Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 maggio 2021| n. 12278.
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.
Ordinanza|10 maggio 2021| n. 12278
Data udienza 21 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Avviso di classamento catastale – Mero riferimento all’astratta normativa di riferimento – Carenza motivazionale – Omesso accertamento di specifici elementi fattuali – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14379-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 10754/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 01/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
§ 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 10754 del 1.12.2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso con il quale essa aveva rettificato il classamento catastale proposto, con Docfa, da (OMISSIS) relativamente ad una unita’ immobiliare urbana sita in (OMISSIS): passaggio da A2, classe 2, vani 7, rendita 451,90 ad A2, classe 3, vani 8,5, rendita 658,48.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
– l’obbligo motivazionale dell’avviso di classamento catastale rispondeva a parametri diversi a seconda che la variazione, rispetto a quanto proposto dal contribuente con procedura Docfa, derivasse dalla mera diversa valutazione economica degli stessi elementi di fatto da questi dedotti, ovvero dalla contestazione e rettifica di questi medesimi elementi; ipotesi, quest’ultima, nella quale l’onere motivazionale doveva ritenersi piu’ rigoroso, secondo quanto gia’ stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 5580/15; 17348/14; 17676/14);
– nel caso di specie, si verificava proprio quest’ultima evenienza, dal momento che l’amministrazione finanziaria aveva contestato la consistenza immobiliare proposta dalla contribuente, cioe’ appunto un elemento di fatto (maggiore consistenza per effetto di un maggior numero di vani), e cio’ era avvenuto senza alcuna motivazione concreta e percepibile, dal momento che l’avviso rinviava semplicemente alla normativa di riferimento;
– oltre a cio’, il giudice di primo grado aveva anche rilevato il difetto in se’ dell’ampliamento, espressamente disconoscendo l’aggravio di consistenza.
Nessuna attivita’ difensiva e’ stata posta in essere in questa sede dalla (OMISSIS).
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Per avere la commissione tributaria regionale emesso una sentenza sostanzialmente priva di motivazione, quest’ultima da necessariamente intendersi sia nella sua componente “statica” di ricostruzione degli elementi essenziali del processo e della fattispecie sostanziale, sia nella sua componente “dinamica” di ricostruzione del percorso logico – giuridico posto a fondamento della decisione.
§ 2.2 Il motivo e’ infondato.
Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa corte di legittimita’, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancante allorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllo sull’esattezza e la logicita’ del ragionamento decisorio adottato dal giudice di merito, cosi’ da non attingere neppure la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6.
Il che si verifica nell’ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva loro disamina; e nell’ipotesi in cui la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, ne’ alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass. n. 13248/20; Cass. n. 3819/20; Cass. n. 9105/17).
Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso di specie la CTR abbia, al contrario, reso una motivazione che, per quanto essenziale e sintetica, individua purtuttavia chiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito.
Ragionamento fondato sull’applicazione al caso concreto dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimita’ (specificamente richiamato) formatosi in materia di motivazione dell’avviso di classamento catastale.
Ed e’ all’esito dell’applicazione di questa regola di diritto al caso concreto che la CTR ha infine esplicitato il proprio convincimento, nel senso che:
– l’avviso di classamento impugnato si basava sulla divergente individuazione, da parte dell’ufficio, della âEuroËœconsistenza’ immobiliare proposta dalla contribuente;
– tale consistenza concerneva un elemento di fatto gia’ valutato dal primo giudice, il quale aveva condivisibilmente osservato che nella unita’ immobiliare urbana considerata non vi era stato, “nessun ampliamento, ma solo una ridistribuzione delle superfici originarie” (sent., parte rievocativa del processo di primo grado);
– in quanto rettificativo di un elemento di fatto, l’avviso di classamento risultava in effetti privo (secondo il richiamato indirizzo) di adeguata motivazione, perche’ esso si limitava ad indicare una classe superiore ed un maggior numero di vani (elemento gia’ ritenuto insufficiente dal primo giudice) facendo per il resto mero richiamo alla astratta normativa di riferimento.
Si tratta di un percorso motivazionale del tutto logico e di certo sufficiente al fine di consentire quel controllo di conformita’ logico-giuridica nel quale si sostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vaglio di legittimita’.
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge sotto il profilo della erronea affermazione della CTR circa il difetto di motivazione dell’avviso di classamento impugnato.
Cio’ perche’, fermo restando il maggior onere motivazionale a carico dell’ufficio nell’ipotesi di variazione di elementi fattuali, nel caso di specie non si trattava di disconoscimento degli elementi di fatto proposti dalla (OMISSIS), posto che il riclassamento aveva avuto riguardo alla maggiorazione di classe (passata da 2 a 3, pur risultando legittima anche la 4, come da immobili similari posti sulla medesima via) ed al calcolo, puramente matematico e consequenziale, della rendita applicabile.
Quanto alla consistenza proposta dal contribuente (n. vani 7), l’ufficio non l’aveva disattesa “ma semplicemente rettificata”, dal momento che la causale “ampliamento” indicata dalla stessa contribuente aveva “effettivamente determinato una differente consistenza riscontrabile, tecnicamente, non piu’ in 7 vani ma in 8,5” (ric. pag.9).
§ 3.2 Il motivo e’ destituito di fondamento.
L’orientamento di legittimita’ recepito dalla commissione tributaria regionale ha trovato ulteriori conferme successivamente alla sentenza qui impugnata, e va in questa sede ulteriormente ribadito.
Cio’ nel senso che (Cass. n. 31809/18; Cass. n. 12777/18 ed altre): “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso e’ soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piu’ approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.
Nel caso di specie e’ pacifico che la proposta Docfa della (OMISSIS) non sia stata accolta dall’amministrazione finanziaria non gia’ all’esito di una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l’immobile cosi’ come descritti dalla stessa proponente, bensi’ all’esito del mutamento – cioe’ della diversa considerazione – di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero di vani dell’unita’ urbana, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.
Sul punto specifico il giudice di appello ha dichiarato espressamente di aver recepito quanto gia’ osservato dal giudice provinciale il quale, tra il resto, aveva invece affermato la correttezza della consistenza indicata dalla contribuente, posto che “il raffronto fra la situazione preesistente e l’attuale permette di evincere in maniera agevole e chiara che in realta’ non c’e’ stato nessun ampliamento e che si e’ trattato in effetti di lavori semplicemente interni che, merce’ la realizzazione di nuove tramezzature ed una diversa distribuzione degli ambienti, ha permesso di ricavare, ad esempio, un secondo bagno; appunto per tale motivo l’ufficio avrebbe avuto l’onere di spiegare e motivare perche’ la rendita precedente non era da ritenere congrua pur non essendo affatto mutata la superficie” (sentenza CTP Napoli, riportata in ricorso).
E’ dunque evidente – da un lato – come l’incidenza sul classamento del numero e della distribuzione dei vani e della loro idoneita’ in concreto a determinare un incremento di consistenza implicasse appunto l’accertamento di elementi fattuali richiedenti, gia’ nell’avviso e quindi prima che nella sede processuale, una piu’ diffusa motivazione; e – dall’altro come il passaggio di classe e rendita per effetto della maggiorazione del numero dei vani da 7 ad 8,5 comportasse non gia’ una mera ed insignificante âEuroËœrettifica’, come vorrebbe la ricorrente, ma proprio una diversa ricostruzione di elementi estimativi di origine prettamente fattuale.
Va d’altra parte considerato – non ultimo – come il ricorso per cassazione neppure censuri l’affermazione della CTR secondo cui erronea, perche’ non rispondente alla realta’ fattuale, sarebbe la riclassificazione operata dall’ufficio in ragione del solo numero dei vani e della tipologia media delle unita’ immobiliari esistenti sulla via di ubicazione (affermazione recepita per relationem dal primo giudice).
Il che introduce un elemento che rende tale ricorso addirittura inammissibile, la’ dove non mira ad inficiare quella che, secondo il ragionamento esplicitato dalla CTR, costituisce un’autonoma ed assorbente ragione decisoria, di per se’ sufficiente a sorreggere il convincimento di illegittimita’ dell’avviso anche indipendentemente dal suo tenore motivazionale.
Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply