In tema di citazione di testimoni

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 1 luglio 2019, n. 28552.

La massima estrapolata:

In tema di citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, mentre è previsto un termine a pena di inammissibilità per il deposito delle liste, con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame, non è previsto un termine entro il quale l’indicazione a prova contraria deve essere effettuata, né il diritto alla controprova è collegato a quello alla prova esercitato dalla medesima parte. Ciò risponde ad una logica comune oltre che giuridica, dato che il diritto alla controprova concerne le prerogative di contrasto di una parte rispetto alla prova articolata da altri, sicché è condizione imprescindibile non che la parte che intenda invocarla abbia presentato una propria lista, ma che l’abbia presentata un’altra parte.

Sentenza 1 luglio 2019, n. 28552

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2018 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BORRELLI PAOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata e’ stata pronunziata dalla Corte di appello di Lecce il 26 gennaio 2018 ed ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS) dal Tribunale di Brindisi per il reato di atti persecutori ai danni del padre (OMISSIS).
2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Il primo motivo – predicando violazione degli articoli 468 e 495 c.p.p. – si duole della mancata ammissione a prova contraria dell’esame dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) (la relativa richiesta era stata rigettata dal Tribunale il 16 aprile 2012) e del riscontro che, sul punto, aveva fornito la Corte di appello, che aveva indugiato sulla tematica relativa all’articolo 507 c.p.p. concernente tuttavia altro testimone, mentre aveva omesso qualsiasi motivazione sui due testi predetti. La decisione del Tribunale che aveva respinto la richiesta di ammissione dei testi a prova contraria era errata siccome fondata su un orientamento esegetico di questa Corte non condivisibile – secondo cui l’esercizio del diritto alla prova contraria di cui all’articolo 468 c.p.p., comma 4, sarebbe inibito dalla mancata presentazione di una propria lista testi da parte del soggetto che lo invoca – e superato da altri e preferibili approdi di legittimita’. L’escussione dei due testi era decisiva perche’ avrebbe consentito di sovvertire radicalmente le dichiarazioni dell’unico ed interessato teste di accusa.
2.2. Il secondo motivo verte su violazione di legge (in relazione all’articolo 612-bis c.p.) e vizio di motivazione. Nessuna delle condotte richiamate nella motivazione e’ stata contestualizzata nel periodo a cui si riferisce la contestazione (16 aprile 2010 – 11 maggio 2011). La sentenza aveva omesso di confrontarsi con le doglianze dell’appellante che riguardavano la prova emersa all’udienza del 12 ottobre 2012 ed aveva ritenuto la penale responsabilita’ dell’imputato ad onta della mancata specificazione e contestualizzazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e nonostante mai la vittima avesse riferito di condizionamenti della vita quotidiana. Quest’ultima non era attendibile perche’, come dimostrato in dibattimento, vi era una controversia ereditaria in atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato, il che – assorbita l’altra doglianza – impone di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Il ricorrente, nell’anzidetta censura, si doleva della mancata ammissione a prova contraria dell’esame dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), che era stata richiesta all’udienza del 16 aprile 2012 e che era stata rigettata dal Tribunale sulla scorta della mancata presentazione, da parte della difesa, di una propria lista testi. La parte lamenta altresi’ l’error iuris in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel rispondere ad analoga doglianza formulata nell’atto di appello, giacche’ aveva indugiato sulle prerogative della parte rispetto alla reiezione di una richiesta ex articolo 507 c.p.p., concernente tuttavia altro testimone, mentre aveva omesso qualsiasi motivazione sulla mancata ammissione dei due testi predetti.
Ebbene, l’esame degli atti di causa – possibile, in ragione della censura sub iudice – ha consentito di accertare la rispondenza tra la ricostruzione svolta nel ricorso e l’effettivo dispiegarsi delle attivita’ processuali e, in particolare, che la decisione di respingere la richiesta di ammissione a prova contraria dei due testi suddetti da parte del Tribunale e’ stata fondata sulla mancata presentazione di una propria lista testi da parte della difesa.
Tanto precisato, il Collegio reputa che tale scelta sia errata giacche’ intende dare seguito – condividendola – alla giurisprudenza prevalente di questa Corte secondo la quale la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha comunque la facolta’ di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici di un’altra parte, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni e’ stabilito, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 468 c.p.p., comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l’opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa (Sez. 5, n. 41662 del 14/04/2016, Noronha Evando, Rv. 267863 – 01; Sez. 5, n. 2815 del 12/11/2013, dep. 2014, Cambi, Rv. 258878 – 01; Sez. 5, n. 9606 del 03/11/2011, dep. 2012, Cazzador, Rv. 252158 – 01).
In particolare, come ricordato da Sez. 5, n. 41662 del 14/04/2016, Noronha Evando, cit., la norma di riferimento e’ l’articolo 468 c.p.p., comma 4 secondo cui “in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puo’ chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento”; a differenza di quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione, non e’ previsto un termine entro il quale l’indicazione a prova contraria deve essere effettuata ne’ il diritto alla controprova e’ collegato a quello alla prova diretta esercitato dalla medesima parte. Il che risponde ad una logica comune oltre che giuridica, se si considera che il diritto alla controprova concerne, appunto, le prerogative di contrasto di una parte rispetto alla prova articolata da altri, sicche’ condizione imprescindibile non e’ che la parte che intenda invocarla abbia presentato una propria lista, ma che l’abbia presentata un’altra parte; in altri termini, l’istanza di prova contraria non e’ strutturalmente destinata a coltivare un proprio tema di prova del quale, pertanto, devono essere rese tempestivamente edotte le altre parti, ma e’ diretta a contrastare la prova che altri vorrebbe veicolare in dibattimento attraverso un determinato teste, esaminandolo sulle medesime circostanze su cui sara’ articolata la prova diretta, ma in una prospettiva di contrasto alla tesi avversa ed anche di eventuale attendismo strategico rispetto alle scelte di controparte.
In conclusione puo’ dunque affermarsi che – come pure giustamente osservato da Sez. 5, n. 41662 del 14/04/2016, Noronha Evando, cit. – se una parte intende far escutere un soggetto su determinati temi specifici individuati di propria iniziativa, ne “dovra’ inserire il nominativo in una lista da presentare ai sensi del comma 1 del piu’ volte ricordato articolo 468 c.p.p., ma, qualora si abbia solo interesse a dedurre in senso contrario rispetto alle circostanze introdotte dalle altre parti, anche attendendone le determinazioni in ordine alle richieste istruttorie, l’istanza di escussione del medesimo ben potra’ provenire da chi non abbia curato liste di sorta”.
E’ evidente, in conclusione, che se il profilo che veniva in rilievo era quello della prova contraria, alla Corte di appello questo specifico thema decidendum e’ sfuggito laddove ha concentrato l’attenzione solo sulla questione della richiesta di esame ex articolo 507 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame.
Oscuramento dati.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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