In tema di diffamazione a mezzo stampa

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 aprile 2021| n. 13069.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la mera presentazione delle dimissioni dall’incarico da parte del direttore responsabile non è di per sé causa di esonero da responsabilità per l’omesso controllo della pubblicazione ai sensi dell’art 57 cod. pen., rimanendo egli investito della posizione di garanzia fino al momento in cui non si sia esaurita la procedura di aggiornamento della registrazione prevista dall’art. 6, legge 20 gennaio 1948, n. 47.

Sentenza|7 aprile 2021| n. 13069

Data udienza 16 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO L’ONORE – DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/04/2019 della Corte Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SCORDAMAGLIA Irene;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, LOCATELLI Giuseppe, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili;
letta la memoria in data 28 gennaio 2021 dell’avv. (OMISSIS), difensore della parte civile (OMISSIS), che ha concluso con richiesta di dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi e di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado, come da nota spese versata in atti;
letta la memoria in data 10 febbraio 2021 a firma dell’avvocato (OMISSIS), difensore di entrambi gli imputati, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di (OMISSIS) per il reato continuato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, commesso a far data dal (OMISSIS) in danno di (OMISSIS); in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Cagliari del 30 maggio 2017 ed in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale e della parte civile, la Corte ha condannato, anche agli effetti civili, (OMISSIS), nella qualita’ di direttore responsabile del quotidiano (OMISSIS), per il reato di omesso controllo ex articolo 57 c.p., dal quale in primo grado era stato assolto con la formula per non avere commesso il fatto.
La vicenda si riferisce alla pubblicazione sul quotidiano “(OMISSIS)”, nell’edizione del 30 settembre 2012, nonche’ sul sito internet della stessa testata giornalistica, di articoli dal titolo: “Meno 27 giorni al carcere, (OMISSIS) condannato dall’amico del Giudice” e “Toh, il Giudice di Cassazione e’ amico della toga diffamata”, a firma di (OMISSIS), con i quali si offendeva la reputazione del Dott. (OMISSIS), magistrato della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, relatore nel procedimento relativo al ricorso presentato da (OMISSIS) avverso la sentenza di conferma della sua condanna, per la diffamazione perpetrata nei confronti del magistrato (OMISSIS), conclusosi con il rigetto del ricorso medesimo, accusandolo di essere venuto meno al dovere di imparzialita’, astenendosi dalla trattazione del ricorso, esercitando la giurisdizione nei confronti di un amico stretto e di un compagno, che aveva favorito con il consentirgli di lucrare il risarcimento del danno; articoli sul cui contenuto (OMISSIS), da direttore responsabile della testata giornalistica, non aveva esercitato il doveroso controllo ex articolo 57 c.p., cui, ancorche’ dimissionario, era, comunque, tenuto, posto che il cambio al vertice del quotidiano “(OMISSIS)”, al momento della pubblicazione degli articoli, non era stato formalizzato nei modi previsti dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, articoli 5 e 6, ossia mediante l’annotazione del mutamento dell’assetto direttivo della testata, corredata dalle prescritte dichiarazioni, nel registro delle pubblicazioni periodiche tenuto presso la cancelleria del Tribunale.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato ad un solo motivo, con il quale si denunciano la violazione dell’articolo 43 c.p., comma 1, articolo 51 c.p., comma 1 e articolo 59 c.p., u.c., e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del dolo del reato di diffamazione e al diniego del riconoscimento dell’esimente del diritto di cronaca nella forma putativa.
A sostegno si deduce che la Corte territoriale, valorizzando i profili di negligenza nell’operato dell’articolista, cui si rimproverava di non avere controllato, con la diligenza e con la perizia richieste ad un giornalista professionista, la verita’ del fatto posto a fondamento della notizia diffamatoria, ossia il rapporto di stretta amicizia esistente tra i magistrati (OMISSIS) e (OMISSIS) in ragione della risalente relazione di colleganza presso il Tribunale di Milano e della comune militanza nella corrente di “Magistratura Democratica”, ed evocando il dolo eventuale, quale criterio di attribuzione soggettiva del fatto, avrebbe depotenziato il dolo richiesto per l’integrazione del reato di cui all’articolo 595 c.p., finendo per costruire la diffamazione come una fattispecie mista ed indifferenziata dal punto di vista dell’elemento soggettivo, suscettibile di conglobare fatti dolosi e meramente colposi. Tale operazione, tuttavia, avrebbe snaturato il proprium dell’esimente putativa di cui all’articolo 59 c.p., u.c., che dispone espressamente che, se l’errore sull’esistenza della causa di giustificazione (l’esercizio del diritto di cronaca) e’ determinato da colpa, la punibilita’ e’ esclusa quando il fatto non e’ previsto come delitto colposo, come nel caso della diffamazione.
Si conclude, dunque, nel senso che, se la mancata verifica dell’effettiva esistenza di un rapporto di amicizia tra (OMISSIS) e (OMISSIS) era dovuta alla mera negligenza del (OMISSIS) nell’accertare presso il Ministero della Giustizia quando e come i due magistrati fossero stati colleghi presso il Tribunale di Milano – verifica omessa sul presupposto del diniego delle notizie in tal senso richieste -, si sarebbe dovuto riconoscere che l’errore circa la verita’ del fatto posto a fondamento della notizia diffusa nell’esercizio del diritto di cronaca era ascrivibile a colpa del giornalista, per violazione di una regola cautelare che impone al pubblicista di controllare rigorosamente la verita’ della notizia mediante la verifica dell’attendibilita’ delle fonti: tanto avrebbe dovuto portare ad escludere la responsabilita’ del ricorrente per il delitto di diffamazione, per non essere questo punibile a titolo di colpa. Apodittica sarebbe, in ogni caso, la motivazione in punto di riferibilita’ del fatto all’autore sotto il profilo della volizione dell’evento giuridico del reato, essendo stato lo stesso giustificato mediante l’anodino riferimento alla categoria del dolo eventuale.
2.2. Anche il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione dell’articolo 57 c.p. e il vizio di motivazione, rilevando come la Corte di appello, lungi dall’accertare se (OMISSIS), pacificamente dimissionario al momento della pubblicazione degli articoli diffamatori e sostituito da (OMISSIS), avesse potuto in concreto compiere il controllo sul loro contenuto, aveva valorizzato, onde giustificarne la perdurante esigibilita’ a suo carico, il mero dato formale del mancato aggiornamento dei dati relativi all’investitura del nuovo direttore responsabile della testata giornalistica, ai sensi degli L. n. 47 del 1948, articoli 5 e 6: aggiornamento rispetto al quale, tuttavia, sia la proprieta’ de “(OMISSIS)” che il nuovo direttore responsabile erano ancora in termini per adempiervi, essendo, all’uopo, previsti quindici giorni per provvedervi. Nella prospettiva coltivata dal decidente, dunque, la responsabilita’ penale del direttore responsabile del quotidiano per l’omesso controllo sul contenuto degli articoli pubblicati continuava ad essere configurata alla stregua di una responsabilita’ di posizione, insensibile ad ogni richiamo alla necessita’ di costruire l’addebito a “titolo di colpa” secondo il paradigma della responsabilita’ personale e colpevole, che si traduce, sul piano dell’accertamento, nella necessita’ della prova rigorosa della riconducibilita’ del fatto all’autore e della sua rimproverabilita’, sotto il duplice profilo della prevedibilita’ e prevenibilita’. La Corte territoriale, invece, onde dare consistenza a tali decisivi aspetti della responsabilita’ del ricorrente, si era valsa di dati documentali meramente suggestivi in ordine al perdurante suo espletamento della funzione di direttore responsabile del quotidiano (OMISSIS) anche nel periodo compreso tra il (OMISSIS).
3. Ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Locatelli Giuseppe, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 26 gennaio 2021, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
4. Con memoria in data 28 gennaio 2021, il difensore della parte civile costituita ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi ed ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo che i ricorrenti vengano condannati alla rifusione delle spese del grado, come da nota spese versata in atti.
5. Con memoria in data 10 febbraio 2021, il difensore degli imputati ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati ascritti agli imputati estinti per prescrizione, maturata alla data del 29 marzo 2020.
1.1. Quanto al delitto di diffamazione continuata e aggravata (di cui all’articolo 595 c.p., commi 1 e 3 e L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 13), ascritto a (OMISSIS), preso atto dell’assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159 c.p., va riconosciuto che la contestata circostanza aggravante della recidiva specifica ex articolo 99 c.p., comma 2, non dispiega alcun effetto sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato ai sensi dell’articolo 157 c.p., comma 2, (in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 20808 del 25/10/2018). La stessa, infatti, non puo’ dirsi ritenuta ed applicata dal Tribunale, che ad essa si e’ riferita genericamente, ponendo in rapporto di equivalenza – nell’operato bilanciamento ex articolo 69 c.p., – le circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate (cfr. sentenza del Tribunale di Cagliari del 30 maggio 2017, pag. 22, IV capoverso), senza nulla motivare in ordine alle ragioni per le quali il nuovo illecito fosse da considerare sintomo effettivo di maggiore riprovevolezza della condotta tenuta dall’imputato e di una piu’ intensa pericolosita’ di questi (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838).
1.2. Quanto al delitto di omesso controllo sul contenuto degli articoli diffamatori, pubblicati sulle edizioni cartacee e on-line del quotidiano “(OMISSIS)” a firma di (OMISSIS) (di cui all’articolo 57 c.p. in relazione all’articolo 595 c.p., commi 1 e 3 e L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 13), ascritto ad (OMISSIS), quale direttore responsabile della detta testata d’informazione giornalistica, ribadito il rilievo circa l’assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159 c.p., va dato atto dell’irrilevanza della contestata circostanza aggravante della recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale ex articolo 99 c.p., comma 4, posto che, ai sensi di tale disposizione, l’aumento della pena comminato al recidivo reiterato e’ previsto solo per l’ipotesi che questi commetta: “un altro delitto non colposo”: dunque, non per l’ipotesi di commissione del reato di cui all’articolo 57 c.p., pacificamente integrante una fattispecie colposa.
2. Entrambi i ricorsi devono, pero’, essere respinti agli effetti civili.
2.1. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e’ infondato.
2.1.1. In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo, e’ sufficiente il dolo generico, che puo’ anche assumere la forma del dolo eventuale (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, Verratti, Rv. 258943; Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, Arcadi, Rv. 254390; Sez. 5, n. 6169 del 19/10/2012, Prado, Rv. 255015; Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Neri Riboli, Rv. 213631; Sez. 5, n. 679 del 28/11/1997, Curcio, Rv. 209879): si tratta di affermazione di principio della quale occorre riconoscere la perdurante validita’, anche all’esito del confronto con la nozione di dolo eventuale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104, alla stregua della quale il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilita’ di verificazione dell’evento concreto e cio’ nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi.
In particolare, in materia di diffamazione a mezzo della stampa periodica, se e’ vero che il diritto di cronaca giornalistica, garantito dall’articolo 21 Cost., trova un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di modo che il primo puo’ essere lecitamente esercitato, ove ne possa derivare una lesione del secondo, soltanto quando il cronista si sia accertato scrupolosamente dell’assoluta verita’ della notizia pubblicata, assolvendo l’onere di scegliere le fonti informative con grande oculatezza, esaminandone accuratamente la attendibilita’ e controllando e verificando puntualmente i fatti appresi, senza ritenersi appagato dalla loro veridicita’ o verosimiglianza (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Rv. 278952; Sez. 5, n. 12859 del 14/02/2005, Rv. 231687; Sez. 5, n. 40415 del 19/05/2004, Rv. 231002; Sez. 5, n. 5941 del 05/04/2000, Rv. 216120; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999, Rv. 216437; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Rv. 215037; Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Rv. 212131; Sez. 5, n. 8848 del 15/07/1997, Rv. 208614; Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997, Rv. 208085; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Rv. 206792), e’, dunque, altrettanto vero che, nell’ipotesi in cui all’anzidetta verifica della notizia non si sia proceduto, nei termini rigorosi richiesti, il giornalista che intenda, comunque, pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verita’ (Sez. 5, n. 19046 del 18/02/2010, Rv. 247249; Sez. 5, n. 31957 del 22/06/2001, Rv. 219638): donde, persino l’impossibilita’ per il giornalista di realizzare il controllo della veridicita’ della notizia, a causa della inaccessibilita’ delle fonti di verifica, non dispiega alcuna valenza scusante, posto che tale inaccessibilita’, lungi dal comportare l’esonero dall’obbligo di controllo, si traduce nella non pubblicabilita’ della notizia (Sez. 5, n. 3132 del 08/11/2018, Rv. 275259).
Cio’ posto, la Corte territoriale ha mostrato di essersi attenuta a tali indicazioni direttive, tanto emergendo dalle decisive evidenze, delle quali si e’ dato puntualmente conto in motivazione, attestanti che il giornalista professionista (OMISSIS) si era rappresentato la significativa possibilita’ che dalla mancata accurata verifica del dato fattuale – la pregressa, risalente, amicizia tra due i magistrati coinvolti nella vicenda – posto a fondamento della notizia della mancata astensione del Consigliere (OMISSIS) dalla trattazione del ricorso per cassazione, proposto da (OMISSIS) contro la sentenza di conferma della sua condanna per la diffamazione commessa nei confronti del (OMISSIS), derivasse un’offesa alla reputazione del (OMISSIS), e che, cio’ nonostante, ne aveva accettato il rischio di verificazione, in tal modo volendo, con il prestarvi adesione, l’evento giuridico del delitto di diffamazione. Evidenze individuate dalla Corte di merito nelle circostanze che (OMISSIS), appreso del rapporto di amicizia esistente tra (OMISSIS) e (OMISSIS), risalente al periodo di concomitante espletamento delle funzioni giudiziarie presso il Tribunale di Milano, sul finire degli anni âEuroËœ70, da una fonte, interna agli uffici giudiziari meneghini, da ritenersi poco affidabile perche’: “non aveva sentito il dovere morale di uscire allo scoperto” (pag. 33 ultimo capoverso della sentenza impugnata), lungi dal controllare la verita’ dell’informazione ricevuta, tentando l’accesso agli atti amministrativi presso il Ministero della Giustizia, si era sentito appagato, quanto alla conferma della stessa, dalla “sensazione”, esternatagli dalla giornalista (OMISSIS) – fonte, questa, “esterna” agli uffici giudiziari milanesi -, che (OMISSIS) e (OMISSIS) si conoscessero, quand’invece era certo che non fosse coinciso il tempo di espletamento delle rispettive funzioni presso il Tribunale di Milano.
Il descritto “modus procedendi” e’, senza dubbio, frutto di un evidente mancato assolvimento dell’obbligo di un giornalista professionista – e, in quanto tale, consapevole della potenziale lesivita’ di notizie riferite all’ambito giudiziario – di rendere un’informazione completa e di effettuare, all’uopo, tutti i controlli necessari per verificarne la fondatezza (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V. e altro, Rv. 245154). L’inottemperanza al detto obbligo deontologico ha comportato, infatti, la non veritiera attribuzione alla parte offesa, (OMISSIS), di un fatto l’essere venuto meno all’obbligo di terzieta’ connaturato all’esercizio delle funzioni giudiziarie in se’ pregiudizievole per la sua reputazione. Tale attribuzione, in quanto valutata dai giudici di merito quale espressione di peculiare corrivita’ nell’esercizio di un’attivita’ professionale suscettibile di incidere profondamente sui beni giuridici della riservatezza, dell’onore e della reputazione, aventi dignita’ costituzionale, ex articoli 2 e 3 Cost. (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V. e altro, Rv. 245154), e’ stata correttamente ritenuta rivelatrice di una condotta tenuta anche a costo di produrre conseguenze lesive per il soggetto nominato negli articoli apparsi sulla stampa periodica e, quindi, caratterizzata dal dolo eventuale.
2.1.11. Alla stregua di quanto sin qui considerato, e’ da escludere che il ricorrente possa fondatamente invocare la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca. Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, la detta scusante e’ configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Rv. 271628; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Rv. 232134; Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998, Rv. 211539).
La liceita’ del comportamento tenuto dal ricorrente non puo’, dunque, essere legittimamente ritratta dall’esercizio putativo, per errore, del diritto di cronaca, perche’, allorche’ venga pubblicata una notizia obiettivamente falsa, e’ necessaria l’esistenza di un errore assolutamente scusabile, non assumendo alcuna valenza esimente la verita’ putativa, cioe’ solo supposta, del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza dell’effettiva sussistenza dei fatti denunciati (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Mattana P, Rv. 212131; Sez. 5, n. 891 del 04/12/1996 – dep. 05/02/1997, Rv. 206908).
Va, dunque, riaffermato che la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca e’ ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l’affidamento riposto in buona fede sulle fonti di conoscenza (Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Rv. 277958; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Rv. 232134; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999 – dep. 21/02/2000, Rv. 216437; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Rv. 215037; Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998, Rv. 211539; Sez. 5, n. 8848 del 15/07/1997, Rv. 208614; Sez. 1, n. 2173 del 14/12/1993 – dep. 21/02/1994, Rv. 196413).
Ne’ puo’ allegarsi da parte del giornalista l’impossibilita’ di realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa della inaccessibilita’ delle fonti di verifica, giacche’ tale inaccessibilita’, lungi dal comportare l’esonero dall’obbligo di controllo, implica la non pubblicabilita’ della notizia (Sez. 5, n. 3132 del 08/11/2018, Rv. 275259).
2.2. Anche il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e’ infondato.
2.2.1. Invero, la ragione giustificatrice della responsabilita’ del direttore del giornale periodico per i reati commessi a mezzo di esso risiede nella posizione di preminenza da lui rivestita, che gli impone di controllare il contenuto degli articoli destinati alla pubblicazione per evitare che, per il loro tramite, siano offesi beni giuridici penalmente tutelati.
Deve, al riguardo, rammentarsi che l’articolo 57 c.p., nella sua versione originaria ossia in quella coniata dal nomoteta del 1930 -, sanciva la responsabilita’ penale del direttore della pubblicazione periodica collegandola esclusivamente alla sua qualita’.
La Corte costituzionale, conscia della difficolta’ di rendere compatibile la norma suddetta con il principio della responsabilita’ penale, personale e colpevole, di cui all’articolo 27 Cost., comma 1, in attesa di un auspicato intervento novellatore del legislatore, aveva, allora, cercato di offrine un’interpretazione conforme al dettato costituzionale, evidenziando che il fondamento della responsabilita’ del direttore per i reati commessi col mezzo della stampa periodica doveva essere individuato negli obblighi di vigilanza e di controllo connessi alla sua posizione di garante della liceita’ della pubblicazione; obblighi che, ancorche’ non puntualmente espressi in un precetto legislativo, dovevano desumersi dal sistema di disciplina, complessivamente inteso, della figura del direttore responsabile della pubblicazione periodica.
In risposta alla sollecitazione della Consulta, il legislatore, con la L. 4 marzo 1958, n. 127, articolo 1, ha riscritto la norma di cui all’articolo 57 c.p., delineando con maggiore compiutezza la responsabilita’ del direttore, nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa disciplina al principio costituzionale della personalita’ della responsabilita’ penale.
In particolare, secondo le cadenze della nuova disposizione, la colpa, che fonda la responsabilita’ del direttore, e’ individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, che coincide con il suo dovere di: “esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati”. Alla stregua del canone illustrato, dunque, prima ancora che colpevole, la responsabilita’ del direttore del giornale e’ per il “fatto proprio”: cio’ esige che tra la sua omissione di controllo sul contenuto della pubblicazione e l’evento, costituito dal reato commesso con il mezzo della pubblicazione medesima, sia ravvisabile un nesso di causalita’ materiale. Solo dopo la dimostrazione dell’esistenza di quest’ultimo e’ possibile andare alla ricerca della prova del nesso psichico tra il fatto e l’autore: nesso che sara’ da escludere tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l’errore invincibile (articoli 45, 46 e 48 c.p.) impediscano di affermare che l’omissione sia stata “commessa con coscienza e volonta’” (articolo 42 c.p.).
Nella delineata prospettiva, il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 198 del 1982, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale della L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 3, (Disposizioni sulla stampa) e dell’articolo 57 c.p. in relazione all’articolo 3 Cost., ha ulteriormente chiarito, onde meglio individuare il fondamento giustificativo della responsabilita’ penale del direttore della pubblicazione periodica, che:” Come si evince anche dai lavori preparatori della L. n. 47 del 1948, la norma predetta (ossia la L. n. 47 del 1948, articolo 3, comma 1:””Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile”) e’ in armonia con la fondamentale esigenza di indicare un soggetto immediatamente identificabile che risponda del periodico di fronte alla legge, come del resto prescrive l’articolo 21 Cost.. L’identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua funzione e’ posto piu’ degli altri in grado di seguire tutta l’attivita’ del periodico, risponde a sufficienti criteri di razionalita’”, posto che:” l’indicazione prevista dalla legge costituisce uno strumento di identificazione certa ed immediata del responsabile”, responsabile che non puo’ non coincidere se non con il soggetto che del periodico e’ “in effetti, la guida e l’ispiratore”.
La scelta dell’ordinamento interno di individuare nel direttore responsabile del giornale periodico il soggetto che risponda di quanto in esso pubblicato dinanzi alla legge e, percio’, investito dalla legge medesima – segnatamente dal combinato disposto della L. n. 47 del 1948, articolo 3, comma 1 e articolo 57 c.p. – di una posizione di garanzia a salvaguardia dei beni giuridici altrui suscettibili di ricevere danno dall’esercizio dell’attivita’ giornalistica, e’ stata ritenuta conforme, del resto, all’assetto valoriale cristallizzato nell’ordinamento convenzionale. La Corte Edu, nella sentenza Sezione II, del 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, ha riconosciuto che non e’ contraria all’articolo 10 della CEDU, la previsione da parte dei singoli ordinamenti nazionali di âEuroËœformalita’, condizioni, restrizioni o sanzioni’ connesse all’esercizio della liberta’ di espressione, che include la liberta’ di opinione e la liberta’ di ricevere o di comunicare informazioni o idee: cio’ perche’ l’esercizio di queste liberta’ comporta doveri e responsabilita’ e, percio’, la possibilita’ di prevedere, pur in una societa’ democratica, misure necessarie ad assicurare la sicurezza nazionale, l’integrita’ territoriale o la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o la morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui (cosi’ anche Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI).
2.2.2. Al lume di quanto precede, e’, dunque, possibile giungere alla seguente conclusione: l’esercizio della liberta’ di informazione, ancorche’ presidiato in una societa’ democratica dalle piu’ ampie guarentigie, in quanto suscettibile di compromettere beni giuridici di rilevanza pubblica o diritti fondamentali delle persone, deve dispiegarsi con l’adozione di talune cautele, previamente stabilite dalla legge.
La prima di tali misure di salvaguardia consiste nell’individuazione di un direttore responsabile del giornale o del periodico, investito della funzione di controllo e di vigilanza sul contenuto degli articoli destinati alla pubblicazione: la L. n. 47 del 1948, articolo 3, comma 1, nello stabilire che: “Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile”, e’, infatti, perentorio, nel richiedere che la testata d’informazione giornalistica si doti di una figura apicale professionale (L. n. 69 del 1963, articolo 46 esige, invero, che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa siano iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti) capace di attivarsi per prevenire la commissione di reati prima di iniziare le pubblicazioni, come confermato dal testo della L. n. 47 del 1948, articolo 5, che, nel disciplinare le modalita’ di registrazione (della testata) presso la cancelleria del Tribunale, impone il deposito di una: “dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi nonche’ il titolo e la natura della pubblicazione”.
Funzione cruciale, dunque, quella di controllo e di vigilanza sul contenuto delle pubblicazioni, assegnata, in via esclusiva, dalla legge (L. n. 47 del 1948, articolo 3 e articolo 57 c.p.) al direttore responsabile del periodico, suscettibile di fondarne una posizione di garanzia, finalizzata alla protezione di beni giuridici potenzialmente attinti dall’attivita’ giornalistica, i cui titolari non siano in grado di tutelare adeguatamente, e contrassegnata dalla specifica previsione di un potere di intervento preventivo diretto ad evitare si verifichino eventi dannosi (Sez. 5, n. 42309 del 02/05/2016, Rv. 268460), costituiti dalla commissione, in primis, di reati lesivi dell’altrui reputazione.
Cio’ da’ conto, oltretutto, delle ragioni per le quali la giurisprudenza di legittimita’ ha, sin qui, unanimemente escluso che spieghi efficacia esimente il conferimento della delega delle funzioni di controllo sul contenuto delle pubblicazioni ad una figura vicaria del direttore responsabile della testata ovvero al redattore capo delle edizioni decentrate (Sez. 5, n. 46786 del 27/09/2004, Rv. 230597; conf. Sez. 5, n. 51111 del 16/10/2014, Rv. 261737; Sez. 5, n. 7407 del 11/11/2009, Rv. 246093).
Ne’ tale consolidata presa di posizione ermeneutica, saldamente ancorata alla ratio giustificatrice della previsione di un responsabile del contenuto delle pubblicazioni come tale individuato in maniera certa anche nei confronti dei terzi mediante un sistema di pubblicita’ “costitutiva” (L. n. 47 del 1948, ex articolo 5), puo’ dirsi messa in crisi dal riconoscimento dell’esonero di responsabilita’ del direttore responsabile della testata giornalistica durante il godimento delle ferie (Sez. 5, n. 10496 del 28/10/1997, Rv. 209026), venendo in rilievo, in tal caso, esclusivamente il profilo della inesigibilita’ del comportamento doveroso da parte del direttore di testata in ragione del legittimo godimento, per un periodo limitato, di un diritto costituzionalmente garantito.
D’altronde, alla stregua della ratio della normativa in materia, diventa rilevante che vi sia un “abbandono effettivo” (ancorche’ temporaneo) del posto di lavoro da parte del direttore del giornale ovvero si verifichi una condizione di fatto che renda inesigibile l’obbligo di controllo e vigilanza. Come si evidenziera’ piu’ avanti, tale condizione di fatto nella specie non si e’ verificata.
2.2.3. Se questo e’, allora, l’assunzione di responsabilita’ da parte del direttore responsabile del giornale di fronte ai terzi per quanto in esso pubblicato non puo’ essere condizionata o compromessa dalle mutevoli e contingenti vicende attinenti al rapporto negoziale in essere tra l’editore o il proprietario del giornale e il pubblicista designato alla guida del quotidiano. Cambi al vertice della testata o dimissioni del direttore responsabile sono, in effetti, eventi che non possono riverberarsi sullo stabile esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sul contenuto delle pubblicazioni ospitate nel quotidiano: in cio’ risiede la ratio della disposizione di cui al L. n. 47 del 1948, articolo 6, comma 1, a tenore della quale: “Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall’articolo 5 – in primis il nome del direttore responsabile della testata -, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti”.
In considerazione dell’imprescindibilita’, per il lecito dispiegarsi della liberta’ d’informazione, della continuativa presenza di una figura apicale del quotidiano, investita della funzione di pregnante controllo sul contenuto degli articoli destinati alla pubblicazione, e, percio’, individuata, in virtu’ del regime di pubblicita’ stabilito dalla legge sulla stampa – che, come anticipato, prevede la doverosa e specifica indicazione, sia in sede di registrazione del giornale che di suo aggiornamento, del nome del direttore responsabile – quale responsabile, dinanzi ai terzi, della corretta esplicazione dell’attivita’ giornalistica, il direttore responsabile della pubblicazione periodica rimane investito della posizione di garanzia, dovendo adempiere agli obblighi che ad essa si riconnettono fino al momento in cui non si e’ esaurita la procedura di aggiornamento della registrazione prevista dalla L. n. 47 del 1948, articolo 6.
Ad ulteriore riprova di cio’, deve rilevarsi che la stessa disposizione da ultimo citata richiede espressamente all’editore o proprietario del periodico di provvedere al deposito della dichiarazione relativa alla sostituzione del direttore responsabile entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, con cio’ garantendo ai soggetti cui incombe l’obbligo di aggiornamento di disporre del tempo necessario a porre in essere i prescritti adempimenti, assicurando al contempo che la responsabilita’ del direttore non sia rimessa sine die all’iniziativa di altri soggetti. Cio’ consente a maggior ragione di escludere che in tale arco temporale – pacificamente non decorso nel caso di specie, in base a quanto affermato dallo stesso ricorrente – la mera presentazione delle dimissioni sia fatto idoneo a costituire, di per se’, causa di esonero dalla responsabilita’ penale.
La posizione di garanzia che fonda la responsabilita’ penale del direttore responsabile del quotidiano, invero, non e’ (soltanto) di fonte negoziale, ma e’ (soprattutto) di fonte normativa (L. n. 47 del 1948, articolo 3 e articolo 57 c.p.) e, per effetto della peculiare rilevanza dei beni giuridici altrui suscettibili di protezione, e’ anche corredata da un particolare regime di pubblicita’, con la conseguenza che di essa si deve far carico il direttore dimissionario fino a quando i terzi non siano messi in condizione di sapere quale sia il responsabile della pubblicazione periodica nell’ipotesi in cui tramite essa siano stati commessi reati: e di cio’ un giornalista professionista, come il ricorrente (OMISSIS), non poteva non essere edotto, incombendogli anche il dovere giuridico di informarsi circa le modalita’ di adempimento degli obblighi propri della posizione di garanzia rivestita.
2.2.4. Dell’obbligo di attivarsi per impedire la commissione di un reato tramite “(OMISSIS)”, (OMISSIS), ancorche’ dimissionario, continuava, dunque, ad essere investito, in virtu’ della posizione di garanzia dalla quale non poteva dirsi cessato per le ragioni dianzi illustrate, quando vennero pubblicati i due articoli, a firma di (OMISSIS), lesivi della reputazione di (OMISSIS).
Altro e’ il problema della esigibilita’ da parte sua del comportamento doveroso omesso, cui, pero’, la Corte di merito ha dato completa e plausibile risposta, evidenziando, con motivazione insindacabile in sede di legittimita’, come plurimi fossero gli elementi fattuali deponenti per la conclusione secondo la quale il (OMISSIS), nonostante le dimissioni, avesse di fatto continuato ad esercitare le sue funzioni di direttore responsabile (pagg. 28 e 29 della sentenza impugnata) e che le rassegnate dimissioni, lette congiuntamente alle ulteriori circostanze passate in rassegna dal giudice di appello, costituissero: “un mero escamotage elaborato per sottrarre (OMISSIS) dalla responsabilita’ per il mancato doveroso controllo che avrebbe dovuto esercitare, ancor piu’ considerando che l’articolo incriminato riguardava una sua vicenda personale” (pag. 29, terzo capoverso sentenza impugnata).
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali perche’ i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
Entrambi i ricorsi devono, invece, essere rigettati agli effetti civili: tanto comporta che gli imputati siano condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3500,00 (tremilacinquecento), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perche’ i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3500,00 (tremilacinquecento), oltre accessori di legge.
Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Scordamaglia Irene, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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