In tema di competenza del giudice di pace

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23074.

In tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l’eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell’art. 36 c.p.c.

Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23074

Data udienza 23 settembre 2020

Tag/parola chiave: Conflitto di competenza – Giudice di Pace – Proposizione di eccezione riconvenzionale di usucapione – Esclusione dello spostamento della competenza al Tribunale – Competenza del giudice di pace

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 33941/2019 sollevato dal Tribunale di Avellino con ordinanza n. R.G. 1233/2019, depositata il 7/11/2019, nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS) da una parte, (OMISSIS) dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELESTE ALBERTO che, visto l’articolo 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, ritenga fondata l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, e dichiari competente il Giudice di Pace di Avellino, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

che:
– (OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, (OMISSIS) per sentirla condannare alla recisione di un albero di noce insistente a distanza non legale dal confinante giardino di sua proprieta’; (OMISSIS) si costitui’ per resistere alla domanda e propose eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di mantenere l’albero di noce distanza inferiore a quella legale;
– il Giudice di pace, sul presupposto che la convenuta avesse proposto domanda riconvenzionale e che essa fosse di competenza del Tribunale, separo’ la domanda principale da quella riconvenzionale, rimettendo le parti innanzi al giudice competente per materia;
– riassunto il giudizio da parte dell’attrice, il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 19.11.2019, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

RITENUTO

che:
– l’istanza e’ fondata;
– dall’esame della comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace risulta che (OMISSIS) non aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione della servitu’ di tenere l’albero a distanza inferiore a quella legale ma eccezione riconvenzionale di usucapione, al solo fine di paralizzare la domanda dell’attrice;
– l’eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause, ai sensi dell’articolo 36 c.p.c.;
– proprio il precedente richiamato dal Giudice di pace (Cassazione civile sez. il 25/11/2010, n. 23937) afferma che lo spostamento della competenza al Tribunale avviene qualora venga proposta domanda riconvenzionale eccedente la competenza, per valore o per materia, del primo giudice mentre la proposizione dell’eccezione riconvenzionale esclude la translatio iudicii;
– ha quindi errato il giudice di pace a separare le domande e rimettere le parti innanzi al Tribunale in quanto la convenuta aveva proposto un’eccezione riconvenzionale di usucapione della servitu’ di mantenere l’albero a distanza inferiore a quella legale;
– il regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolto e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Avellino, innanzi al quale vanno rimesse le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni.
– non deve provvedersi sulle spese di giudizio trattando di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1167).

P.Q.M.

accoglie il regolamento di competenza; dichiara la competenza del Giudice di Pace di Avellino dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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