Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 novembre 2020| n. 32511.
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali).
Sentenza|19 novembre 2020| n. 32511
Data udienza 14 ottobre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Furto – Condanna – Determinazione della pena – Articolo 63 cp – Circostanze aggravanti – Articolo 81 cp – Continuazione – Articolo 99 cp – Recidiva – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TASSONE KATE, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del 2 ottobre 2017, ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione ai delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali (di cui ai capi a), b), c), d) ed e), quanto al primo, e di cui ai capi b), c), d) ed e), quanto al secondo, tutti pluriaggravati anche dalla recidiva, specifica ed infraquinquennale contestata ad entrambi, dei quali erano stati riconosciuti colpevoli, con conferma nel resto.
2. Ricorre il difensore degli imputati con un solo motivo, con il quale denuncia la violazione dell’articolo 63 c.p., comma 4 e articolo 81 cpv. c.p. e il vizio di motivazione. Assume che il giudice di appello avrebbe applicato ai (OMISSIS) una pena illegale laddove, omettendo oltretutto di tener conto del principio stabilito dall’articolo 63 c.p., comma 4, aveva determinato l’aumento di pena per i reati satellite, sui piu’ gravi reati di cui al capo a) per (OMISSIS) e di cui al capo b) per Sasa, senza indicare nel dettaglio i singoli aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. La Corte di appello ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per i reati dei quali sono stati riconosciuti colpevoli, ritenendo che quella loro inflitta in primo grado fosse illegale, perche’, sebbene fossero state loro applicate piu’ circostanze ad effetto speciale – segnatamente, quanto ai piu’ gravi delitti ex articolo 624-bis c.p. di cui al capo a) per (OMISSIS) e di cui al capo b) per Sasa, la circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, prima parte, e la circostanza di cui all’articolo 99 c.p., comma 2, – non si era tenuto conto del principio stabilito dall’articolo 63 c.p., comma 4, per il quale: “Se concorrono piu’ circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso dello stesso articolo (scilicet, piu’ circostanze ad effetto speciale) si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu’ grave; ma il giudice puo’ aumentarla”.
In ragione di cio’ ha inflitto a (OMISSIS) la pena finale di anni 3, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa cosi’ determinata: ” pena base, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, ritenuto piu’ grave il reato contestato al capo a), aggravato dall’aggravante speciale di cui all’articolo 99 c.p., comma 2, anni 3 ed Euro 600,00, aumentata di un ulteriore terzo per la recidiva contestata, ex articolo 99 c.p., comma 2, come consentito dall’articolo 63 c.p., comma 4, e cosi’ anni 4 ed Euro 900,00, ulteriormente aumentata per tutti gli altri reati contestati ad anni 4, mesi 10 ed Euro 1650,00, ridotta per il rito prescelto”. Ha inflitto a (OMISSIS) la pena finale di anni 3 di reclusione ed Euro 700,00 di multa cosi’ determinata: ” pena base, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, ritenuto piu’ grave il reato contestato al capo b), aggravato dall’aggravante speciale di cui all’articolo 99 c.p., comma 2, anni 3 ed Euro 600,00, aumentata di un ulteriore terzo per la recidiva contestata, ex articolo 99 c.p., comma 2, come consentito dall’articolo 63 c.p., comma 4 e cosi’ anni 4 ed Euro 900,00, ulteriormente aumentata per gli altri reati contestati ad anni 4, mesi 6 ed Euro 1050,00, ridotta per il rito prescelto”.
2. Alla stregua di quanto riportato della motivazione censurata, emerge l’aspecificita’ delle doglianze difensive cui il motivo nell’interesse degli imputati e’ affidato oltre che la loro infondatezza.
2.1. In riferimento al primo aspetto, le doglianze medesime si caratterizzano per l’assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), posto che da esso e’ possibile desumere con certezza che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di cui all’articolo 63 c.p., comma 4.
2.2. In riferimento al secondo aspetto, gli spiegati rilievi si appalesano infondati, posto che secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, dal quale il Collegio non intende distaccarsi, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera e altri, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti e altro, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016 – dep. 29/09/2017, Portulesi e altri, Rv. 271787; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, Rv. 264551; Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, Pedercini, Rv. 265141; Sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015, Bornice, Rv. 264993; Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, Franceschin e altro, Rv. 250465; Sez. 3, n. 3034 del 26/09/1997, Coletta, Rv. 209369 – 01); si e’ spiegato, al riguardo, che anche questa operazione rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, come per la determinazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli articoli 132 e 133 c.p…
2.3. Nel caso di specie, peraltro, i ricorrenti hanno articolato le riferite doglianze in maniera del tutto astratta e generica, non avendo affatto lumeggiato lo specifico interesse a conoscere le ragioni sottese alla quantificazione della pena corrispondente ad ogni singolo aumento per ciascun reato posto in continuazione. Di siffatta dettagliata motivazione, in effetti, non e’ dato cogliere, nel caso di specie, la concreta utilita’ e praticabilita’, vuoi perche’ non e’ possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena-base stabilito dall’articolo 81 c.p., comma 1, a causa della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, vuoi perche’ i reati posti in continuazione sono integrati da condotte criminose seriali, tutte espressive di un ben congegnato proposito delittuoso, tradottosi in modalita’ omogenee di predazione dell’altrui patrimonio
3. S’impone, pertanto, il rigetto dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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