In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute

Corte di Cassazione,  civile, Sentenza|13 novembre 2020| n. 25843.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate, sia pure sulla base di nozioni di comune esperienza, dal danneggiato), sicché incorre in nullità della sentenza e in violazione degli articoli 1226 e 2056 del codice civile, sotto il profilo della carenza di idonea motivazione sull’integralità del risarcimento, il giudice del merito che non motivi in modo adeguatamente analitico sulle circostanze idonee a personalizzare la liquidazione, pure idoneamente quanto meno allegate e in parte provate dal danneggiato.

Sentenza|13 novembre 2020| n. 25843

Data udienza 8 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento danni – Familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita – Danno non patrimoniale – Risarcimento integrale – Duplice aspetto – Sofferenza soggettiva e conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11325/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 441/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2019;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del di 08/10/2020 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del solo quarto motivo.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS), con (OMISSIS), ricorrono per la cassazione della sentenza n. 441 del 22/01/2019 della Corte d’appello di Roma, con cui, in parziale accoglimento del gravame principale di (OMISSIS) spa ed in reiezione del loro appello incidentale sull’entita’ dei danni, era stato riconosciuto un concorso del fatto colposo del danneggiato pari al 25% e di conseguenza limitata la condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino per il risarcimento dei danni patiti dal primo degli attori, alla guida di un motociclo di proprieta’ del padre, vittima di un sinistro stradale causato il (OMISSIS) dalla vettura condotta da (OMISSIS) e di proprieta’ di (OMISSIS), assicurata dall’appellante principale.
2. In particolare, in relazione alle serie conseguenze del sinistro, per il quale la giovane vittima era restata diversi giorni (fino al (OMISSIS)) in coma, aveva subito una lunga degenza ospedaliera (fino al (OMISSIS)) e, all’esito di una lunga attivita’ di riabilitazione, comunque riportato postumi rilevanti, la corte territoriale ha valutato diversamente le risultanze istruttorie, arguendo la prova dell’omesso uso del casco protettivo dalla circostanza che questo fosse posizionato dal lato opposto a quello ove si trovava la vittima e dall’incompatibilita’ della seria ferita lacera in regione occipitale con l’uso regolare ed appropriato di quello, tanto da svalutare la testimonianza (OMISSIS) sull’avvenuto suo allacciamento all’atto di salire sul motorino; ha escluso carenze nella personalizzazione del risarcimento, reputando avere il tribunale valutato nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche; ha escluso pure la prova del danno riflesso per carenza di dimostrazione dello sconvolgimento delle abitudini di vita o di patologie sofferte in conseguenza delle lesioni subite, neppure potendo farsi ricorso alle presunzioni per l’entita’ delle lesioni; ed ha condannato gli appellati – ed appellanti incidentali – alle spese del giudizio di appello.
3. Resiste con controricorso la sola (OMISSIS) spa; e, per la pubblica udienza del giorno 08/10/2020, i ricorrenti depositano memoria, mentre la controricorrente la invia a mezzo posta o comunque essa giunge in Cancelleria una volta elasso il termine di (OMISSIS) giorni prima dell’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, non puo’ dirsi rituale la produzione della memoria a mezzo posta o posta elettronica certificata: non con il primo mezzo, risultando riservata al ricorso ed al controricorso la facolta’ di provvedere al deposito ai sensi dell’articolo 134 disp. att. c.p.c., ne’ col secondo mezzo, essendo notorio che il processo civile telematico non e’ ancora attivo nel giudizio di legittimita’; e neppure constando per l’una e l’altra modalita’ normative di rango anche solo secondario che in via eccezionale o derogatoria autorizzino, per di piu’ alla data in cui il deposito e’ avvenuto, tali forme ordinariamente irrituali: ed essendo infine notorio che un servizio di ricezione di atti urgenti e’ costantemente garantito dalle cancellerie di questa Corte e che, poi, la scadenza di un termine a ritroso nel giorno di sabato e’ ordinariamente anticipata al primo giorno non festivo immediatamente precedente.
2. Ne consegue che la memoria della controricorrente non e’ ammissibile e nulla di quanto in essa contenuto puo’ essere anche solo preso in considerazione (sulle conseguenze dell’irritualita’ del deposito della memoria, come nel caso della sua spedizione a mezzo posta, per tutte: Cass. ord. 28/02/2020, n. 5463; Cass. ord. 27/11/2019, n. 31041; Cass. sez. U. 18/07/2019, n. 19370; Cass. 10/04/2018, n. 8835; Cass. 19/04/2016, n. 7704).
3. Quanto alla memoria dei ricorrenti, va poi ribadito che, per giurisprudenza a dir poco consolidata (da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), le memorie concesse alle parti per l’udienza pubblica di discussione dall’articolo 378 c.p.c. o per l’adunanza camerale di sesta sezione e di sezione ordinaria, rispettivamente dagli articoli 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., non possono svolgere, con le argomentazioni o le difese ivi contenute, funzione diversa od ulteriore rispetto alla mera chiarificazione od illustrazione degli argomenti e delle ragioni giustificatrici dei motivi gia’ debitamente – e non invece inammissibilmente – enunciati nel ricorso o nel controricorso, sicche’ esse non possono mai integrarli (sulla memoria per l’udienza di discussione: Cass. 29/03/2006, n. 7237), ne’ emendare le lacune ivi esistenti.
4. Tutto cio’ premesso e rilevato che la notifica del ricorso ha avuto regolare corso nei confronti anche delle parti gia’ contumaci in appello (raggiunte da rituale notifica del ricorso a mezzo posta, in data 01/04/2019), possono esaminarsi le censure formulate in ricorso, non rilevando le circostanze esposte in esordio di memoria in ordine agli effetti della riforma in appello e non constando alcuna evidente esorbitanza delle modalita’ di comunicazione dei fatti dall’esercizio del diritto di difesa dei ricorrenti.
5. Ora, (OMISSIS) ed i genitori (OMISSIS) ed (OMISSIS) articolano in ricorso diverse censure, che vanno separatamente esaminate, a cominciare dalle prime due: la prima, rubricata “I – Violazione ed errata applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e articoli 2727 e 2729 c.c.. In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’uso del casco”, da pag. 17 del ricorso; la seconda, rubricata “II Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio Art. 360, comma 1, n. 5 in relazione all’uso del casco”, da pag. 20 del ricorso.
6. Con queste e’ censurata la conclusione della corte territoriale sul concorso del fatto colposo in dipendenza dell’accertato mancato uso del casco protettivo: contestando, in particolare, i ricorrenti che sia da ritenersi impossibile che il casco possa sfilarsi dal capo, quali che siano le sollecitazioni ricevute e quale che sia la dinamica del sinistro e le forze impresse dalla massa dei veicoli coinvolti.
7. In primo luogo, pertanto, essi negano sussistere la gravita’, la precisione o la concordanza necessarie per la configurabilita’ della prova presuntiva e poi invocano gli elementi indiziari (ritrovamento del casco ancora allacciato da parte dei testimoni intervenuti CC; allacciamento di quello all’atto di salire sul veicolo; abrasione sotto il mento; verosimiglianza dello sfilamento del casco, come avvenuto per la scarpa destra; e cosi’ via) evidentemente in senso contrario; in secondo luogo prospettano comunque l’omesso esame delle stesse circostanze e di altre alternative cause dello sfilamento del casco.
8. Ora, in tema di presunzioni, questa Corte e’ ferma nel ribadire (da ultimo, v. Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785, punto 4.1. delle ragioni della decisione):
– che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., comma 1, suppone un’attivita’ argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, pero’, come tale e, quindi, in facto per come e’ stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravita’, o di quello della precisione o di quello della concordanza;
– che occorre, dunque, una preliminare attivita’ di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, e’ su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento e’ stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi;
– che sfugge al sindacato di legittimita’ soltanto la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito consistente in una attivita’ diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo e’ stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicche’ il giudice di merito e’ partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perche’ quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’articolo 2729, comma 1.
9. Nel medesimo contesto (Cass. Sez. U. 1785/18, cit.), e’ stato pure ricordato:
– che la gravita’ allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioe’ rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto e’ probabile che si sia verificato il fatto B (non essendo condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla gravita’ che l’inferenza presuntiva sia certa);
– che la precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilita’ che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilita’, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioe’ anche verso un altro o altri fatti;
– che la concordanza esprime – almeno secondo l’opinione preferibile – un requisito del ragionamento presuntivo (cioe’ di una applicazione non falsa dell’articolo 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioe’ di per se’ considerato, come invece gli altri due elementi, bensi’ in modo relativo, cioe’ nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione e’ ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi;
– che, pertanto, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori’ della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’articolo 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta;
– che questa Corte puo’, pertanto, essere investita ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioe’ un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi; la stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.
10. In applicazione di tali principi al caso di specie, deve riconoscersi sussistente la violazione della normativa in tema di presunzioni oggetto della prima censura, cosi’ complessivamente intesi i primi due motivi per la loro intima connessione: desumere lo scorretto uso del casco dalla sola circostanza della produzione di una ferita incompatibile (cioe’ dell’evento che quello avrebbe dovuto impedire o concorrere ad impedire) o dal suo riscontrato sfilamento all’atto del sinistro, integra l’attribuzione di gravita’ e precisione manifestamente insussistenti gia’ di per se’ e cioe’ in astratto, ma a maggior ragione quando siano stati del tutto pretermessi gli altri elementi puntualmente indicati (anche nel rispetto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 sia pure sopperendovi nello svolgimento del processo anziche’ nell’illustrazione dei singoli motivi), tra cui la ferita abrasa al mento in corrispondenza del punto di allacciamento del casco, la testimonianza di chi aveva visto la vittima indossarlo e la considerazione del punto di suo reale ritrovamento comparato alla diversa sorte di altro indumento, se non anche (tale circostanza non apparendo con immediatezza dagli elementi riportati in ricorso) il rinvenimento del casco allacciato a poca distanza dalla vittima o dal punto d’urto.
11. E’ appena il caso di notare che la diversa argomentazione delle caratteristiche intrinseche del casco (e tali da integrare di per se’ sole finanche un fatto illecito), su cui insiste fin dal controricorso l’assicuratrice, non e’ stata presa in considerazione dalla corte di merito e resta quindi da un lato precluso in questa sede e dall’altro impregiudicato l’esame della circostanza e delle sue eventuali conseguenze sul complessivo giudizio di fatto e di diritto di quanto e’ accaduto: non potendo, per la struttura stessa del giudizio di legittimita’, sostituirsi questa Corte nel rilievo di argomenti difensivi delle parti non resi oggetto di pronuncia da parte della gravata sentenza ne’ di motivi di censura, se del caso anche incidentale, ad opera delle parti del medesimo giudizio.
12. Ne consegue che la conclusione del mancato uso del casco e’ raggiunta all’esito di una non corretta applicazione della normativa in tema di presunzioni e che, pertanto, la gravata i sentenza va cassata quanto all’accoglimento del corrispondente motivo di appello principale; e tanto in applicazione del seguente principio di diritto: “la falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. ricorre quando il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravita’ o di precisione o di concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; pertanto, e’ scorretta la conclusione del mancato corretto uso del casco protettivo a bordo di motoveicolo, dedotta dalla sola verificazione di una lesione con esso incompatibile e dall’avvenuto suo sfilamento all’atto del sinistro, senza prendere in considerazione, comparativamente valutandole, ulteriori circostanze pacificamente acquisite agli atti (nella specie, con pretermissione delle ulteriori circostanze di una ferita da abrasione al mento e della testimonianza sull’allacciamento del casco stesso o sulla sua finale posizione dopo l’impatto, senza verificarne l’idoneita’ ad inficiare la gravita’, la precisione e la concordanza degli altri due elementi, impregiudicata la valutazione di ogni altro)”.
13. Deve esaminarsi ora la terza doglianza, rubricata “III Violazione ed errata applicazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. Violazione ed errata applicazione degli articolo 112 c.p.c. e 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’omessa personalizzazione del danno ed all’omesso risarcimento del danno derivante dalla perdita dell’anno scolastico Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (pag. 23 del ricorso): con la quale i ricorrenti lamentano la totale pretermissione della circostanza della perdita dell’anno scolastico e comunque l’insufficiente personalizzazione o la carenza di idonea motivazione sul punto da parte gia’ del primo giudice (che pure aveva sommariamente indicato l’adeguatezza di una liquidazione prossima al massimo delle previsioni tabellari, ma genericamente escluso la spettanza di altre voci); e, a lungo analizzati sviluppi e stato attuale della giurisprudenza di legittimita’, rimanda alle risultanze istruttorie sulla perdita dell’anno scolastico e sullo sconvolgimento delle abitudini di vita del minore, adattatosi al lavoro di portalettere, a petto della sua inclinazione all’informatica.
14. Il motivo deve essere accolto: la giurisprudenza di questa Corte e’ ormai ferma da tempo sulla conclusione per la quale “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) puo’ essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa eta’ non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (da ultimo, con espresso valore nomofilattico, v. Cass. 11/11/2019, n. 28988, ma gia’, in precedenza, Cass. ord. 27/03/2018, n. 7513); altrimenti incorrendo in violazione dell’articolo 2056 c.c. una liquidazione che non sia esaustiva di tutte le componenti del danno unitariamente considerato.
15. Ora, ogni liquidazione equitativa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicche’, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice e’ chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralita’ del risarcimento, altrimenti determinando una nullita’ della pronuncia per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6) ed una violazione dell’articolo 1226 c.c. (tra le altre: Cass. 13/09/2018, n. 22272).
16. Orbene, dei presupposti di una adeguata personalizzazione vi e’ menzione in ricorso ed agli atti di causa, mentre di quelli non si e’ dato idoneo conto nella motivazione: la specificita’ delle condizioni personali, diverse da quelle ordinariamente conseguite all’entita’ dei postumi ed alle caratteristiche dell’invalidita’ in concreto seguiti al sinistro, e’ innegabilmente stata prospettata anche al giudice di appello, stando a cio’ che, sia pure sommariamente, enunciano i ricorrenti in ricorso ed anche stavolta con una certa quale ampiezza soltanto nella sua parte destinata all’esposizione dei fatti di causa.
17. Eppure di quelle, sia pure impregiudicato il finale esito della valutazione di adeguatezza o meno dell’importo liquidato in prime cure, avrebbe comunque analiticamente dovuto farsi carico il giudice di appello in dipendenza delle specifiche doglianze degli appellanti incidentali, corrispondendo del resto a nozioni di comune esperienza la gravita’ delle conseguenze della perdita di un anno scolastico, gia’ di per se’ plausibile dinanzi alla protrazione dei tempi di degenza e poi di riabilitazione, nonche’ delle condizioni di salute del ragazzo descritte dalle testimonianze puntualmente riportate in ricorso e dallo stesso consulente tecnico di ufficio.
18. A fronte di tanto resta non puntuale e, di conseguenza, sostanzialmente neppure corretta la conclusione del giudice di appello circa la piena adeguatezza del riconoscimento di una somma che si indica liquidata in misura prossima al massimo, quando invece, anche alla stregua dei puntuali riferimenti in ricorso alle tabelle milanesi applicate in prime cure, tanto e’ smentito in concreto, tenuto conto anche della lunga invalidita’ temporanea patita dalla vittima: sicche’ lo scostamento in aumento rispetto al valore standard o medio del punto di invalidita’ non e’ neppure apprezzabile e, comunque, non si evince in modo adeguato e corrispondente alla gravita’ delle specifiche circostanze idonee a personalizzare la liquidazione, di cui si e’ detto.
19. Ne segue la cassazione anche sul punto della sentenza di appello, nella parte in cui ha respinto il relativo motivo di gravame incidentale, in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) puo’ essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate, sia pure sulla base di nozioni di comune esperienza, dal danneggiato), sicche’ incorre in nullita’ della sentenza ed in violazione degli articoli 1226 e 2056 c.c., sotto il profilo della carenza di idonea motivazione sull’integralita’ del risarcimento, il giudice del merito che non motivi in modo adeguatamente analitico sulle circostanze idonee a personalizzare la liquidazione, pure idoneamente quanto meno allegate ed in parte provate dal danneggiato”.
20. Con la successiva doglianza – che e’ la quarta in ordine di esposizione, ma e’ indicata come “VI” e rubricata “errata applicazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.. Errata applicazione degli articoli 2727, 2729, 2056 e 2697 c.c. in relazione alle istanze risarcitorie dei genitori Art. 360, comma 1, n. 3” (pag. 33 del ricorso) – i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dei danni patiti dai genitori e l’erroneita’ della conclusione della carenza di dimostrazione di sconvolgimenti delle abitudini di vita per tutto il prolungato periodo di ricovero del minore presso gli ospedali romani e quello della successiva riabilitazione; ancora, argomentano per l’avvenuta dimostrazione, da parte del padre, della necessita’ di impiegare le ferie e di accettare turni piu’ intensi e gravosi per prestare assistenza al figliolo; negano la necessita’ di una prova di una patologia, per il relativo danno non patrimoniale potendo bastare l’effettiva alterazione delle proprie condizioni di vita, al riguardo esaminando la giurisprudenza di questa Corte.
21. Al riguardo, va ribadito che il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita puo’ subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purche’ tali pregiudizi rivestano i caratteri della serieta’ del danno e della gravita’ della lesione (Cass. 04/11/2019, n. 28220, che, in particolare, esclude che rilevino l’invalidita’ solo parziale del congiunto o la ripartizione fra piu’ familiari dell’assistenza prestata); ed anche in tal caso, ribadita come indefettibile l’integralita’ del risarcimento, ove l’allegazione si corrobori con nozioni di comune esperienza sul carattere ordinario dell’assistenza ad un figlio minorenne convivente a lungo ricoverato lontano dalla residenza familiare e poi soggetto a non semplice riabilitazione, la prova degli sconvolgimenti o delle sofferenze a tanto connesse, ove pure si voglia dimenticare il comprensibile strazio dei genitori nei sei giorni di coma e nei periodi in cui si palesava incerto ed angoscioso il recupero del figlio, puo’ dirsi tecnicamente raggiunta in punto di an debeatur, salva ogni ulteriore valutazione.
22. Non si puo’ allora condividere la valutazione della corte territoriale di carenza di prova su quelle circostanze, essendo evidente, anche in tal caso in base a quanto pacifico tra le parti in ordine alla durata della degenza e della riabilitazione del minore ed alla pur sommaria indicazione dei contenuti degli atti di causa operata quanto meno nello svolgimento del processo in ricorso, che le allegazioni sul punto riguardano circostanze oggetto di nozioni di comune esperienza e che non avevano bisogno, neppure essendo necessaria una patologia per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, di dimostrazioni ulteriori rispetto al materiale probatorio comunque ricordato in ricorso.
23. Ne consegue che la gravata sentenza va cassata anche quanto alla reiezione del relativo motivo di appello incidentale, in applicazione del seguente principio di diritto: “il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita puo’ subire un danno non patrimoniale che deve essere integralmente risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purche’ tali pregiudizi rivestano i caratteri della serieta’ del danno e della gravita’ della lesione, potendo di essi darsi prova anche per allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza (come l’ordinarieta’ della sofferenza dei genitori nei non pochi giorni di coma del figlio e nei periodi in cui se ne presentava incerto il recupero, nonche’ quella dell’assistenza ad un figlio minorenne gia’ convivente, a lungo ricoverato lontano dalla residenza familiare e poi soggetto a non semplice riabilitazione)”.
24. Le ultime due censure – la quinta, ma indicata anch’essa come “VI” e rubricata “Errata applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 4 e dell’articolo 112 c.p.c. Art. 360, comma 1, n. 3” (pag. 41 del ricorso), seguita da altra, indicata come “VII” e rubricata “errata applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, Art. 360, comma 1, n. 3″ (pag. 42 del ricorso) – attengono al regime delle spese: ma esse restano evidentemente assorbite dall’accoglimento, per il resto, del ricorso, dovendo il giudice del rinvio provvedere a liquidare nuovamente le spese dell’intero giudizio – ivi comprese, qui demandatogli il relativo compito, quelle del presente giudizio di legittimita’ – unitariamente alla stregua del suo esito complessivo.
25. Pertanto, fondati i primi quattro motivi ed assorbiti gli ultimi due, il ricorso va accolto, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’, affinche’ riesamini i corrispondenti motivi di appello principale ed incidentale alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati.
26. Infine, conformemente al recente arresto nomofilattico di questa Corte (Cass. Sez. U 20/02/2020, n. 4315; tra le successive: Cass. ord. 27/08/2020, n. 17904), il giudice dell’impugnazione non e’ tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e’ inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilita’ o di improcedibilita’ dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, solo quando tali presupposti sussistono”): pertanto, ricorrendo nella specie un’ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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