In tema di delibere condominiali e l’impugnazione della delibera di rendiconto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2023| n. 10101.

In tema di delibere condominiali e l’impugnazione della delibera di rendiconto

In tema di delibere condominiali, l’impugnazione della delibera di rendiconto va fatta nel termine previsto dall’art. 1137 comma 2 c.c., quando debbano essere sindacati errori di calcolo, per mancata contabilizzazione di pagamenti effettuati, ovvero la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese per i servizi comuni.

Ordinanza|17 aprile 2023| n. 10101. In tema di delibere condominiali e l’impugnazione della delibera di rendiconto

Data udienza 30 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – SPESE CONDOMINIALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22568-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 9879-2018 depositata il 15/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

In tema di delibere condominiali e l’impugnazione della delibera di rendiconto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9879-2018, pubblicata il 15 maggio 2018.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex Decreto Legislativo n. 149 del 2022, articolo 35.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza del Giudice di pace di Roma, che aveva a sua volta respinto l’opposizione spiegata dal (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo intimatogli dal Condominio (OMISSIS) per la riscossione di contributi condominiali. Il (OMISSIS) aveva sostenuto che il rendiconto 2012-2013, approvato con delibera del 24 gennaio 2014, su cui fondava l’ingiunzione, era affetto da errori di calcolo, avendo egli pagato le spese azionate.
Il Tribunale di Roma ha disatteso l’unico motivo di appello, legato ai dedotti errori di calcolo nel bilancio 2012-2013, che avrebbero dimostrato l’insussistenza del credito ingiunto, affermando che sarebbe stato onere del condomino preventivamente domandare l’annullamento della deliberazione posta a fondamento della pretesa monitoria.
Possono superarsi le eccezioni pregiudiziali del controricorrente in ordine alla carenza dei requisiti di cui all’articolo 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., in quanto il ricorso contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa ed indica il contenuto degli atti su cui le censure sono fondate.
Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 132 e 281 c.p.c.: cio’ perche’ il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione l’eccezione sollevata in merito alla violazione delle predette norme, essendo la sentenza del Giudice di pace priva dei requisiti di cui all’articolo 132 c.p.c. ed avendo lo stesso primo giudice trattenuto la causa in decisione all’udienza del 18 marzo 2016 e poi depositato la propria decisione il 12 luglio 2016, senza che la stessa fosse preceduta dalla lettura del dispositivo.
Questo primo motivo e’ inammissibile perche’ censura vizi di nullita’ della sentenza di primo grado soggetti al principio generale della conversione in motivi di impugnazione (articolo 161 c.p.c.), sicche’ essi dovevano essere dedotti mediante specifico motivo di appello, restandone altrimenti preclusa la devoluzione nel giudizio di cassazione. Ancor piu’ in radice, il ricorrente ipotizza una violazione di norma prevista per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (articolo 281-sexies c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile) con riguardo a un procedimento svoltosi invece davanti al giudice di pace, disciplinato dalle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili, solo in mancanza di disposizioni specifiche (articolo 311 c.p.c.), e la cui decisione e’ regolata dall’articolo 321 c.p.c. (sempre nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 149 del 2022).
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso deducono poi la violazione degli articoli 645 c.p.c. e 1137 c.c., invocandosi la nullita’ della delibera su cui fondava il decreto ingiuntivo opposto.
Anche questi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonche’ dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emettera’ una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioe’ che il credito preteso sussiste, e’ esigibile e che il condominio ne e’ titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, cosi’, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito e’ ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex articolo 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorche’ non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2017, n. 7741).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore puo’ essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall’articolo 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimita’, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291; Cass. Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254).

In tema di delibere condominiali e l’impugnazione della delibera di rendiconto

Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, pertanto, per effetto della vincolativita’ tipica dell’atto collegiale stabilita dal comma 1 dell’articolo 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini e’ tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981).
Ora, il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto del 24 gennaio 2014, su cui fondava l’ingiunzione, ovvero l’esistenza di errori calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, da’ luogo all’annullabilita’ della stessa, alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, cosicche’ la relativa impugnazione andava proposta nel termine di decadenza previsto dall’articolo 1137, comma 2, c.c., e poteva essere sindacata dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera solo se fosse stata dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, e non in via di eccezione. Ne consegue l’infondatezza delle censure rivolte dal ricorrente in ordine alla invalidita’ della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione per cui e’ causa.

In tema di delibere condominiali e l’impugnazione della delibera di rendiconto

Il ricorso va percio’ rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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