In tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25772.

In tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale

In tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale, la responsabilità del medico non può essere esclusa per il sol fatto che egli fosse addetto a un reparto diverso e che il paziente non gli fosse stato affidato, dovendo la sua diligenza essere valutata non già “ex ante” in astratto, in base al suo mansionario, bensì “ex post” in relazione alla condotta concretamente tenuta, comparando le istruzioni terapeutiche da lui impartite con quelle suggerite dalle “leges artis” e concretamente esigibili, avuto riguardo alle specializzazioni possedute ed alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in relazione alla morte di una paziente ricoverata in altro reparto a seguito di un intervento chirurgico, aveva escluso la corresponsabilità del medico anestesista di turno in virtù della mera circostanza che egli non avesse il compito di supervisionarne la degenza, senza verificare se, una volta informato del peggioramento dei parametri ematici della stessa, avrebbe dovuto tenere una diversa condotta, alla stregua delle “leges artis” applicabili al caso concreto).

Ordinanza|| n. 25772. In tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale

Data udienza 3 luglio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazione sanitaria – Responsabilità medica – Domanda di accertamento di una corresponsabilità solidale – Art. 1218 c.c. – Azione di regresso – Art. 1299 c.c. – Azione di surrogazione – Art. 1916 c.c. – Sez. 6 – 3 Ordinanza n. 24167 del 27/09/2019 – R.c. professionale – interpretazione della polizza – Correttezza del medico – Art. 1175 c.c – Buona fede – Art. 1375 c.c. – Inversione dell’onere della prova – Art. 1218 c.c – Obbligazioni solidali – Litisconsorzio – Sez. 3 Sentenza n. 26852 del 14/12/2006 – Sez. 1, Sentenza n. 1322 del 07/02/2000

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *