Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 luglio 2020, n. 21958.
In tema di confisca di prevenzione, l’art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non introduce un nuovo caso di revocazione della misura ma limita la rilevanza delle ipotesi contemplate nel primo comma della medesima norma al solo caso in cui ne derivi il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura.
Sentenza 22 luglio 2020, n. 21958
Data udienza 6 luglio 2020
Tag – parola chiave: Misure di prevenzione – Confisca – Revocazione – Art. 28 D.Lgs 159 del 2011 – Casi – Indicazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS)
avverso l’ordinanza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere APRILE STEFANO;
lette le conclusioni del PG BIRRITTERI Luigi Giuseppe che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) volta a ottenere la revocazione Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 28, della confisca di prevenzione disposta con decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 12 luglio 2013, confermato dalla Corte d’appello di Lecce con decreto del 10 febbraio 2014 (irrevocabile, per il primo, a seguito della sentenza Sez. 1, n. 470/2019 del 10/7/2018 e, per gli altri due, a seguito della sentenza Sez. 5, n. 34962 dell’8/7/2015).
1.1. Il giudice della revocazione ha evidenziato come l’istanza, fondata – al pari della precedente dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Potenza in data 16 novembre 2016 su due pronunce di assoluzione di (OMISSIS) relative a un procedimento per favoreggiamento della immigrazione clandestina e a un procedimento per lesioni colpose, e’ inammissibile perche’ non rientra nelle ipotesi indicate dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28, comma 1, essendo stato unicamente dedotto l’originario difetto di correlazione temporale senza alcuna correlazione con le presunte prove nuove.
2. Ricorrono, con unico atto, il proposto (OMISSIS) e i terzi (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. (OMISSIS), che chiedono l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di norme processuali, in relazione il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 18 e 24, articolo 28, comma 2, e il vizio della motivazione, per non essere stata verificata la causa di originaria illegittimita’ del provvedimento di confisca consistente nella mancanza di correlazione temporale tra la pericolosita’ e l’acquisizione dei beni.
Secondo i ricorrenti, infatti, ferme restando le ipotesi indicate al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28, comma 1, il comma 2 del medesimo articolo prevede una ipotesi di revocazione della disposta confisca di prevenzione che riguarda il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura, mentre la Corte di appello si e’ unicamente limitata a esaminare la ritenuta insussistenza delle ipotesi di cui al comma 1 del ridetto articolo.
Per quello che riguarda la mancanza di correlazione temporale, il ricorso, nel richiamare la giurisprudenza di legittimita’, denuncia che la Corte d’appello ha omesso di verificare che sono stati sottoposti a confisca dei beni acquisiti negli anni 2011 e 2012, mentre il periodo di pericolosita’ e’ stato collocato temporalmente negli anni 90.
2.1. Il difensore dei ricorrenti ha depositato motivi nuovi in data 10 giugno 2019.
2.2. Il difensore dei ricorrenti ha depositato in data 2/7/2019 una memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, reiterando le proprie considerazioni relative al difetto di correlazione tra la pericolosita’ e gli incrementi patrimoniali e deducendo il contrasto del provvedimento di confisca con le sopravvenute decisioni della Corte EDU e della Corte costituzionale in punto di pericolosita’ derivante dallo svolgimento di traffici delittuosi.
3. Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza del 27/3/2020, il procedimento veniva rinviato ex lege in forza del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, e successivi.
In forza dei provvedimenti emessi a norma del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, commi 6 e 7, e successivi, il ricorso veniva quindi fissato per l’odierna udienza, con regolare avviso alle parti, nel rispetto del termine di legge tenuto conto dei sopra richiamati provvedimenti di fissazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili sotto vari profili.
L’inammissibilita’ dei ricorsi principali rende inammissibili i motivi nuovi depositati il 10 giugno 2019 che non saranno pertanto esaminati.
2. E’ manifestamente infondata la denunciata violazione di legge, con riferimento al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28, comma 2, perche’ l’indicata disposizione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non estende le ipotesi di revocazione al di la’ dei casi previsti nel precedente comma 1, ma si limita unicamente a ribadire che “in ogni caso, la revocazione puo’ essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura”.
In effetti, i casi di revocazione sono puntualmente identificati: 1) nella “scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento”; 2)Quando i fatti accertati con sentenze penali definitive… escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca”; 3)-quando la decisione sulla confisca sia stata motivata sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita’ nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato”; mentre il comma 2 e’ dettato allo specifico scopo di limitare la rilevanza delle anzidette ipotesi al caso in cui da cio’ derivi il difetto originario dei presupposti per l’applicazioneila confisca.
E percio’ manifestamente infondata la deduzione difensiva che, muovendo da una lettura parcellizzata della disposizione, cerca di introdurre un diverso e ulteriore caso di revocazione attinente alla generica insussistenza degli originari presupposti per l’adozione della misura di prevenzione, in contrasto con il giudicato formatosi, cosi’ sottoponendo la confisca a una intrinseca instabilita’ derivante dalla possibilita’ di sindacarne senza limite di tempo i presupposti applicativi, indipendentemente dalla ricorrenza delle ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28, comma 1.
Del resto, l’opzione ermeneutica suggerita dal ricorrente e’ palesemente contraddetta dall’articolo 28, comma 3, del decreto il quale prevede che “la richiesta di revocazione e’ proposta, a pena di inammissibilita’, entro sei mesi dalla data in cui iuno dei casi di cui al comma 1”, dovendosi percio’ escludere che la previsione contenuta nel comma 2 del citato articolo abbia natura additiva).
3. I ricorsi sono, del resto, inammissibili perche’ omettono completamente di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato la quale ha posto in evidenza come la richiesta di revocazione, basata sulle due pronunce di assoluzione, era gia’ stata esaminata e dichiarata inammissibile con provvedimento del 16/11/2016, mentre il ricorso si ostina a dedurre l’insussistenza originaria della correlazione tra pericolosita’ e acquisti, ma senza illustrare la connessione eventualmente esistente con le piu’ volte citate sentenze di assoluzione.
Non puo’, infine, omettersi di rilevare che una precedente richiesta di revocazione, basata sulla asserita inesistenza della sperequazione patrimoniale con riguardo agli acquisti effettuati, era gia’ stata rigettata dalla Corte d’appello di Potenza in data 5/12/2017, decisione confermata da questa Corte di legittimita’ (Sez. 1, n. 15299/2019 del 12/12/2018).
4. Sono in ogni caso inammissibili i ricorsi dei terzi interessati (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto la richiesta di revocazione della confisca e’ stata presentata ben oltre il termine di sei mesi previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28, comma 3, essendo la confisca divenuta irrevocabile nei loro confronti in data 8 luglio 2015.
Del resto, una precedente richiesta di revocazione, fondata sempre sopra le indicate sentenze di assoluzione, era gia’ stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Potenza in data 16 novembre 2016, con un provvedimento che non risulta impugnato.
Il ricorso, in effetti, non deduce quando sarebbe stata scoperta la nuova prova, ma propone piuttosto la questione di diritto, che si e’ giudicata manifestamente infondata al paragrafo precedente, sicche’ il termine per proporre la revocazione resta fissato in quello di sei mesi dalla irrevocabilita’ del provvedimento.
Si tratta di un vizio che deve essere rilevato d’ufficio da questa Corte a norma dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, e articolo 591 c.p.p., comma 4.
5. Sono inammissibili, perche’ generiche e non decisive nonche’ manifestamente infondate, le questioni, invero affacciate soltanto con la memoria di replica, che attengono all’illegittimita’ originaria della confisca sotto il profilo della categoria di pericolosita’ sociale ascritta ad (OMISSIS) di essere dedito in modo continuativo a traffici delittuosi Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 1, comma 1, lettera a),.
5.1. La questione, astrattamente proponibile nell’ambito del procedimento di revocazione Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 28 o revoca L. n. 1423 del 1956, ex articolo 7, comma 2, pur potendo apparire inammissibile perche’ introdotta soltanto in sede di replica, deve essere esaminata poiche’ alla dichiarazione di invalidita’ originaria delle norme incostituzionali, con effetto ex tunc, consegue la loro inapplicabilita’ anche in relazione a rapporti sorti anteriormente alla sentenza n. 24 del 2019, non potendo il giudice fare applicazione di norme dichiarate incostituzionali rispetto a situazioni sostanziali preesistenti, valendo cio’ anche nell’ipotesi del ricorso inammissibile, salvo il caso della tardivita’ (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207).
5.2. Ebbene, la deduzione difensiva e’, pero’, generica e non decisiva nonche’ manifestamente infondata.
Il ricorrente si limita a dedurre che il provvedimento applicativo abbia fatto riferimento alla categoria dei traffici delittuosi Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 1, comma 1, lettera a), citando la pag. 27 del decreto della Corte d’appello di Lecce in data 10/2/2014, offrendo cosi’ il fianco alla genericita’ e non decisivita’ della deduzione poiche’, come risulta dallo stesso provvedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale (si vedano, in particolare, le pagine 30-32 del citato decreto) i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la pericolosita’ Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 1, comma 1, lettera b), ritenendo (OMISSIS) professionalmente dedito alla commissione di reati contro il patrimonio da cui traeva ricavi poi investiti in attivita’ lecite (oggetto di confisca) e nel sostentamento proprio e della famiglia, sicche’ il presupposto di pericolosita’ non risulta in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 articolo 1, comma 1, lettera a).
Del resto, la deduzione e’ manifestamente infondata poiche’ l’iscrizione alla categoria di pericolosita’ sociale Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 1, comma 1, lettera b), risulta, invece, dall’accertamento compiuto in contraddittorio all’esito del giudizio di merito nel quale si e’ evidenziato il compimento di condotte delittuose caratterizzate dalla produzione di profitti illeciti e non di generici traffici illeciti.
6. All’inammissibilita’ dei ricorsi consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply