);

contro

Ri. Tu. e Bi. In., rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Pa., Fr. Br. e Ma. Ga., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Br. in Roma, viale (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna – Sezione Staccata di Parma n. 486 del 10 – 25 ottobre 2006, resa tra le parti, concernente revoca di concessione edilizia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l’avvocato Ma. Co. su delega dell’avvocato Pa. Co. e l’avvocato Fr. Br.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza n. 486 del 25 ottobre 2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, accoglieva il ricorso proposto da Bi. In. e Ri. Tu. e, per l’effetto, annullava il provvedimento con il quale il Comune di (omissis) aveva revocato la concessione edilizia n. 4424 del 18 agosto 2000 relativa alla ristrutturazione del fabbricato di loro proprietà sito in località (omissis) e della recinzione esterna.

2.- Ad avviso del TAR, il provvedimento di revoca della concessione edilizia – adottato dal Comune a seguito degli esposti degli abitanti della zona (ed in particolare di quello di Se. Do.) che lamentavano che la recinzione da ristrutturare era stata eseguita in epoca successiva al 1967 in assenza di autorizzazione e a una distanza dalla sede stradale inferiore a quella normativamente prevista – risultava perplesso, non essendo stata acclarata né la data della realizzazione della recinzione né se questa insisteva su area pubblica o privata, nonché irragionevole e in contrasto con il principio di salvezza degli atti amministrativi, essendo stata annullata l’intera concessione edilizia e, quindi, anche l’intervento di ristrutturazione del fabbricato destinato ad abitazione, malgrado questo intervento non fosse stato oggetto di contestazioni.

Il TAR condannava il Comune di (omissis) alla rifusione delle spese di giudizio che liquidava in euro 6.022,73.

3.- Il Comune di (omissis) ha impugnato la sentenza del TAR, di cui ha chiesto l’annullamento o la riforma alla stregua dei seguenti motivi:

3.1- erroneità della sentenza per non aver considerato che il ricorso di primo grado era inammissibile per carenza del contraddittorio per non essere stato notificato al signor Se. Domenico che aveva denunciato l’abusività della originaria costruzione del muro e, di conseguenza, della sua ristrutturazione;

3.2- erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente motivazione, non essendo state adeguatamente apprezzate le ragioni poste a base del provvedimento di revoca della concessione edilizia e per contraddittorietà del decisum (annullamento totale della concessione edilizia) con la motivazione della sentenza incentrata sulla scindibilità della concessione edilizia.

4.- Si sono costituiti in giudizio i signori Ri. – Bi. che hanno chiesto il rigetto dell’appello, riproponendo anche le censure da essi dedotte in primo grado e assorbite in sentenza.

5.- Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, il giudizio è stato assunto in decisione.

6.- L’appello del Comune di (omissis) è infondato e va respinto.

6.1- Non sussiste l’asserita carenza di contraddittorio del ricorso di primo grado, atteso che il signor Se. non riveste la qualità di controinteressato.

Il signor Se. che aveva presentato l’esposto denuncia da cui è scaturito a detta del Comune il provvedimento di annullamento in autotutela, non figura tra i destinatari del provvedimento nemmeno quale terzo interessato, rivestendo rispetto al provvedimento impugnato un mero interesse di fatto come tale privo di giuridico rilievo.

Invero, la qualità di controinteressato, cui il ricorso va notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse anche legittimo a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze solo indirette o riflesse, ma unicamente a chi dal provvedimento stesso riceve un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 1356; 23 febbraio 2015, n. 864).

Ebbene nel caso di specie, il signor Se. non ritrarrebbe alcun beneficio diretto, ovvero di espansione della propria posizione giuridica dalla eventuale conferma del provvedimento impugnato, ma un vantaggio del tutto indiretto e di mero fatto, sicché non figura tra i soggetti controinteressati ai quali il ricorso va notificato a pena di inammissibilità.

8.- Le doglianze dedotte dal Comune appellante relative al merito della questione dedotta in giudizio sono del pari infondate.

8.1- E’ infondata la asserita unitarietà e inscindibilità della concessione edilizia revocata, atteso che – come correttamente rilevato dal TAR – la concessione edilizia in questione aveva un contenuto composito: ristrutturazione del fabbricato e rifacimento del muro di recinzione perfettamente scindibile.

Poiché l’intervento contestato riguarda solamente la ristrutturazione del muro di cinta, ben poteva ed anzi doveva, il Comune limitare solamente a tale intervento l’annullamento del titolo abilitativo senza coinvolgere attraverso l’annullamento della concessione edilizia nella sua interezza altre opere autorizzate con lo stesso provvedimento per le quali non vi erano motivi per disporne l’annullamento.

Insomma non è chi non veda che sia sotto l’aspetto tecnico che sotto quello giuridico l’intervento contestato, ovvero il rifacimento del muro di cinta, è del tutto autonomo rispetto all’intervento di ristrutturazione dell’adiacente edificio residenziale, malgrado gli interventi siano stati autorizzati con un unico atto amministrativo, trattandosi all’evidenza di atto a contenuto plurimo e, quindi, in via di principio scindibile.

8.2- Quanto all’asserita falsità della dichiarazione resa dagli appellati, signori Bi. – Ri. in sede di istanza del titolo abilitativo, sembra verosimile ritenere che la domanda di ristrutturazione dell’esistente si basava sul convincimento della corrispondenza della situazione di fatto alla situazione di diritto, tanto più che i signori Bi. – Ri., recenti acquirenti dell’immobile, non potevano conoscere esattamente la data di realizzazione del muro di cinta e non potevano che fare affidamento sulla situazione di fatto e su quanto dichiarato dal venditore.

8.3- D’altra parte non è stata acquisita dal Comune alcuna prova circostanziata sulla data di costruzione del muro di cinta se antecedente o meno al 1970, non essendo idonee nemmeno quali prove indiziarie le dichiarazioni degli abitanti della zona, espresse sulla base di ricordi e rese su moduli prestampati e per lo più prive di certificazione sulla provenienza.

8.4- In ordine all’asserita violazione dell’articolo 18 del Codice della Strada, a parte l’inammissibilità dell’integrazione della motivazione dell’atto impugnato, atteso che nessun riferimento in esso è fatto alle disposizioni del Codice della Strada, è argomento estraneo al provvedimento impugnato che riguarda l’asserita illegittimità della concessione di ristrutturazione edilizia per abusivismo edilizio.

Comunque, la disciplina che regola la costruzione dei muri di cinta nell’ambito dei centri abitati è dettata dall’articolo 28 del d.p.r. n. 495 del 1992 che prevede distanze da rispettare solamente rispetto alle autostrade e alle strade urbane di scorrimento, mentre nel caso si controverte della distanza da una strada comunale non di scorrimento veloce.

8.5- L’asserita necessità prospettata dal Comune di ripristinare l’ampiezza della strada non è suffragata da alcun elemento probatorio sulla originale ampiezza, sulla data dell’intervento privato di costruzione del muro, sulla eventuale abusiva occupazione del suolo stradale a mezzo la realizzazione del muro di cinta.

A tal punto, non può che condividersi il percorso motivazionale del TAR sulla perplessità della motivazione posta a base del disposto annullamento della concessione edilizia che manifesta un non corretto uso dello ius poenitendi.

8.6- Invero l’esercizio del potere di annullamento di autotutela richiede la valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati contrapposti e presuppone almeno la certezza sui presupposti di fatto e sull’illegittimità dell’atto che si va ad annullare, mentre nel caso non risulta alcuna certezza nemmeno sull’esistenza dei presupposti di fatto posti a base del disposto annullamento.

Il provvedimento impugnato si pone anche in contrasto con il contrapposto principio di salvezza degli atti e con i principi di ragionevolezza, non potendo l’annullamento in autotutela di un provvedimento a contenuto plurimo coinvolgere le parti del provvedimento esenti da vizi.

La infondatezza dei motivi dedotti dal Comune di (omissis) comporta il rigetto dell’appello.

Le spese di questo grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in relazione alla peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di questo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Doris Durante – Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 11 aprile 2016.

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