Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12329
Massima estrapolata:
In tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto cd. pericoloso generico, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello, individuato nel provvedimento, di manifestazione della pericolosità sociale, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi in detto periodo.
Sentenza 16 aprile 2020, n. 12329
Data udienza 14 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Confisca di prevenzione – Immobili – Polizze assicurative – Conti correnti – Denaro contante – Beni di provenienza illecita – Presupposto ineludibile – Pericolosità sociale – E’ anche la misura temporale dell’ambito applicativo della misura – Beni acquistati fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale – Dati rivelatori di una diretta provenienza dalla illecita ricchezza formatasi in precedenza – Onere di adeguata motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. SANTALUCIA Giusepp – rel. Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 09/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANTALUCIA GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG CARDIA D., che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato, salvo che per due autoveicoli, il decreto con cui il Tribunale della stessa citta’ ha disposto la confisca di prevenzione dei beni nella disponibilita’ di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), consistenti in beni immobili, polizze assicurative, conti correnti bancari, denaro contante e orologi di lusso, previo accertamento della pericolosita’ sociale, non piu’ attuale, di (OMISSIS), per il periodo dagli anni âEuroËœ80 al 2005, e della moglie (OMISSIS), per il periodo dal 2000 al 2005, in riferimento alle attivita’ di occultamento di considerevoli risorse economiche riconducibili alla (OMISSIS) s.r.l., societa’ poi dichiarata fallita, con reiterati trasferimento di denaro in favore di altre societa’ e poi da loro negoziati.
Ha poi respinto l’appello proposto da (OMISSIS), coniuge di (OMISSIS) in ordine alla confisca del contro corrente n. (OMISSIS), intestato alla stessa e al coniuge.
2. La Corte di appello ha rilevato che la categoria di pericolosita’ applicata a (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b) e’ adeguata e sostenuta da compiuta e coerente motivazione. Costoro commisero abitualmente condotte di rilievo penale per un significativo periodo di tempo, con imponenti movimentazioni di denaro che consentirono la formazione di una consistente base patrimoniale, con cui hanno poi operato gli acquisti e acceso i rapporti finanziari. Non e’ dunque rilevante, nel caso di specie, l’intervenuta pronuncia di incostituzionalita’ della previsione dell’altra categoria di pericolosita’, conseguente all’essere dediti a traffici delittuosi, che non ha inciso su quella su cui il decreto del Tribunale ha argomentato.
3. Per quanto concerne la posizione di (OMISSIS), in nessuno degli anni successivi alla cessazione del periodo di pericolosita’ e fino a quello dell’acquisto degli immobili, il 2010, il reddito prodotto fu tale da giustificare l’operazione. La conclusione e’ che l’acquisto fu il frutto del reimpiego dei profitti illeciti derivati dalle pregresse attivita’ delittuose, che consentirono la formazione di una consistente provvista patrimoniale, utilizzata poi per molteplici acquisti di beni.
4. Circa la posizione di (OMISSIS), negli anni successivi al 2005 il saldo dei conti correnti bancari fu, ad eccezione che per il 2012, sempre negativo, dovendosi cosi’ trarre la conclusione dell’impossibilita’ per lo stesso di eseguire gli incrementi patrimoniali di detti rapporti finanziari con somme di denaro che non costituissero il reimpiego di quelle originatesi dalle illecite attivita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS). (OMISSIS), ancora, non ha giustificato l’esistenza di rilevanti somme di denaro custodite nelle cassette di sicurezza e la provenienza con propri redditi delle provviste di cui ai conti correnti bancari, data la modesta entita’ dei redditi dichiarati.
A fronte della riconosciuta gestione da parte del padre, (OMISSIS), dei conti correnti dei figli, Walter e Flaminia, si sarebbe dovuto dare giustificazione della provenienza delle somme di denaro utilizzate anche per l’acquisto dei beni immobili, peraltro uno avvenuto nel 2005 e quindi entro il periodo di pericolosita’ accertata di (OMISSIS) e (OMISSIS); in assenza di tale dimostrazione, e’ confermata la conclusione che l’acquisto avvenne mediante il reimpiego dei profitti illeciti derivati dai delitti commessi dai genitori.
5. In riguardo alla posizione di (OMISSIS) valgono le stesse argomentazioni svolte per (OMISSIS). L’acquisto dell’immobile operato nel 2002 si avvalse di provvista finanziaria in alcun modo giustificata nella sua provenienza e sproporzionata alla capacita’ reddituale. Deve allora concludersi che essa provenne dalla attivita’ illecite dei genitori.
6. Quanto infine alla posizione di (OMISSIS), la Corte di appello ha esteso i rilievi fatti a proposito della posizione del coniuge, (OMISSIS), osservando che la stessa, si’ come il marito, negli anni a seguire dal 2005 produsse un reddito netto non idoneo a giustificare l’attivo presente sul conto corrente al momento del sequestro. e’ stata cosi’ accertata una costante sproporzione, che ha toccato punte di diverse centinaia di migliaia di Euro, ad esempio negli anni 2009 e 2011.
7. Avverso il decreto hanno proposto ricorso i difensori di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), articolando piu’ motivi.
7.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello, dato che nelle more del giudizio di primo grado la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera a), avrebbe dovuto esaminare approfonditamente la questione se il decreto di confisca emesso dal Tribunale potesse reggere con il riferimento soltanto alla categoria di pericolosita’ di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b). Cio’ ha fatto in modo del tutto assertivo e apodittico, omettendo di spiegare in cosa consistano specificamente, nel caso in esame, i requisiti delle cd. attivita’ delittuose, dell’abitualita’, degli elementi di fatto da cui desumere che i proposti vivessero abitualmente dei proventi delle attivita’ delittuose.
7.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per difetto di correlazione temporale tra l’epoca della ritenuta pericolosita’ sociale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e quello di acquisto dei beni mobili e immobili riconducibili ai tre proposti.
In riferimento ad (OMISSIS) il periodo di pericolosita’ sociale e’ stato individuato negli anni dal 2000 al 2005. Gli immobili confiscati furono pero’ acquistati nell’anno 2010 e quindi fuori dalla finestra temporale di pericolosita’.
L’acquisto deve ritenersi di provenienza lecita e sarebbe stato compito del pubblico ministero e quindi del giudice della confisca dare conto del fatto che il bene fu invece acquisito con provvista di provenienza illecita, perche’ derivante proprio da quelle attivita’ delittuose che sono state considerate ai fini della ritenuta pericolosita’ sociale Non e’ invece sufficiente, ai fini della confisca, quanto affermato nel decreto impugnato, ossia che al tempo dell’acquisto (OMISSIS) avesse presentato dichiarazione dei redditi ritenute non in linea con l’acquisizione degli immobili in questione. Di contro avrebbe dovuto fornirsi la certezza che la provvista utilizzata fosse proprio quella derivante dall’asserito accumulo di ricchezza proveniente dalli cd. pregresse attivita’ delittuose.
In riguardo a (OMISSIS) i giudici di merito hanno escluso, in senso assoluto, la pericolosita’ sociale. I giudici hanno quindi ancora una volta violato il principio di cd. correlazione temporale presumendo che la provvista utilizzata da (OMISSIS) per l’acquisto del bene poi confiscato fosse di provenienza illecita perche’ derivante, ancora una volta, dalla commissione di quelle attivita’ delittuose valutate in riferimento alla pericolosita’ sociale di (OMISSIS) e (OMISSIS). Cio’ vale anche per la giacenza sul condo corrente (OMISSIS), formatasi tra l’anno 2011 e l’anno 2017, come da consulenza tecnica depositata nel giudizio di appello – ct Dott. (OMISSIS) – e non esaminata dalla Corte di appello, cosi’ consumandosi una ulteriore violazione per omessa valutazione di un punto decisivo della controversia.
Lo stesso e’ a dirsi per la posizione di (OMISSIS), a cui sono state confiscate polizze costituite nell’anno 2012. Da un lato e’ stata esclusa la pericolosita’ sociale e dall’altro si e’ ritenuto che i beni alla stessa intestati fossero riferibili ai suoi genitori sia in riferimento ai conti correnti bancari che agli strumenti finanziari, ivi comprese le polizze vita, che ai beni immobili. Le polizze vita furono costituite nell’anno 2012 e quindi fuori dalla finestra di correlazione temporale di cui si e’ gia’ detto.
7.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati ritenuti intestatari fittizi per conto di (OMISSIS) e (OMISSIS). I beni immobili confiscati a (OMISSIS) e (OMISSIS) furono acquistati prima che fosse erogato dal Ministero dei Beni culturali il finanziamento in favore della (OMISSIS) s.r.l. le cui vicende sono individuate come fondamento delle attivita’ delittuose riferibili ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS). E’ allora evidente che non possono essere ritenuto oggetto di intestazione fittizia.
7.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello, in modo apodittico, ha affermato che i beni confiscati ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) siano di provenienza illecita, ignorando i numerosi elementi di fatto addotti dalle difese da cui si trae la dimostrazione della loro lecita provenienza. E’ poi affetta da difetto di motivazione la decisione con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria per l’espletamento di una perizia in merito all’asserita discrasia tra risorse disponibili e cespiti riconducibili ai ricorrenti.
8. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso articolando piu’ motivi.
8.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha disatteso immotivatamente quanto affermato dal Tribunale in ordine alla sproporzione reddituale, motivatamente esclusa in primo grado. La Corte di appello ha fondato le sue valutazioni su un presupposto errato, omettendo di considerare i risultati dell’informativa della Guardia di Finanza successiva a quella richiamata. Peraltro era stato evidenziato come i versamenti della ricorrente sul conto fosse costituiti da operazioni di giroconto eseguire dal suo conto corrente personale, circostanza questa che emergeva incontestabilmente dall’esame degli estratti conto.
9. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. La ragione prevalente, sostanzialmente esclusiva, in forza della quale e’ stato confermato il provvedimento di confisca nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ individuata dal provvedimento impugnato nel giudizio di sproporzione tra la ricchezza a costoro intestata e la loro personale capacita’ di produzione di redditi leciti in un periodo assai piu’ ampio e diverso da quello interessato dal giudizio di pericolosita’ sociale di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Per quest’ultima, raggiunta direttamente dall’apprezzamento di pericolosita’, il relativo periodo e’ stato definito entro ben precisi confini, dal 2000 al 2005, ma l’indagine diretta alla rilevazione di una ricchezza ingiustificata, che si e’ espressa anche nell’acquisto di immobili oggetto di confisca, ha riguardato soprattutto gli anni successivi all’ambito temporale cosi espressamente delineato.
3. La Corte di appello ha ritenuto che l’illecita ricchezza prodotta negli anni precedenti sia stata successivamente impiegata per gli acquisti per i quali e’ intervenuto il provvedimento di confisca confermato. Ha cosi’ ritenuto implausibile ogni altra prospettazione circa la possibilita’ che la provvista e la ricchezza impiegata potesse provenire da altre fonti diverse da quelle attivita’ illecite che hanno qualificato il periodo di pericolosita’ sociale definito per (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. Con questo modulo operativo la Corte di appello si e’ significativamente discostata dal principio di diritto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui “la pericolosita’ sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, e’ anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosita’ generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale…” – Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, (OMISSIS) ed altro, Rv. 262605.
E’ stato a tal proposito ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’ che, in difetto della correlazione temporale, la sproporzione di valori non dovrebbe nemmeno essere apprezzata in riferimento a beni la cui acquisizione non ricada nel periodo di pericolosita’, “posto che quest’ultima non puo’ tener luogo della previa verifica della pericolosita’ soggettiva nel periodo preso in esame” – Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Brussolo e altri, Rv. 272703.
5. Non sfugge che muovendo da questa premessa possa corrersi il rischio di non poter incidere su manovre sostanzialmente elusive dei divieti di legge per quanti abbiano l’accortezza di sapientemente occultare la ricchezza illecitamente prodotta nel periodo di manifestazione della pericolosita’ sociale per poi, atteso il tempo necessario al disperdersi di tale connotato tipizzante, utilizzare quanto al tempo accumulato.
La questione e’ stata presa in esame della giurisprudenza di legittimita’, che ha precisato quali siano le condizioni in presenza delle quali il nesso di derivazione diretta tra manifestazione della pericolosita’ sociale e acquisiti aggredibili con il provvedimento ablatorio non viene meno seppure la cd. finestra temporale di pericolosita’ appaia formalmente chiusa. Cio’ e’ stato fatto in un caso di pericolosita’ cd. qualificata, ma il principio e’ mutuabile anche sul terreno della pericolosita’ generica, perche’ quel che importa e’ che vi sia, come e’ per la vicenda in esame, una definizione netta e compiuta del termine iniziale e di quello finale della pericolosita’.
Il principio di diritto affermato e’ che “in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosita’ qualificata, e’ legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, ove ricorra una pluralita’ di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attivita’ delittuosa” – Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma e altro, Rv. 272377.
Non si contraddice cosi’ l’assunto, che va ribadito, della necessita’ della correlazione temporale ma si introduce un criterio operativo che consente di tradurne il significato di garanzia senza esporlo al rischio di letture formalistiche.
6. Occorre allora che, per quanto attiene ai beni acquistati fuori del periodo di manifestazione della pericolosita’ sociale siano individuati, con adeguata motivazione capace di illustrarne la consistenza, i dati di fatto rivelatori di una diretta provenienza di quei beni dalla illecita ricchezza formatasi in precedenza.
Per questa ragione il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, che dovra’ decidere in diversa composizione di collegio, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512, secondo cui “la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera a); per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilita’ dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione”.
7. All’annullamento nei termini appena indicati segue l’assorbimento degli altri motivi, senza il verificarsi di alcuna preclusione per un successivo eventuale esame. Va invece dichiarata l’infondatezza della doglianza di cui al primo motivo dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte di appello ha infatti dato adeguatamente conto delle ragioni di rilevanza della categoria di pericolosita’ di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b), e della ascrivibilita’ ad essa di (OMISSIS) e (OMISSIS), ponendo in evidenza, con compiuta motivazione, che costoro per un significativo lasso temporale vissero dei proventi di attivita’ delittuose (fl 14-16 del decreto impugnato). Vale allora il principio secondo cui “la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1, comma 1, lettera a), ad opera della sentenza della Corte Cost. n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosita’ sociale del proposto nelle fattispecie di cui al citato articolo 1, lettera a) e b), non e’ tenuta a disporre l’annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso e’ gia’ stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lettera b) dell’articolo 1” -Sez. 6, n. 38077 del 9/5/2019, Falasca, Rv. 276711.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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