In tema di competenza per valore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11213.

In tema di competenza per valore, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l’espressione “…o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia…” o espressioni equivalenti, poiché ai sensi dell’articolo 1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l’attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Nel caso di specie, in cui il ricorrente, a fronte dell’asportazione del contatore e dell’interruzione della erogazione del gas da parte della società fornitrice, aveva agito per il risarcimento dei danni nella misura di cinquemila euro o della somma maggiore o minore ritenuta come dovuta, oltre al ripristino della somministrazione del servizio, la Suprema Corte, ritenuta la controversia di valore indeterminato, ha accolto il ricorso e dichiarato la competenza del tribunale adito, che, al contrario, sul presupposto di un valore della causa determinato in misura inferiore ai predetti cinquemila euro, aveva invece declinato la propria incompetenza in favore del giudice di pace). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10984; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19455).

Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11213

Data udienza 17 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Competenza – Individuazione – Richiesta di condanna di controparte al pagamento di una somma specifica – Utilizzo da parte dell’attore dell’espressione “di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti – Valore indeterminabile della causa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22364-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GALLO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma.
RITENUTO
che:
1. – (OMISSIS) ha citato in giudizio la (OMISSIS) spa davanti al Tribunale di Roma, con il rito sommario di cui all’articolo 702 c.p.c., assumendo che la societa’ fornitrice del gas aveva illegittimamente asportato il contatore e deciso l’interruzione arbitraria della fornitura: per tali condotte (OMISSIS) ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di 5.000 Euro, o della somma maggiore o minore ritenuta come dovuta, oltre che il ripristino della fornitura di gas.
2. – Il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa fosse inferiore ai 5.000 Euro ed ha dunque ritenuto la propria incompetenza in favore di quella del Giudice di Pace di Roma.
3. – Avverso tale decisione (OMISSIS) ha proposto regolamento di competenza assumendo che il valore della causa doveva ritenersi indeterminabile, in ragione di quella clausola, e che, comunque, richiesta dal giudice di precisare la domanda, aveva in corso di causa precisato che la richiesta di risarcimento era di 10.000 Euro; faceva inoltre presente che v’era altresi’ la domanda di ripristino del servizio di fornitura del gas che era da intendersi come di valore indeterminato.
4. – Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
5. – Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) censura la decisione impugnata per violazione dell’articolo 38 c.p.c., oltre che degli articoli 183 e 702 c.p.c..
Osserva, in particolare, da un lato, di aver precisato in corso di causa che il valore della sua richiesta era di 10.000 Euro, e, per altro verso, fa presente come, oltre alla domanda di risarcimento, vi fosse quella di ripristino del servizio interrotto, che doveva ritenersi domanda di valore indeterminabile, con la conseguenza che l’ordinanza deve ritenersi errata nella parte in cui ha ritenuto il valore della causa contenuto nei 5.000 Euro.
Il motivo e’ fondato.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente con riferimento alla notifica del ricorso: la mancata indicazione della L. n. 53 del 1994, costituisce una mera irregolarita’; per il resto la notifica ha determinato la conoscenza dell’atto e ha percio’ raggiunto lo scopo dell’atto senza pregiudizio dei diritti della controparte (Cass. N. 31779/2021 e altre conformi). A prescindere dalla circostanza che la domanda di risarcimento non era l’unica a determinare il valore della controversia, essendovi quella di ripristino della fornitura, a prescindere da cio’, inizialmente la ricorrente aveva, si’, formulato una richiesta di 5.000 Euro di risarcimento, ma aveva espressamente aggiunto che la stessa richiesta era estesa alla somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata come dovuta nel corso del giudizio.
Si tratta di una clausola che validamente manifesta la volonta’ della parte di attribuire un valore indeterminato alla domanda, piuttosto che costituire una clausola di stile.
Come infatti osservato da questa Corte in piu’ occasioni “il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l’espressione “o di quella maggiore o minore che si riterra’ di giustizia” o espressioni equivalenti, poiche’, ai sensi dell’articolo 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non puo’ ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l’attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. n. 10984/2021; Cass. n. 19455/2018).
Sulla base pertanto di tali indici, la causa doveva ritenersi come di valore indeterminato e di competenza del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Spese rinviate al merito.

 

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