In tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva dell’ente pubblico

Consiglio di Stato, Sentenza|18 dicembre 2020| n. 8152.

In tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva dell’ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte a un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, sebbene residui uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte dell’amministrazione, nel caso in cui l’amministrazione elimini il vizio motivazionale ma, ciò nonostante, adotti un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione o elusione del giudicato se l’attività asseritamente esecutiva dell’amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni stabilite con la sentenza da eseguire.

Sentenza|18 dicembre 2020| n. 8152

Data udienza 16 luglio 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Esecuzione di giudicato – Ottemperanza – Conformazione – Modalità – Fattispecie – Annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3438 del 2020, proposto dal signor Se. An., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Te., Fa. Fe. e Ba. Ca. ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati An. Te. e Fa. Fe. (Studio Legale De Be. Ja. Fr. Fo.) in Roma, via (…);
contro
la Libera Università di Bolzano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. von Wa. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Ma. Vi. Fe. in Roma, via (…), anche appellante incidentale;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, 21 gennaio 2020 n. 20, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Libera Università di Bolzano e l’appello incidentale proposto dottoressa nonché i documenti prodotti;
Esaminate le memorie difensive, anche di replica e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 (svolta secondo la disciplina prevista dall’art. 84 comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che la presente controversia, nella sede d’appello, muove dalla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, 21 gennaio 2020 n. 20 con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 182/2019) proposto dal dottor Se. An. per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, 2 aprile 2019 n. 89 e per la declaratoria di nullità o di inefficacia (ovvero, in subordine, l’annullamento) del decreto del Rettore della Libera Università di Bolzano 4 luglio 2019 n. 440 e del verbale n. 1 del 2 luglio 2019, con cui il Rettore della predetta università aveva disposto la conclusione della procedura di valutazione interna di un professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare AGR/11.
Appurato che, in estrema sintesi (e seguendo anche la ricostruzione dei fatti offerta dalla documentazione prodotta dalle parti in entrambi i gradi del presente giudizio), la vicenda contenziosa oggetto dell’appello qui in esame può riassumersi come segue:
– nel 2017, con decreto rettorale n. 472 del 12 settembre di quell’anno, la Libera Università di Bolzano (d’ora in poi, per brevità, LUB) attivava alcune procedure valutative interne per la copertura di 6 posti di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240 tra i quali, per quel che qui rileva, un posto destinato alla Facoltà di Scienze e Tecnologie, Settore concorsuale 07/D1 (Patologia vegetale ed Entomologia), Settore scientifico-disciplinare AGR/11 (Entomologia generale e applicata);
– il dottor Se. An., nella qualità di ricercatore di ruolo presso la LUB nonché in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia di professore nel settore scientifico-disciplinare AGR/11, presentava domanda di partecipazione alla procedura di valutazione, rimasta unica, che non veniva valutata positivamente, giusta decreto rettorale 22 maggio 2018 n. 256, in quanto il candidato non aveva raggiunto il punteggio minimo necessario per come previsto dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo straordinari e di chiara fama e dei ricercatori a tempo determinato;
– veniva impugnata tale decisione rettorale dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, segnalando tra l’altro che il Me. Gr. (vale a dire la commissione dei tre mentori all’uopo nominata dal Rettore della LUB) aveva attribuito al dottor An. (abilitato quale professore associato dal 2012 e quale professore ordinario dal 2017) un punteggio pari a 88 punti su 100 e, dunque, ben oltre il punteggio minimo di 80 punti su 100, previsto dal Regolamento dell’Ateneo per la promozione interna a professore di II fascia, eppure il Rettore aveva assegnato al signor An., senza alcuna specifica motivazione in ordine alla discrasia tra le valutazioni, un punteggio al di sotto del minimo, pari a 77 punti su 100, precludendo quindi al candidato di prevalere nella procedura bandita;
– il giudice di primo grado, con la sentenza 2 aprile 2019 n. 89, accoglieva il ricorso proposto limitatamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati (non anche la domanda risarcitoria) in quanto mostrava fondatezza la censura avente ad oggetto la violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa perché il Rettore, dopo avere deciso di nominare una commissione di mentori (correttamente, dal momento che il Rettore non apparteneva allo stesso settore scientifico disciplinare rispetto a quello oggetto di valutazione, né alla stessa Facoltà di riferimento), aveva ritenuto di potersi significativamente discostare dalla valutazione espressa (peraltro attraverso un giudizio ampio e analitico) da quest’ultima sul candidato senza motivare adeguatamente circa le ragioni di tale scostamento valutativo, tenuto conto (sempre ad avviso del giudice di primo grado) che la valutazione operata dalla commissione non si presta a critiche di legittimità ;
– successivamente alla sentenza n. 89/2019 del TRGA Bolzano, la LUB, con decreto rettorale 4 luglio 2019 n. 440, all’esito di una nuova valutazione della candidatura del dottor An. (per un posto di professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare AGR/11, Entomologia generale e applicata), effettuata previa sottoposizione al giudizio del Me. Gr., in identica composizione rispetto alla prima valutazione, ma senza che quest’ultimo attribuisse alcun autonomo punteggio, a seguito di espressa richiesta da parte del Rettore, per le attività scientifiche, didattiche e accademiche svolte dal candidato, veniva espresso un rinnovato giudizio sfavorevole alla promozione interna, non avendo (nuovamente) raggiunto il dottor An. il punteggio minimo per una valutazione positiva, riportando lo stesso un punteggio pari a 78 su 100 (di cui 35 punti per le prestazioni scientifiche, 28 punti per l’attività didattica e 15 punti per i contributi alla comunità accademica). Nel corso della nuova valutazione veniva acquisito il giudizio di due Prorettori, ma senza formulazione di punteggi specifici per le attività da prendere in considerazione, privi anch’essi dei punteggi per ciascuna attività ;
– il decreto rettorale n. 440/2019 veniva fatto oggetto di censura, per elusione e violazione di giudicato, con ricorso per ottemperanza proposto dal dottor An. dinanzi al TRGA Bolzano al fine di ottenere la piena e integrale attuazione alla sentenza n. 89/2019 nonché, in via subordinata, affinché il Tribunale, previa conversione del rito, proseguisse il giudizio con il rito ordinario per l’annullamento, per vizi autonomi, dei nuovi atti adottati dalla LUB in asserita esecuzione della sentenza n. 89/2019 (con ulteriore prospettazione di questione di rilevanza costituzionale);
– nel giudizio di ottemperanza il TRGA Bolzano, con sentenza (parzialmente) non definitiva 21 gennaio 2020 n. 20, respingeva la domanda di ottemperanza proposta in via principale dal dottor An., ritenendola infondata e, previa conversione del rito, disponeva la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di annullamento degli atti impugnati, presentata dalla parte ricorrente;
– in particolare il giudice di primo grado, nella sentenza n. 20/2020, dopo avere affermato che il giudice dell’ottemperanza sarebbe “tenuto unicamente a verificare se la LUB si sia conformata al giudicato, ovvero, nel caso di specie, che non abbia riesercitato il potere, emettendo un provvedimento sostenuto dalla stessa motivazione già ritenuta viziata da questo Tribunale, per immotivato contrasto col parere del Me. Gr.”, chiariva che non si palesava, nei nuovi provvedimenti adottati dalla LUB, alcuna discrasia “tra il rinnovato parere del Me. Gr. e la motivazione del Rettore riguardo al punteggio insufficiente raggiunto dal ricorrente” e, di conseguenza, respingeva la domanda di ottemperanza e disponeva il mutamento del rito per l’esame in sede ordinaria della fondatezza o meno delle censure dedotte autonomamente nei confronti dei nuovi atti della LUB;
– da qui l’appello da parte del dottor Se. An. nei confronti del TRGA di Bolzano n. 20/2020;
Considerato che il ricorso in appello nei confronti della sentenza del TRGA di Bolzano n. 20/2020 è stato proposto dal dottor Se. An. per i seguenti motivi:
– in primo luogo perché erroneamente il TRGA di Bolzano, nella sentenza n. 20/2020, ha affermato che “dalla piana lettura del provvedimento impugnato e dagli atti richiamati, non vi è più contrasto tra il rinnovato parere del Me. Gr. e la motivazione del Rettore riguardo al punteggio insufficiente raggiunto dal ricorrente”, in quanto dalla lettura degli atti, che solo apparentemente avrebbero costituito ottemperanza alla sentenza n. 89/2019 atteso che in quest’ultima il Tribunale amministrativo aveva chiaramente affermato che il decreto rettorale che esprimeva il giudizio non favorevole rispetto alla candidatura del dottor An. si presentava immotivato rispetto al giudizio di segno opposto espresso dal Me. Gr., l’avere riedizionato integralmente il procedimento valutativo chiedendo un nuovo giudizio al gruppo dei mentori, peraltro privo dell’attribuzione dei punteggi nonché a due Prorettori, anche in questo caso senza l’espressione di alcun punteggio, non costituisce in alcun modo esecuzione della sentenza n. 89/2019 che, peraltro, non aveva affatto ritenuto illegittimo il parere a suo tempo espresso dal Me. Gr. sicché, in sede di esecuzione, detto parere non avrebbe dovuto essere richiesto ex novo, dovendosi invece colmare il deficit di legittimità acclarato dal TRGA nella sentenza n. 89/2019 corredando il decreto rettorale di conclusione della procedura di valutazione (impugnato e annullato con detta sentenza) con una nuova motivazione da parte del Rettore, tenuto conto del parere (già ) espresso dal gruppo dei mentori (che aveva attribuito al candidato An. 88 punti rispetto ai 100 massimi previsti);
– in secondo luogo perché, ancora erroneamente, il TRGA di Bolzano non ha proclamato, come invece avrebbe dovuto, la nullità (per elusione e violazione del giudicato) il decreto rettorale n. 440/2019 “in quanto la decisione di non promuovere il ricorrente a professore di II fascia della Libera Università di Bolzano è stata realizzata ancora una volta in condizioni di totale opacità, e, soprattutto, in assenza di una congrua motivazione, avendo il Rettore trascurato di considerare e valutare in modo obiettivo le attività scientifiche, didattiche ed accademiche del ricorrente e le precedenti conclusioni della Commissione formata da tre mentori, contrariamento a quanto prescritto dal TRGA con la Sentenza n. 89/2019”, in tal modo determinando “una sostanziale reiterazione del precedente supporto motivazionale ed alla riproposizione dei medesimi vizi già riscontrati nel giudicato” (così, testualmente, alle pagg. 19, 20 e 21 del ricorso in appello);
– in terzo luogo, con riferimento al merito del nuovo giudizio sfavorevole, il dottor An. contestava analiticamente la correttezza della valutazione negativa attribuita ai titoli presentati;
Dato atto che si è costituita nel presente grado di giudizio la LUB che ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni chiedendo la reiezione del mezzo di gravame proposto dal dottor An.. In particolare la difesa dell’università :
– ha chiarito che il percorso procedimentale seguito all’indomani della presentazione della candidatura da parte del dottor An., era stato caratterizzato da un comportamento non aderente alle indicazioni del Regolamento d’Ateneo da parte del Me. Gr., atteso che “Mentre gli altri Me. Gr.s hanno fornito un giudizio senza esprimere un punteggio (…), quello della facoltà di Scienze e Tecnologie non solo ha espresso un punteggio per ognuna delle voci, ma ha anche disatteso quanto richiesto dal medesimo regola-mento, considerando nella propria valutazione attività al di fuori del triennio previsto ed esprimendo valutazioni su attività non descritte nel CV del candidato” (così, testualmente, a pag. 3 della memoria depositata dalla LUB) e che tale errore era stato commesso anche in occasione della valutazione della posizione di altri candidati (per diverse discipline di insegnamento rispetto a quella per la quale concorreva il dottor An.), verosimilmente perché il Regolamento era stato modificato di recente e la procedura in questione era la prima nella quale trovavano applicazione le nuove disposizioni. Segnalando la spiccata diversità che corre tra una università pubblica e una università che presenta una natura “sostanzialmente” (così, ancora, nella memoria depositata dalla LUB) privata, come la LUB e il ruolo decisamente manageriale ricoperto dal Rettore di quest’ultima, trova ancor ragione la previsione di non acquisire “punteggi” dal gruppo dei mentori (non costituendo una “commissione d’esame”) ma esclusivamente pareri, di talché, una volta annullato dal giudice amministrativo il primo decreto rettorale con il quale veniva considerata insufficiente la valutazione attribuibile ai titoli del candidato, all’atto dell’esecuzione del giudicato la LUB ha ritenuto inevitabile rispettare le previsioni regolamentari che si è dato l’Ateneo;
– ha contestato, poi, nel merito le censure dedotte nei confronti della nuova valutazione espressa dal Rettore nei confronti del candidato dottor An.;
– ha spiegato appello incidentale nei confronti della sentenza del TRGA n. 20/2020 eccependo, in primo luogo, che il giudice di primo grado (erroneamente) non abbia dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dal dottor An. “in quanto non era ammissibile disporre la conversione del rito da abbreviato a ordinario per mancanza dell’elemento essenziale cioè l’esistenza di un apposito ricorso ex articolo 29 del codice del processo amministrativo, nativo digitale ed emesso in attuazione delle corrispondenti norme e principi sul P.A.T. processo amministrativo telematico” e di ciò è prova l’intendimento da parte del ricorrente in primo grado di attivare esclusivamente un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 89/2019 e non anche per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, con riferimento alla contestata legittimità della nuova valutazione operata dalla LUB, tenuto anche conto del tenore della procura alle liti rilasciata al proprio difensore dallo stesso dottor An.. Non avendo scrutinato il TRGA di Bolzano su tali eccezioni preliminari, formulate in primo grado, esse vengono riproposte con la forma dell’appello incidentale alla sentenza n. 20/2020;
Tenuto conto che entrambe le parti costituite hanno prodotto ulteriori memorie, anche di replica nonché note d’udienza, con le quali hanno confermato le opposte conclusioni già rassegnate nei precedenti atti processuali;
Valutato che, in via preliminare, non possono condividersi le eccezione riproposte nella presente sede di appello (formulate anche con appello incidentale) dalla LUB (venendo per tale ragione meno l’eccezioni di tardività del deposito del predetto appello incidentale), tenuto conto di quanto emerge specificamente dall’esame delle espressioni letterali utilizzate dalla parte ricorrente nel compilare la modulistica PAT trasmessa per la proposizione del ricorso per ottemperanza in primo grado nonché dal contenuto della procura speciale alle liti avente ad oggetto, oltre all’ottemperanza, anche “l’annullamento del Decreto n. 440/2019 adottato dal Rettore della Libera Università di Bolzano in data 4.7.2019, nonché di ogni altro atto prodromico, connesso e/o conseguente (…)”, a nulla rilevando l’asserito mancato pagamento del contributo unificato, limitandosi ad una violazione di carattere fiscale;
Ritenuto che, affrontando ora il merito della controversia, appare necessario, ad avviso del Collegio, richiamare i seguenti principi giurisprudenziali, in quanto essi tracciano, in modo plastico e dinamico, le linee guida della decisione del presente contenzioso:
– in primo luogo va rammentato che, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la decisione n. 2 del 15 gennaio 2013, quando l’amministrazione rinnova l’esercizio delle sue funzioni dopo l’annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l’interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall’amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza, lamentando la violazione o la elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione; il giudice dell’ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell’atto gravato).Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del c.p.a. (cfr., da ultimo anche, Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2019 n. 875). Da ciò deriva che, qualora nel corso del giudizio di ottemperanza di una sentenza di primo grado non sospesa (e quindi efficace inter partes) l’amministrazione esegua la sentenza ottemperanda adottando nuovi provvedimenti, spetta al giudice dell’ottemperanza, indipendentemente dalla esplicita impugnazione degli stessi, stante l’ampio potere (di merito) rimesso al giudice dell’esecuzione, di valutare se questi ultimi siano stati adottati in elusione ovvero in violazione di giudicato, posto che la loro eventuale nullità deve essere scrutinata ex officio dal giudice dell’esecuzione, anche al fine di ritenere improcedibile il giudizio di ottemperanza per l’intervenuta esecuzione della sentenza che ne è oggetto ovvero di dichiarare la cessata materia del contendere;
– passando più puntualmente ai precedenti giurisprudenziali che impingono sulla questione centrale qui posta dall’appellante e legata alla latitudine della discrezionalità che l’amministrazione conserva nell’eseguire il decisum di una sentenza del giudice amministrativo e di quanto la portata di tale decisum condizioni l’esercizio del potere autoritativo, va rammentato che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, in sede di ottemperanza l’amministrazione è tenuta non solo ad uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice ed a determinarsi secondo i limiti impostile dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull’oggetto della pretesa. A questo riguardo la giurisprudenza afferma che è dovere dell’amministrazione, in sede di riesame della vicenda controversa, di essere particolarmente rigorosa nella verifica di tutti i possibili profili rilevanti, esaminando l’affare nella sua interezza e sollevando tutte le questioni che ritenga di interesse, dopo di ciò non potendo più tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili ancora non esaminati; ciò allo scopo di evitare che la realizzazione dell’interesse sostanziale possa essere frustrato dalla reiterazione di provvedimenti, basati sempre su inediti supporti motivazionali (così, esemplificativamente, Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2011 n. 1415);
– anche dal punto di vista sistematico, dunque, salvo il caso di una decisione che contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità e precisione (propri ad esempio del titolo esecutivo), il giudicato di annullamento mantiene margini di discrezionalità in capo all’amministrazione. Alla configurabilità di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato e dunque di rinnovo della funzione amministrativa, in esito ad un giudicato di annullamento di atti in precedenza emanati nell’esercizio della medesima funzione, corrisponde, del resto, la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza ed azione impugnatoria; in particolare, in caso di adozione di atti emanati nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l’afflizione dell’attività da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione od elusione del giudicato solo qualora l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; invece qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all’autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 21 luglio 2015 n. 3592). Detto in altri termini, solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l’assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza o nell’ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dall’amministrazione, pur riferiti ad un’attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all’ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (così, ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2013 n. 2899);
Rilevato che:
1) con la sentenza n. 89/2019 il TRGA di Bolzano ha accolto il ricorso proposto dal dottor An. precisando nella motivazione che la censura dedotta dal ricorrente di difetto di motivazione del decreto rettorale con il quale era giudicato insufficiente il punteggio attribuibile ai titoli presentati doveva essere condivisa dal Collegio in quanto “(..) pur reputando ragionevole la decisione del Rettore, in quanto non appartenente allo stesso settore scientifico disciplinare rispetto a quello oggetto di valutazione, né alla stessa Facoltà, di avvalersi dei tre mentori (appartenenti alla Facoltà di afferenza del candidato secondo il Regolamento), così da garantire la migliore valutazione possibile della professionalità del candidato, (…) nondimeno (…), una volta assunta tale decisione, essa non può risolversi in una mera formalità . In altre parole, una volta acquisito, il parere andava tenuto in adeguata considerazione da parte del Rettore, non necessariamente per prestarvi adesione, ma per essere confutato, se non condiviso. Nel caso in esame, invece, nell’esprimere il giudizio negativo, il Rettore non ha tenuto minimamente in considerazione il parere espresso dal c.d. Me. Gr., omettendo di esplicitare le ragioni per le quali abbia inteso discostarsi dal giudizio ampio e analitico della Commissione di esperti, che era stato di chiaro segno positivo per il candidato”;
2) chiarito quanto sopra in motivazione, il primo giudice ha esplicitamente puntualizzato, sempre nella motivazione della sentenza n. 89/2019, “che la procedura valutativa di cui al richiamato art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini), che attribuisce alle Università, nei limiti delle risorse disponibili, di valutare i titolari di contratto in servizio presso l’Ateneo medesimo e in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo di professori di II fascia, pur essendo una procedura agevolata di accesso rispetto a quella selettiva ordinaria, aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 18 della stessa legge, non può essere rimessa a valutazioni libere, secondo il criterio dell’intuitus personae. Anche per tali procedure particolari è invero necessario assicurare il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (…)”:
3) nel dispositivo la ridetta sentenza, per le ragioni espresse in motivazione, disponeva l’annullamento del decreto rettorale impugnato;
Ritenuto pertanto che, ad avviso del Collegio;
a) la ottemperanda sentenza n. 89/2019 del TRGA di Bolzano, pur non contenendo un precetto puntuale ed espresso particolarmente determinato e tale da circoscrivere l’esercizio del potere dell’Ateneo, non si limitava però a rilevare soltanto la illegittimità del decreto rettorale impugnato, sul presupposto che il provvedimento di conclusione della procedura di valutazione non contesse le specifiche ragioni per le quali l’organo monocratico competente a concludere la procedura di valutazione, pur avendo ritenuto necessario acquisire il parere del Me. Gr., che era stato di evidente segno favorevole per il candidato, nella decisione finale lo considesse superabile, ma valutava detto “giudizio ampio e analitico” nonché “di chiaro segno positivo per il candidato” e quindi, nel complesso, lo reputava attendibile;
b) la sentenza n. 89/2019 andava dunque eseguita dalla LUB, per l’evidente tenore della motivazione decisoria in essa contenuta, con riferimento alle specifiche ragioni dell’annullamento del decreto rettorale, il cui travolgimento giudiziale non si estendeva esplicitamente agli altri atti della procedura (rispetto ai quali, peraltro, lo stesso TRGA di Bolzano, nella sentenza 16 luglio 2020 n. 183, da ultimo depositata dalla odierna parte appellante, ha specificato che “la sentenza di questo Tribunale n. 89/2019 non aveva annullato il parere a suo tempo espresso dal Me. Gr. per la ragione che esso, in quanto favorevole al ricorrente, non era stato impugnato con il ricorso sub n. 167/2018”), adottando un nuovo provvedimento conclusivo della procedura di valutazione (indipendentemente dall’esito della delibazione da parte del Rettore in ordine ai titoli presentati dal candidato) corredandolo della motivazione (mancata in prima battuta) circa le ragioni della non condivisione del (primo) giudizio (positivo) del gruppo dei mentori;
c) l’avere riedizionato l’intera procedura valutativa senza che se ne fosse appalesata la giudiziale necessità, in assenza di uno specifico interesse pubblico o di circostanze sopravvenute che rendessero indispensabile riproporre l’intera procedura valutativa e che comunque avrebbero dovuto essere espressamente palesate nel decreto rettorale n. 440/2019, circostanza non verificatasi nel caso di specie, trasforma il comportamento dell’università in una evidente elusione della decisione espressa nella sentenza n. 89/2019 dal TRGA di Bolzano;
d) di tale sostanziale elusione del decisum di primo grado ne è poi evidenza nella lettura del decreto rettorale n. 440/2019 nel quale il Rettore della LUB si limita ad affermare di avere preso atto della sentenza del TRGA di Bolzano n. 89/2019 che aveva annullato il precedente decreto rettorale n. 256/2018, non offrendo alcuna indicazione sulle modalità attraverso le quali la suddetta sentenza fosse stata eseguita e limitandosi ad esprimere una rinnovata decisione sfavorevole con riferimento alla valutazione dei titoli presentati dal candidato;
Rammentato ancora che, in tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva dell’ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte a un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, sebbene residui uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte dell’amministrazione, nel caso in cui l’amministrazione elimini il vizio motivazionale ma, ciò nonostante, adotti un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione o elusione del giudicato se l’attività asseritamente esecutiva dell’amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni stabilite con la sentenza da eseguire (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2016 n. 1402);
Tenuto ulteriormente conto che, nella specie, l’università non ha affatto integrato il decreto rettorale n. 256/2018 con adeguata motivazione, per come statuito dalla sentenza n. 89/2019, preferendo riedizionare (sebbene non richiesto dalla ridetta sentenza) il procedimento valutativo per poi giungere ad un nuovo provvedimento (n. 440/2019) di ana tenore di quello a suo tempo annullato dal TRGA di Bolzano e privo, nuovamente, della necessaria motivazione;
Valutato infine che l’appello incidentale spiegato dalla LUB non si presta ad essere accolto, atteso che con esso l’università si orienta sostanzialmente a contestare la corretta introduzione della doppia domanda di ottemperanza e, previo mutamento del rito, di annullamento degli atti impugnati avanzata dall’odierno appellante in primo grado, sostenendo che la domanda, così come in quella sede formulata, debba considerarsi correttamente proposta solo per il giudizio di ottemperanza, aggiungendo ulteriori elementi di contestazione rispetto all’asserita nullità del decreto rettorale n. 440/2019, temi che sono stati più sopra scrutinati in modo approfondito dal Collegio concludendo per la fondatezza della domanda di ottemperanza proposta in primo grado dal dottor An., sicché la eccezione di inammissibilità della “doppia domanda” sollevata dalla LUB non scalfisce la suindicata soluzione alla quale è approdato il Collegio;
Ritenuto dunque che, in ragione di quanto sopra, il Collegio;
1) ritenute superabili le eccezioni preliminari (nuovamente) sollevate dalla LUB (per le ragioni più sopra indicate), considera fondate le censure dedotte dal dottor Se. An. nei confronti della sentenza del TRGA di Bolzano n. 20/2020 nella parte in cui non ha ritenuto nullo, per elusione della sentenza n. 89/2019, il decreto rettorale della LUB n. 440/2019;
2) deve, dunque e in accoglimento del ricorso in appello qui proposto, disporre la riforma della sentenza di primo grado qui oggetto di appello;
3) deve, di conseguenza e in accoglimento della domanda di ottemperanza avanzata dinanzi al primo giudice (n. R.g. 182/2019), dichiarare la nullità del decreto del Rettore della Libera Università di Bolzano 4 luglio 2019 n. 440 e disporre la corretta esecuzione della sentenza del TRGA di Bolzano n. 89/2019 entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia da parte dell’amministrazione a richiesta della parte interessata;
4) deve essere respinto l’appello incidentale proposto dalla LUB;
Stimato di poter compensare le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti controvertenti, sussistendo i presupposti di cui all’art. 92 c.p.a., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., in ragione della complessità e peculiarità della vicenda oggetto di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 3438/2020), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, 21 gennaio 2020 n. 20, accoglie il ricorso di primo grado (n. R.g. 182/2019) dichiarando la nullità del decreto del Rettore della Libera Università di Bolzano 4 luglio 2019 n. 440 e disponendo la corretta e integrale esecuzione della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, 2 aprile 2019 n. 89 a cura della Libera Università di Bolzano, secondo quanto specificato in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.
Respinge l’appello incidentale proposto dalla Libera Università di Bolzano.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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