In tema di conflitto di competenza ex articolo 45 del codice di procedura civile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 aprile 2021| n. 10281.

In tema di conflitto di competenza ex articolo 45 del codice di procedura civile, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, senza che possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento dopo la concessione dei termini di cui all’articolo 183 del codice di procedura civile, salvo che debba assumere sommarie informazioni per valutare se elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità l’assunzione delle dette informazioni.

Ordinanza|19 aprile 2021| n. 10281

Data udienza 8 ottobre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: COMPETENZA – REGOLAMENTO DI COMPETENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 7854/2020 R.G., sollevato dal Tribunale di Palmi con ordinanza del 17/02/2020 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) SPA, dall’altra, ed iscritto al n. 708/2015 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio proposta dal Tribunale di Palmi.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Palmi ha sollevato d’ufficio, con ordinanza del 17 febbraio 2020, regolamento di competenza nel giudizio riassunto dopo la pronuncia del Giudice di pace che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere la querela di falso proposta in via incidentale da (OMISSIS) nel giudizio di opposizione avverso verbale di accertamento n. 44877 a lei notificato in data 12 luglio 2010 da personale di (OMISSIS) s.p.a. per esserle stato contestato di viaggiare in treno sprovvista di biglietto.
Nessuna delle parti – sebbene ritualmente notificato a mezzo pec in data 18 febbraio 2020 il conflitto – ha svolto attivita’ difensiva ex articolo 47 c.p.c..
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito e’ stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che:
preliminarmente va ritenuta l’ammissibilita’ dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, puo’ rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilita’ di sollevare il conflitto di competenza (Cass. n. 23106 del 2015; Cass. n. 16143 del 2015; Cass. n. 16888 del 2013; Cass. n. 11185 del 2008).
Per questa Corte la preclusione del potere di elevazione del conflitto discende dal coordinamento della norma di cui all’articolo 45 c.p.c. con quella di cui all’articolo 38, che prevede la rilevabilita’ d’ufficio dell’incompetenza per materia, di quella per valore e di quelle per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 (Cass. 17 aprile 2015 n. 7834; Cass. 20 luglio 2011 n. 15951; Cass. 17 marzo 2006 n. 5962; Cass. 6 ottobre 2005 n. 19488; Cass. 21 maggio 2004 n. 9768; Cass. 5 dicembre 2003 n. 18680; Cass. 5 febbraio 2002 n. 1553).
Con riferimento alla disciplina di cui all’articolo 38 c.p.c., e’ stato di recente affermato che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione non implica necessariamente una contestuale decisione sulla competenza, essendo sufficiente che il giudice indichi alle parti la sussistenza della relativa questione in modo chiaro e preciso, sicche’, dopo la tempestiva indicazione alle parti della questione di competenza, ben puo’ la decisione essere assunta dopo la concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c. (Cass. 7 febbraio 2017 n. 3220). Il coordinamento posto dalla giurisprudenza fra articolo 45 c.p.c. ed articolo 38 c.p.c. pone il problema, a fronte dell’arresto appena citato, se anche in materia di conflitto di competenza sia sufficiente il rilievo alla prima udienza di comparizione delle parti e la richiesta di regolamento possa essere formulata quindi all’udienza successiva alla scadenza dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c..
Recente decisione di questa Corte (Cass. n. 3220 del 2017), afferma che l’articolo 38 c.p.c. contempla una duplicita’ di poteri processuali e di atti che ne rappresentano la manifestazione, il potere di rilevare, entro il termine stabilito dalla legge, ed il potere di decisione. La distinzione fra rilievo e dichiarazione (o decisione) e’ stata delineata in modo netto da Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014 n. 26242 e n. 26243 ove si distingue, a proposito della diversa materia delle nullita’ negoziali, fra “rilevazione” e “dichiarazione”. La logica di tale distinzione e’ che la rilevazione ha quale effetto l’instaurazione del contraddittorio in ordine alla questione rilevata, alla stessa stregua del contraddittorio che si stabilisce in relazione alle eccezioni sollevate dalla parte, e rappresenta un segmento procedimentale distinto da quello successivo della dichiarazione la quale in astratto, all’esito del contraddittorio fra le parti, puo’ anche essere di segno differente rispetto a quanto rilevato.
A prescindere dalla praticabilita’ con riferimento alla questione di competenza della scissione fra rilievo e dichiarazione, e’ comunque evidente che una tale duplicita’ di poteri (e di atti) non e’ contemplata dall’articolo 45 c.p.c., il quale si limita a prevedere che il giudice ad quem, “se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza”. L’unico atto previsto dalla legge e’ quello della richiesta del regolamento quale esercizio del potere di sollevare il conflitto di competenza. Concependo il processo civile come coordinamento fra i poteri dell’attore, del convenuto e del giudice, nel senso che l’esercizio del potere di un soggetto e’ strettamente coordinato all’esercizio del potere dell’altro soggetto o degli altri soggetti, il potere di richiedere il regolamento di competenza e’ strettamente coordinato a quello di riassunzione del processo dopo la dichiarazione di incompetenza da parte del giudice a quo e ne rappresenta l’effetto processuale, ove il giudice ritenga di essere a sua volta incompetente. Fra la riassunzione della parte e la richiesta del giudice non si interpone un diverso potere di rilevazione, sicche’ alla riassunzione non puo’ che seguire l’elevazione del conflitto.
La sede deputata per la richiesta del regolamento di competenza e’ dunque l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.. Non e’ possibile cosi’ divaricare il rilievo della questione, da esercitare non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., dalla fase processuale della dichiarazione di incompetenza. Svoltasi l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c. e’ precluso il potere di elevazione del conflitto.
Del resto la ragione immanente alla divaricazione fra rilevazione e dichiarazione, l’instaurazione del contraddittorio, non ha motivo di emergere in sede di conflitto di competenza perche’ innanzi al giudice ad quem il contraddittorio, in tutte le sue manifestazioni (dalla questione della competenza allo scopo di sollecitare la denuncia ex officio del conflitto di competenza all’esistenza stessa del presupposto del potere di richiedere il regolamento di competenza), ben puo’ dispiegarsi nell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., dopo che il giudice a quo ha declinato la propria competenza e la causa e’ stata riassunta, sicche’ non ha ormai piu’ senso la scissione rilevazione/dichiarazione.
Il contraddittorio puo’ inoltre insorgere anche per iniziativa del giudice ritenuto competente ma non per effetto dell’esercizio di un potere di rilevazione, come si e’ visto non previsto dalla norma. Ed invero, siccome presupposto della richiesta di regolamento e’ che il giudice ad quem ritenga di essere a sua volta incompetente, puo’ essere necessaria al fine di raggiungere tale conclusione l’assunzione di sommarie informazioni (in parallelo a quanto peraltro previsto dall’articolo 38 c.p.c., u.c.). L’attivita’ istruttoria da svolgere, strettamente necessaria per l’eventuale elevazione del conflitto di competenza, non consegue ad un rilievo della questione di competenza, ma e’ funzionale alla richiesta di cui all’articolo 45 c.p.c..
L’assunzione di sommarie informazioni resta cosi’ all’interno del ciclo dell’esercizio del potere di richiesta del regolamento ed e’ strumentale ad esso, precedendo l’eventuale richiesta. Se all’esito dell’assunzione delle sommarie informazioni il giudice ritenga di essere a sua volta incompetente, deve senza indugio richiedere il regolamento di competenza. Diversamente resta precluso l’esercizio del potere di elevazione del conflitto. La richiesta di regolamento segue senza soluzione di continuita’ l’assunzione di informazioni quali articolazioni di un’unica vicenda processuale che resta circoscritta all’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c. o a quella immediatamente successiva fissata per l’assunzione delle sommarie informazioni, ove l’istruttoria strumentale all’elevazione del conflitto non si sia potuta svolgere o ultimare nella prima udienza.
Il punto centrale e’ che – come gia’ rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. di recente, Cass. n. 21944 del 2018) – “il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, puo’ richiedere d’ufficio regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, senza che possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento dopo la concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., salvo che debba assumere sommarie informazioni per valutare se elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuita’ l’assunzione delle dette informazioni”.
Nel caso di specie – come si evince dal fascicolo d’ufficio – il giudice ha sollevato il conflitto dopo piu’ di quattro anni di trattazione della causa, con prima udienza svoltasi il 30.09.2015, a cui ha fatto seguito la concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, la formulazione, l’ammissione e l’espletamento delle prove orali, senza che nel corso di svolgimento delle attivita’, di trattazione ed istruttorie, il giudice abbia mai posto in contestazione la questione di competenza. Solo dopo l’udienza del 20.01.2020, rimessa la causa sul ruolo dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, e’ stato proposto il regolamento d’ufficio ex articolo 45 c.p.c.
Si palesa allora la preclusione all’esercizio del potere di elevazione del conflitto di competenza, in quanto il giudice, senza neanche rilevare la questione, ha disposto una serie di rinvii di udienza, non giustificati certo dall’assunzione di informazioni per l’elevazione del conflitto, ma per vera e propria trattazione ed istruzione della causa,
Il conflitto va pertanto dichiarato inammissibile per essersi verificata la preclusione del potere previsto dall’articolo 45 c.p.c..
Le parti vanno pertanto rimesse davanti Tribunale di Palmi.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali, atteso che la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promovibile a mente dell’articolo 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non puo’ essere riferita alla volonta’ delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatti, sicche’ non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata (Cass. n. 1167 del 2007; Cass. n. 7596 del 2011); ne’ peraltro le stesse hanno svolto attivita’ defensionale in questa fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento d’ufficio della competenza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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