In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano piu’ criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 19 e 20 c.p.c.)

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24090.

Le massime estrapolate:

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano piu’ criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 19 e 20 c.p.c.), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilita’ di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, I’ eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito.
Il foro speciale facoltativo di cui all’articolo 20 c.p.c., trova applicazione anche alle “azioni di accertamento negativo” della esistenza del rapporto controverso le volte in cui, in base a cio’ che risulta dagli atti (articolo 38 c.p.c., comma 4), possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta (forum contractus) e dovrebbe essere eseguita (forum destinatae solutionis).
Il criterio di collegamento sul quale si fonda la individuazione della competenza per territorio e’ il medesimo previsto anche nelle azioni dirette ad accertare la responsabilita’ per inadempimento della obbligazione “ex contractu” ed a richiedere la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno: in tali casi, per obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell’articolo 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non gia’ quella derivata e sostitutiva, e cio’ anche quando venga in contestazione la esistenza stessa del rapporto giuridico.
Analogamente, quando l’azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell’inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiche’ l’oggetto della domanda e’ complesso – inerendo in primo luogo all’accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all’accertamento della esistenza dell’obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione – l’applicazione dei fori concorrenti di cui all’articolo 20 c.p.c., cioe’ del foro dell’insorgenza dell’obbligazione e del “forum destinatae solutionis” e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l’articolo 1182 c.c., per il luogo di adempimento dell’obbligazione), va fatta riferendosi non all’obbligazione di restituzione dell’indebito in quanto tale, bensi’ all’obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell’insorgenza e’ quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell’adempimento e’ quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto

Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24090

Data udienza 20 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20481/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1871/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 04/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Venezia e disponga quanto necessario per la prosecuzione del giudizio avanti al giudice competente.

FATTO E DIRITTO

Premesso:
che (OMISSIS) s.n.c. e (OMISSIS) s.r.l. hanno proposto, con adesione di (OMISSIS), ricorso per regolamento necessario di competenza ex articolo 42 c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia pubblicata in data 4.8.2017 n. 1871, con la quale il Giudice si e’ dichiarato incompetente per territorio, accogliendo la eccezione pregiudiziale formulata, in relazione agli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., dalle parti convenute ” (OMISSIS)” e (OMISSIS), rilevando che, quanto all’azione di accertamento negativo dei corrispettivi fatturati per prestazioni d’opera intellettuale per le quali gli attori contestavano la conclusione del contratto, dalle allegazioni delle parti non risultava in contestazione il luogo (OMISSIS) in cui il rapporto si sarebbe dovuto perfezionare, ed inoltre in Roma erano tanto la residenza del (OMISSIS), quanto la sede legale della Federazione convenuta;
– che hanno svolto difese, con memoria ex articolo 47 c.p.c., comma 5, (OMISSIS), gia’ ” (OMISSIS)” e (OMISSIS) instando per la inammissibilita’ e la infondatezza del ricorso;
– il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale di Venezia.
Ritenuto:
– che dalla sentenza impugnata emerge che gli attori hanno proposto: a) domanda di accertamento negativo della conclusione di contratti di prestazione d’opera (consulenza e promozione di pubbliche relazione) con i convenuti; b) conseguente (in tal modo deve intendersi il riferimento ai “titoli dedotti in narrativa dell’atto (di citazione)”) domanda di condanna dei convenuti alla restituzione dell’indebito oggettivo per l’importo di Euro 4.453,00; c) domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti “dal comportamento meglio descritto in narrativa”, configurandosi un illecito extracontrattuale integrante il reato di truffa.
Le domande sono state proposte cumulativamente nei confronti dei medesimi soggetti e debbono ritenersi connesse per il titolo.
Il Tribunale di Venezia ha esaminato la questione di competenza eccepita dai convenuti, esclusivamente in ordine alla domanda sub lettera a), ed implicitamente a quella sub lettera b).
Tanto premesso il ricorso deve essere accolto, atteso l’errore di diritto che inficia “ab origine” la sentenza impugnata.
Essendo la Corte chiamata a “statuire sulla competenza” ex articolo 49 c.p.c., comma 2, e articolo 382 c.p.c., comma 2, pronunciando in modo definitivo sulla questione pregiudiziale, occorre accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’articolo 38 c.p.c., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, anche se espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza (Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9783 del 24/04/2009). Orbene la eccezione di incompetenza territoriale, formulata nella comparsa di risposta in primo grado della parte convenuta, non investe tutti i criteri di collegamento – dovendo in conseguenza ritenersi “ab origine” inefficace – in quanto, con riferimento al foro speciale delle obbligazioni ex articolo 20 c.p.c., non viene censurato il radicamento della competenza in relazione all’azione di accertamento negativo del pagamento del corrispettivo contrattuale, mentre, quanto ai criteri stabiliti dal foro generale delle persone giuridiche ex articolo 19 c.p.c., la contestazione e’ stata limitata alla sede legale della persona giuridica convenuta, senza denunciare anche l’inesistenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda (Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014).
Ne segue che la eccezione di incompetenza territoriale doveva ritenersi come “non proposta”, giusta l’articolo 38 c.p.c., comma 1, seconda parte, dovendo ribadirsi il principio di diritto secondo cui, tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano piu’ criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 19 e 20 c.p.c.), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilita’ di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, I’ eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9192 del 09/06/2003; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3989 del 18/02/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21769 del 27/10/2016).
Ad ogni buon conto, stante il compito nomofilattico assegnato a questa Corte, non appare superfluo ribadire alcuni principi di diritto che regolano il riparto di competenza tra gli Uffici giudiziari, palesandosi comunque viziata la decisione dichiarativa della incompetenza adottata dal Tribunale di Venezia, in quanto solo parzialmente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il foro speciale facoltativo di cui all’articolo 20 c.p.c., trova applicazione anche alle “azioni di accertamento negativo” della esistenza del rapporto controverso le volte in cui, in base a cio’ che risulta dagli atti (articolo 38 c.p.c., comma 4), possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta (forum contractus) e dovrebbe essere eseguita (forum destinatae solutionis) (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15110 del 04/07/2007, richiamata espressamente nella sentenza impugnata).
Il criterio di collegamento sul quale si fonda la individuazione della competenza per territorio e’ il medesimo previsto anche nelle azioni dirette ad accertare la responsabilita’ per inadempimento della obbligazione “ex contractu” ed a richiedere la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno: in tali casi, per obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell’articolo 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non gia’ quella derivata e sostitutiva, e cio’ anche quando venga in contestazione la esistenza stessa del rapporto giuridico (Corte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1026 del 23/01/2003; id. Sez. 3, Ordinanza n. 15012 del 15/07/2005; id. Sez. 2, Ordinanza n. 21625 del 06/10/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 21910 del 29/08/2008; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6762 del 21/03/2014). Analogamente, quando l’azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell’inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiche’ l’oggetto della domanda e’ complesso – inerendo in primo luogo all’accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all’accertamento della esistenza dell’obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione – l’applicazione dei fori concorrenti di cui all’articolo 20 c.p.c., cioe’ del foro dell’insorgenza dell’obbligazione e del “forum destinatae solutionis” e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l’articolo 1182 c.c., per il luogo di adempimento dell’obbligazione), va fatta riferendosi non all’obbligazione di restituzione dell’indebito in quanto tale, bensi’ all’obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell’insorgenza e’ quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell’adempimento e’ quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 453 del 12/01/2007; id. Sez. 1, Ordinanza n. 8203 del 02/04/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 6656 del 19/03/2009; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20391 del 12/10/2015).
Nella specie, pertanto, il “forum contractus” risultava correttamente individuato in Roma, sul presupposto delle emergenze degli atti, non essendo in contestazione che le trattative tra le parti si fossero svolte e concluse in quella citta’, individuando altresi’ correttamente il foro generale ex articoli 18 e 19 c.p.c., in (OMISSIS) ove i convenuti risultavano avere, rispettivamente, il domicilio e la sede legale. Ma tale indagine non poteva ritenersi esaustiva essendo tenuto il Tribunale a verificare la propria competenza, quanto all’azione di accertamento negativo del rapporto, anche in relazione al secondo criterio di collegamento previsto dall’articolo 20 c.p.c., (“forum destinatae solutionis”), che secondo i principi di diritto sopra indicati andava individuato nel luogo in cui la obbligazione contestata – in quanto ritenuta indebita – si sarebbe dovuta adempiere ove i contratti fossero stati effettivamente stipulati. Tale obbligazione, infatti, e’ quella avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo, richiesto dai convenuti con la emissione delle fatture, e dunque una tipica obbligazione pecuniaria, da ritenersi tuttavia illiquida, non risultando che il compenso d’opera fosse stato predeterminato nell’ammontare dal titolo ovvero convenzionalmente dalle parti, o fosse comunque in altro modo determinabile con mero calcolo aritmetico, e non potendo, evidentemente, soccorrere in contrario la “autoliquidazione” del credito determinata con la emissione delle fatture, non essendo consentito al creditore precostituire unilateralmente la prova della liquidita’, come da ultimo ribadito da questa Corte che ha affermato il principio secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’articolo 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioe’ il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidita’ sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., comma 4, (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016).
Pertanto, non potendo ritenersi liquida la obbligazione di pagamento dei corrispettivi, della quale gli attori negano la stessa esistenza, ne seguiva che il criterio di radicamento della competenza territoriale, relativo al luogo di (potenziale) esecuzione della prestazione, andava individuato alla stregua dell’articolo 1182 c.c., comma 4, e dunque con riferimento alla sede legale della societa’ personale e della societa’ di capitali, ed al domicilio del terzo chiamato (OMISSIS), in quanto ipotetici debitori, ubicati per tutti e tre in (OMISSIS).
Quanto alla connessa domanda risarcitoria, del tutto pretermessa nella verifica della competenza da parte del Giudice di merito, e’ appena il caso di osservare che, se la obbligazione risarcitoria e’ debito di valore e richiede la liquidazione giudiziale, e dunque non consente di radicare la competenza per territorio ex articolo 20 c.p.c., avanti il Tribunale di Venezia, trovando applicazione il medesimo criterio di collegamento del “locus destinatae solutionis” di cui all’articolo 1182 c.c., comma 4, e quindi dovendo gli asseriti danneggiati richiedere la esecuzione della prestazione presso il luogo di domicilio dei debitori in Roma, tuttavia occorre considerare che in relazione alla domanda, come formulata dagli attori, veniva in questione il diverso criterio del “forum delicti”, atteso che la fattispecie illecita, integrante il reato di cui all’articolo 640 c.p., si perfeziona con l'”eventum damni”, da identificarsi nella specie non – come assumono i ricorrenti – nella mera trasmissione e ricezione delle fatture (da considerare al piu’ come elemento componente gli artifici e raggiri della condotta materiale descritta dalla norma incriminatrice), quanto piuttosto nell’indebito esborso patrimoniale della somma della quale gli attori hanno richiesto la restituzione, somma che si iscrive nella esecuzione della obbligazione di pagamento del corrispettivo riferibile allo pseudo-contratto d’opera, avente ad oggetto, per le ragioni sopra esposte, un debito illiquido ed in quanto tale da adempiere ex articolo 1182 c.c., comma 4, presso il domicilio del (OMISSIS) e la sede legale delle societa’ attrici, in (OMISSIS), da individuare, in conseguenza, quale luogo in cui si e’ verificato l’evento di danno idoneo a radicare, anche sulla domanda risarcitoria ex articolo 2043 c.c., la competenza territoriale del Tribunale di Venezia.
In conseguenza il ricorso deve essere accolto, in relazione alla ragione piu’ liquida, e la sentenza deve essere cassata, dovendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Venezia, avanti al quale la causa dovra’ essere riassunta nei termini di legge e che provvedera’ anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Venezia avanti il quale la causa dovra’ essere riassunta nel termine di legge.
Spese rimesse.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *