Corte di Cassazione, sezione prima civile,
Sentenza 17 aprile 2020, n. 7895.

La massima estrapolata:

In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.

Sentenza 17 aprile 2020, n. 7895

Data udienza 13 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Banca – Rapporto di conto corrente – Capitalizzazione trimestrale – Ripetizione dell’indebito – Onere della prova a carico del correntista dell’assenza della causa debendi – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 5956/2016 proposto da:
(OMISSIS) a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS), in proprio e quale titolare della ditta individuale (OMISSIS) di (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e procura in calce alla memoria di costituzione con nuovo difensore;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1389/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avv. (OMISSIS), con delega orale dell’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avv. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato il 3 marzo 2004, la societa’ (OMISSIS) s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), quest’ultimo anche quale titolare della ditta individuale (OMISSIS) di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) agivano in giudizio nei confronti della (OMISSIS) per accertare e dichiarare che sin dal 1992 avevano intrattenuto il rapporto di conto corrente n. (OMISSIS) (conto poi proseguito in data (OMISSIS) con il n. (OMISSIS)) con la filiale di (OMISSIS) della (OMISSIS); la nullita’ delle clausole pattuite in violazione dell’articolo 1283 c.c. e l’effettivo rapporto di dare ed avere corrente tra le parti, con la condanna dell’Istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute o con compensazione con eventuali debiti di essi attori.
2. Il Tribunale, con sentenza n. 143/09 del 13 maggio 2009, rigettava la domanda attrice relativa al conto corrente n. (OMISSIS), la accoglieva per il conto corrente n. (OMISSIS), con riferimento al quale dichiarava la nullita’ delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale e accertava la posizione debitoria della societa’ e dei suoi fideiussori in Euro 205.939,95 e compensava le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d’ufficio.
3, Con atto notificato il 10 novembre 2009, la societa’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), quest’ultimo anche quale titolare della ditta individuale (OMISSIS) di (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello e la Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1389/2015, in riforma dell’impugnata sentenza, confermava la declaratoria di nullita’ delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e al loro tasso ultralegale, dichiarava indimostrato il saldo passivo del conto corrente n. (OMISSIS) intestato alla societa’ e garantito dai fideiussori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); rigettava ogni altra domanda; compensava per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condannava la Banca al pagamento dei rimanenti due terzi del primo e del secondo grado del giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
4. La sentenza della Corte di Appello di Bari e’ stata impugnata dalla (OMISSIS) a r.l., con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
5. La societa’ (OMISSIS) s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), quest’ultimo quale titolare della ditta individuale (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) hanno presentato controricorso.
6. La Banca ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la (OMISSIS) a r.l. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in tema di accertamento negativo e le relative conseguenze con riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Banca ricorrente, in particolare, censura l’impugnata sentenza che le ha erroneamente attribuito l’onere della prova, in violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione che stabilisce che in tema di accertamento negativo chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, regola che non soffre eccezioni nel caso in cui il fatto che si ha l’onere di provare sia negativo e cioe’ allorche’ si assume che esso non sia avvenuto.
2. Il motivo e’ fondato per le ragioni che seguono.
2.1. Questa Corte ha affermato piu’ volte che “alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidita’ delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, cosi’, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell’attore, quest’ultimo e’ gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
2.2. E’ stato, infatti, stabilito che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito e’ tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicche’ il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Tale orientamento e’ stato ribadito anche di recente, affermando che il correntista e’ onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non puo’ essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, e’ tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice puo’ integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass., 11 novembre 2019, n. 29050).
2.3. La Corte di appello di Bari non si e’ uniformata al principio sopra enunciato esonerando i correntisti e i fideiussori attori dall’onere probatorio su di loro gravante e imputando illegittimamente detto onere probatorio alla banca.
In particolare, la Corte territoriale, qualificata l’azione di accertamento del dare-avere promossa dai correntisti come tipico giudizio di accertamento delle nullita’ delle clausole del contratto di apertura di credito, ha affermato che trovano applicazione nell’ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario i principi generali sull’onere della prova, indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore e che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa, gravando l’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto negato sul convenuto titolare dell’asserito diritto e aggressore sostanziale.
Gia’ si e’ detto che non puo’ legittimamente ritenersi, come invece erroneamente statuito dalla Corte di appello di Bari, che ogni qualvolta la banca, convenuta in azione di accertamento negativo o attrice in pagamento deve dimostrare il proprio credito, ha l’onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente ed e’ tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente oggetto di analisi.
Tali proposizioni possono essere condivise soltanto nell’ipotesi in cui sia la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, ma si impone una soluzione opposta nel caso in cui sia il correntista ad assumere l’iniziativa giudiziaria chiedendo la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse da questa, come e’ accaduto nel caso in esame, avendo la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e gli altri soggetti, ivi compresi i fideiussori, domandato la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi.
In conclusione, la Corte di appello ha errato nel ritenere che la banca, convenuta nell’azione di ripetizione, fosse tenuta a produrre gli estratti conto a far data dall’inizio del rapporto, giacche’ un tale onere incombeva, semmai, sugli odierni controricorrenti.
2.4 La sentenza va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
La Corte del rinvio dovra’ fare applicazione del principio di diritto che si viene ad enunciare: “In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito e’ tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi” ed e’ onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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