In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 aprile 2021| n. 12786.

In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l’interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l’udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Sentenza|2 aprile 2021| n. 12786

Data udienza 19 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Esecuzione – Diritto dell’interessato ad essere sentito se ne fa richiesta il giorno prima dell’udienza ex art. 666 comma 4 cpp – Violazione – Nullità del procedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/10/2020 del GIP TRIBUNALE di AREZZO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dr. Molino Pietro che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di (OMISSIS), ritenendo che le doglianze in esso rappresentate fossero gia’ state decise nel provvedimento n. 53/2020 dello stesso Giudice.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS) deducendo, in un primo motivo, violazione dell’articolo 666 c.p.p., comma 4 e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c).
Il ricorrente aveva dapprima chiesto di essere tradotto in udienza davanti al Tribunale di Arezzo per l’udienza del 2/10/2020; consapevole che la traduzione non sarebbe stata effettuata, aveva chiesto di essere sentito per rogatoria, richiesta che non era stata presa in considerazione.
In un secondo motivo si denuncia vizio della motivazione: l’ordinanza impugnata si discostava dall’effettivo contenuto dell’istanza formulata dal (OMISSIS). Con essa il condannato censurava il precedente provvedimento del Tribunale di Arezzo n. 273/2019 per avere messo in continuazione due delitti di furto, per uno dei quali non vi era stata alcuna condanna con la sentenza n. 415/2007 del Tribunale di Arezzo, che aveva restituito gli atti al procuratore della Repubblica.
Inoltre, l’istanza segnalava che la sentenza n. 345/2007 del G.U.P. del Tribunale di Messina aveva giudicato nuovamente i reati di furto che erano gia’ stati valutati dal Tribunale di Arezzo, in violazione del principio di ne bis in idem.
3. Il Procuratore generale, Dr. Pietro Molino, nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed assorbente.
Dall’esame del fascicolo processuale si evince che, dopo la fissazione dell’udienza del 2/10/2020 da parte del Giudice dell’esecuzione, (OMISSIS) aveva chiesto di parteciparvi.
Il Giudice aveva, peraltro, disposto che la traduzione non fosse effettuata, segnalando che il detenuto avrebbe potuto rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza.
Il 30/9/2020 il detenuto, con dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 123 c.p.p., aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza di Firenze di essere sentito; la richiesta era stata trasmessa al Magistrato e, per conoscenza, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo; non risulta, tuttavia, alcun verbale di dichiarazioni del detenuto.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 4, che l’interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l’udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non e’ causa di nullita’ assoluta, ma integra una nullita’ del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), (Sez. 1, Sentenza n. 40835 del 05/06/2014 Cc. (dep. 02/10/2014) Rv. 260721 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20285 del 10/05/2006 Cc. (dep. 14/06/2006) Rv. 234693 – 0).
La nullita’ e’ stata tempestivamente denunciata ed impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La nuova celebrazione dell’udienza permettera’ al difensore del ricorrente di meglio esplicitare le istanze al giudice dell’esecuzione e i motivi a sostegno delle stesse, chiarendo il contenuto di quanto espresso confusamente dal detenuto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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