Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 18 ottobre 2019, n. 7071.
La massima estrapolata:
In tema di conferimento di incarichi dirigenziali l’Amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di supremazia speciale, ma spende poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario può ritenersi che anche le deliberazioni propedeutiche al conferimento o la loro omissione siano riconducibili alla sfera privatistica, quali atti interni alla sfera datoriale e propedeutici alla formazione di una volontà negoziale.
Sentenza 18 ottobre 2019, n. 7071
Data udienza 11 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10650 del 2018, proposto da
Fe. Ar. Di. di Ba., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Bu., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Va. Gi. in Roma, via (…);
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Va. Di Gi., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Vi. Do., rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. Es., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 00636/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e di Vi. Do.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per la parte appellante l’avvocato Va. Gi., in sostituzione dell’avv. Bu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La Fe. Ar. Di. di Ba., organismo locale della Fe., ha interposto appello nei confronti della sentenza 18 settembre 2018, n. 636 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sez. I, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il suo ricorso avverso la deliberazione in data 17 maggio 2018, con cui la Giunta regionale ha conferito l’incarico, rimasto vacante, di dirigente generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca al dott. Vi. Do., non appartenente al ruolo unico regionale di cui alla l.r. Basilicata n. 31 del 2010, per il periodo maggio 2018/febbraio 2019.
2. – Con il ricorso di primo grado la Fe. aveva dedotto l’illegittimità del procedimento di nomina del dott. Vi., lamentando in particolare che l’impugnata delibera di conferimento dell’incarico non era stata preceduta da alcuna forma di pubblicità, né da alcun avviso volto ad acquisire la disponibilità all’esercizio delle funzioni dirigenziali vacanti da parte dei dirigenti appartenenti al ruolo unico, in violazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 1, comma 15, della legge n. 190 del 2012, nonché degli artt. 1 e 2 della l.r. n. 31 del 2010, enucleanti l’obbligatorietà dell’esperimento di una procedura di matrice pubblicistica.
3. – La sentenza appellata ha declinato la giurisdizione nell’assunto che l’oggetto del giudizio è incentrato sulla legittimità dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale al dott. Vi., non venendo in contestazione alcun atto presupposto o connesso di natura organizzativa; conseguentemente troverebbe applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs.. n. 165 del 2001 alla stregua del quale le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle Amministrazioni, afferendo ad atti iure privatorum, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
4.- Con il ricorso in appello la Fe. Ba. ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, rilevando che il gravame era volto a contestare il mancato esperimento di un procedimento ad evidenza pubblica, informato ai principi di pubblicità e trasparenza, per provvedere alla nomina del dott. Vi., materia involgente una situazione soggettiva di interesse legittimo, in quanto tale attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo. In tali termini ha dunque chiesto l’annullamento della sentenza appellata con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.
5. – Si sono costituiti in resistenza la Regione Basilicata ed il dott. Vi. Do. concludendo per la reiezione del ricorso, vertendosi in tema di un incarico di natura fiduciaria che, ai sensi dell’art. 16, commi 1-3, della l.r. Basilicata n. 12 del 1996, non esige l’attivazione di una procedura comparativa.
6. – Nella camera di consiglio dell’11 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Occorre invero prendere le mosse dalla circostanza per cui oggetto del presente gravame è la deliberazione di G.R. 17 maggio 2018, n. 434, che ha conferito al dott. Vi. l’incarico dirigenziale, in asserita violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla cui stregua, in tema di impiego pubblico privatizzato, le amministrazioni sono tenute a determinare in via preventiva, secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, in particolare tenendo conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente.
E’ pur vero che l’associazione ricorrente lamenta la mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica prodromica al conferimento dell’incarico, ma tale petitum sostanziale non comporta l’attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa, che è ravvisabile solamente allorchè, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi (tra le tante, Cass., SS.UU., 21 dicembre 2018, n. 33212).
Nella fattispecie controversa, al contrario, si lamenta il mancato espletamento della fase di evidenza pubblica e dunque un “vizio intrinseco” del procedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale, ipotesi che, secondo gli ordinari criteri di riparto, più propriamente va ricondotta nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, III, 22 giugno 2018, n. 3856).
Del resto, se è vero che in tema di conferimento di incarichi dirigenziali l’Amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di supremazia speciale, ma spende poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, IV, 25 ottobre 2017, n. 4910), può ritenersi che anche le deliberazioni propedeutiche al conferimento o la loro omissione siano riconducibili alla sfera privatistica, quali atti interni alla sfera datoriale e propedeutici alla formazione di una volontà negoziale.
Detto in altri termini, si è dinanzi ad un crinale datoriale di una vicenda di indole contrattuale che, in considerazione della natura di diritto soggettivo delle posizioni coinvolte e del carattere eccezionale della (residua) giurisdizione del giudice amministrativo nella materia del pubblico impiego, trova il proprio giudice naturale nell’autorità giudiziaria ordinaria.
8. – La peculiarità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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